Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5609 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA05609 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ZIONELA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R. G. N. 13823/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 16738 FIGURELLI Dott. Donato Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere Ud.18/01/02 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Giovanni Consigliere AMOROSO ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: C.P.S. CAVE PIETRISCO STRADE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MINUTILLO TURTUR, rappresentato e difeso dall'avvocato RODOLFO UMMARINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 Centrale dell'Istituto, 262 presso l'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati RINA SARTO, FABRIZIO CORRERA, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 10.09.99, REP. N. 68583; resistente con procura avverso la sentenza n. 89/99 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 24/02/99 R.G.N. 261/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Alessandria del 20/11/93 la CPS, Cave Pietrisco Strade Spa conveniva in giudizio l'INPS per sentir dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di corrispondere i contributi relativi all'intera indennità di trasferta erogata ai dipendenti, che occasionalmente si recavano a svolgere la loro attività in cantieri diversi dalla sede di servizio. L'INPS contrastava la domanda, deducendo che era stato accertato che la società sottoponeva a contribuzione soltanto la metà dell'indennità di trasferta, ex art. 12 L. n. 153 del 1969, pur provvedendo a rimborsare a piè di lista le spese sostenute dai lavoratori per il pranzo;
ciò comportava che l'intera indennità avrebbe dovuto essere considerata retribuzione imponibile. Chiedeva quindi in via riconvenzionale la condanna della società al pagamento della somma di £ 160.762.709. Il Pretore rigettava la domanda principale ed accoglieva invece quella riconvenzionale. Il Tribunale di Alessandria, investito in grado di appello ad istanza della CPS, con sentenza del 29/1 24/2/99, dichiarava la cessazione della materia del contendere, sul presupposto della inefficacia della clausola di riserva di ripetizione apposta alla domanda di condono previdenziale, presentata dalla CPS. Le spese di Stach lite per entrambi dovevano essere interamente compensate, per l'oggettiva controvertibilità della questione sia sul piano processuale, che sostanziale. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la CPS, Spa, fondato su un solo motivo illustrato da memoria. MOTIVO DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 4 DI L. n. 79 del 28/3/97, conv. in L. n. 140 del 28/5/97 ed 81 L n. 448 del 23/12/98, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (rt. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il Tribunale si era attenuto ad un indirizzo interpretativo della Cassazione che era superato dalla disposizione di cui all'art. 81, comma IX, L. n. 488 del 1998, secondo cui “le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale presentate ai sensi dell'art. 4 D. L. 28/3/97 n. 79 e precedenti provvedimenti di legge, sempre in tema di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo, in fase contenziosa del relativo debito”. La domanda di regolarizzazione per cui è causa è riconducibile a questa disposizione di legge e quindi il Tribunale doveva affrontare il merito della causa e non poteva dichiarare la cessazione della materia del contendere, non essendo venuta la necessità di pronuncia del giudice in precedenza richiesta, che sola poteva condurre a detta declaratoria. Peraltro la pretesa contributiva dall'INPS è stata ripetutamente censurata dalla Cassazione. La sentenza quindi deve essere cassata. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di intervenire nella materia, affermando il principio di diritto secondo cui “a seguito della specifica 2 nuova disciplina introdotta dall'art. 81, comma IX, L: n. 448 del 12/12/98 -applicabile, quale "jus superveniens" anche ai giudizi in corso- le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 D. L. 28/3/97 n. 79 (conv. in L. n.140 del 28/5/97) e di altre precedenti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Conseguentemente la domanda di condono fatta con riserva non comporta il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accertamento negativo del debito contributivo" (Cass. n. 9306 del 13/7/2000). Questo principio è pienamente condiviso dal Collegio ed è stato riaffermato in numerosissime sentenze di questa Corte, divenendo così diritto vivente. La sentenza impugnata non si è invece attenuta a tale principio ed ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, mentre avrebbe dovuto pronunciare nel merito. Il ricorso quindi deve essere accolto e la sentenza cassata, con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Torino, che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino. Roma 18 gennaio 2002 3 L CONSIGLIERE EST. nauci o l'airaus T . Depositato C oggi IL CANCELLIERE IL PRESIDENTE Mercurio.time preuzeo. 4