Sentenza 28 marzo 2003
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'applicazione degli arresti domiciliari presso un luogo di cura, di assistenza o di accoglienza, di cui all'art. 275, comma quarto ter, cod. proc. pen., non comporta come conseguenza necessaria la disposizione del piantonamento del detenuto, restando salva la possibilità per il giudice di prescrivere specifiche modalità di controllo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2003, n. 22441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22441 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VAROLA Luigi - Presidente - del 28 marzo 2003
1. Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FENU Luigi - Consigliere - N. 626
3. Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 5365/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, in data 11 gennaio 2002, nel procedimento riguardante UC AU;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La Corte di Assise di Catania, sulla richiesta di UC AU di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in ragione dell'aggravamento delle condizioni di salute, con ordinanza in data 23 ottobre 2001 disponeva la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura con piantonamento.
Il Tribunale di Catania, in sede di appello avverso la suddetta ordinanza, con provvedimento in data 11 gennaio 2002, disponeva che il ricovero presso il luogo di cura prescelto dalla Corte di Assise avvenisse senza piantonamento.
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto non sarebbe adeguatamente motivata la esenzione del piantonamento con riferimento al regime di custodia cautelare in carcere.
Il p.m. ricorrente condivide la interpretazione dell'art. 275, comma 4 ter, c.p.p., sostenuta nella citata ordinanza della Corte di Assise
di Catania, secondo la quale la misura degli arresti domiciliari, in suddetta disposizione prevista, contrariamente al nomen juris utilizzato dal legislatore, è una vera e propria figura di custodia cautelare in carcere adottata con modalità del tutto peculiari, e tale inquadramento comporterebbe conseguenze, prima fra tutte quella del piantonamento, che possano garantire le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui parla l'art. 275, comma 4 ter c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. Non è condivisibile l'interpretazione sostenuta dal p.m. ricorrente, secondo la quale la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura, previsto dall'art. 275, comma 4 ter, c.p.p. è "una vera e propria figura di custodia cautelare in carcere adottata con modalità del tutto peculiari", di modo che il piantonamento sarebbe una conseguenza necessitata di tale configurazione. Nell'interpretazione della normativa in materia, occorre partire dalla premessa che le condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione determinano, di regola, la cessazione della custodia cautelare in carcere (art. 275, comma 4 bis, c.p.p.). In presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il legislatore ha previsto in via gradata la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie oppure, quando ciò non sia possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, gli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza (art. 275, comma 4 ter, c.p.p.). Del tutto arbitrario, allora, è ritenere che il legislatore abbia impropriamente utilizzato il nomen iuris "arresti domiciliari" intendendo riferirsi ad una particolare forma di custodia cautelare in carcere, dovendosi piuttosto ritenere che il legislatore, nella necessità di bilanciare il diritto alla salute della persona sottoposta a restrizione della libertà personale e le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendosi mantenere, senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, la custodia cautelare in carcere neppure presso "idonee strutture sanitarie penitenziarie", abbia ritenuto di dover fare ricorso all'altra misura coercitiva degli arresti domiciliari, che per espresso disposto dell'art. 284, comma 1, c.p.p. può essere applicata anche presso "un luogo pubblico di cura o di assistenza". Non si vede, del resto, quale sia la ragione logica o sistematica che possa far interpretare la previsione dell'art. 275 comma 4 ter c.p.p. come una specie di misura cautelare atipica al di fuori delle specifiche e tassative previsione di cui al capo II del Titolo I del Libro 4^ del codice di rito. Pertanto, nel caso di specie, il piantonamento non è una conseguenza necessitata dell'applicazione degli arresti domiciliari previsti dall'art. 275 comma 4 ter c.p.p., salva restando la possibilità per il giudice di prescrivere specifiche modalità di controllo (artt. 275 bis, 277, 284 comma 2, c.p.p.). Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2003