Sentenza 3 ottobre 2006
Massime • 1
È configurabile il furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima, mentre ricorre la rapina allorché la "res" è particolarmente aderente al corpo del possessore e questi, istintivamente e deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza necessariamente si estende alla sua persona, dovendo l'agente vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2006, n. 34206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34206 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 03/10/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - N. 853
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 016104/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) CA LV, N. IL 20/09/1981;
avverso SENTENZA del 25/10/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per annullamento con rinvio del ricorso del P.G. e rigetto del ricorso dell'imputato.
Udito il difensore Avv. Tribulato Sebastiano, di ufficio del foro di Roma che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Vaccaro. OSSERVA
Con sentenza del 25 ottobre 2005, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2005 dal Tribunale della medesima città, con la quale CA RE era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 700,00 di multa quale imputato del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., così modificata l'imputazione di rapina al medesimo contestata al capo A) della rubrica, in continuazione con il delitto di lesioni di cui al capo B).
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il procuratore generale e l'imputato. Il pubblico ministero deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di furto aggravato in luogo di quello di rapina originariamente contestato. Reputa, infatti, il ricorrente contraddittoria la motivazione dei giudici a quibus, in quanto nella stessa sentenza impugnata si da atto che la vittima ebbe una lunga colluttazione con l'imputato. Inoltre, la Corte avrebbe omesso di considerare che nell'appello proposto dalla stessa parte pubblica, si era sostenuta la ravvisabilità, nella specie, di una violenza mediata sulla persona, in luogo di una violenza diretta, da ritenersi comunque rilevante ai fini della configurabilità del delitto di rapina: rilievi, questi, totalmente negletti dai giudici dell'appello, con conseguente violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e). Correlativamente, sul piano sostanziale, risulterebbe erronea l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen., posto che la violenza originariamente esercitata sulla cosa si sarebbe necessariamente estesa alla persona.
Nel ricorso proposto dall'imputato si lamenta, nel primo motivo, vizio di motivazione in riferimento agli elementi sulla base dei quali sarebbe stato individuato nell'imputato l'autore dei fatti, alla strega delle contrarie emergenze poste in risalto nei motivi di appello. Si denuncia, poi, "travisamento della prova" in riferimento alla indicazione temporale del momento dell'arresto da cui discenderebbe la ritenuta inattendibilità dei testi a difesa. Il ricorso proposto dall'imputato è palesemente inammissibile, giacché esso, oltre che fondato su deduzioni di merito, si limita a riproporre tematiche tutte ampiamente e coerentemente delibate e disattese dai giudici dell'appello. Deve infatti essere qualificato come inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1^, 12 maggio 2004, Dibiase;
Cass., Sez. 4^, 29 marzo 2000, Barone;
Cass., Sez. 4^, 18 settembre 1997, Ahmetovic). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato segue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro seicento, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sent. n. 186 del 2000. È invece fondato il ricorso proposto dal pubblico ministero. La figura del furto con strappo è, come è noto, divenuta figura autonoma di reato, in luogo della precedente ipotesi di aggravante delineata dall'art. 625 c.p., n. 4, - e la cui ratio veniva tradizionalmente individuata nella maggiore pericolosità dell'agente, per la particolare audacia mostrata - a seguito della introduzione della fattispecie descritta dall'art. 624 bis cod. pen., ad opera della L. 26 marzo 2001, n. 128 (il cd. "pacchetto sicurezza"). Le ragioni dell'intervento del legislatore traspaiono con chiarezza dagli stessi lavori parlamentari, ove (v. la relazione dell'on. Meloni nella seduta della Camera del 28 febbraio 2000) si sottolineò come "il moltiplicarsi di questo reato ... dipende dall'aumentata disponibilità e dall'aumentata circolazione dei beni. Ciò significa che un numero crescente di persone, soprattutto quelle che hanno minori capacità di difesa, restano vittime di questo reato, mentre la pena attuale non appare più adeguata alla gravità, alla diffusione e all'allarme sociale che esso suscita". Già secondo i primi commentatori, dunque, l'intervento normativo non avrebbe affatto integrato una operazione "di pura cosmesi", ma avrebbe realizzato, secondo i chiari auspici del legislatore, un mutamento di regime volto a sottrarre al giudizio di bilanciamento delle circostanze, fattispecie che - come il furto in abitazione e quello con strappo - vengono avvertite, nella prospettiva della sicurezza e della tranquillità dei cittadini, come dotate di un particolare maggior disvalore. È dunque chiaramente avvertibile, sullo sfondo, un mutamento di "logica" tra le precedenti figure aggravate del furto in abitazione e del furto con strappo rispetto alle omologhe fattispecie autonome, nel senso che, nella platea dei valori preservati, assume un evidente ed univoco risalto la tutela anche (e, forse, soprattutto) della persona vittima, in senso "fisico", del reato. Il pericolo per l'incolumità personale del soggetto che materialmente detiene la cosa ha dunque giustificato - secondo alcuni -quella che, sostanzialmente, costituisce una anticipazione della tutela del bene stesso della vita. Non è un caso d'altra parte, che nel codice penale del 1889 l'ipotesi del furto con strappo costituisse una figura attenuata di rapina e che l'innovazione successiva - neppure accolta con favore unanime - abbia imposto una rigida distinzione tra i due delitti, strutturalmente diversi, ma con aree "pratiche" di contiguità assai marcate. Gli approdi cui è pervenuta la prevalente dottrina e la giurisprudenza di questa Corte sono noti. La linea di displuvio che vale a distinguere la rapina dal furto con strappo risiede, infatti, nella direzione della violenza esplicata dall'agente: sussiste il furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene;
integra, invece, la rapina, la violenza diretta o che si sviluppa sulla persona. Si è infatti sottolineato, in giurisprudenza, che nella fattispecie di folto con strappo la violenza si esercita esclusivamente sulla cosa, anche se, a causa della relazione fisica che intercorre tra la cosa sottratta e la persona che la detiene, può derivare una ripercussione indiretta ed involontaria sulla persona;
ricorre invece la rapina allorché la cosa è particolarmente aderente al corpo del possessore e costui, istintivamente o deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza necessariamente si estende alla persona, in quanto l'agente non deve superare soltanto la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con la parte lesa, ma deve vincere la resistenza di questa (Cass., Sez. 2^, 7 novembre 1991, Vittuari). Simili principi - che escono evidentemente rafforzati, alla luce della segnalata ratio ispiratrice della introduzione della figura delineata dall'art. 624 bis cod. pen., e del connesso risalto da assegnare alla incolumità della vittima - valgono dunque ad escludere la possibilità di ravvisare la figura del furto con strappo in tutte le ipotesi in cui la violenza, comunque "indirizzata", sia stata esercitata per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina.
Ebbene, alla stregua dei principi innanzi delineati emerge in tutta evidenza l'aporia logico argomentativa in cui i giudici dell'appello sono incorsi nell'escludere la ravvisabilità, nella specie, del delitto di rapina, posto che nella stessa sentenza impugnata, espressamente si afferma "che la vittima ebbe modo di vedere molto bene il viso del CA con il quale a lungo colluttò per contendergli il possesso della borsa che l'uomo aveva afferrato". Il tutto aggravato dalla circostanza che, nella medesima occasione, la stessa persona offesa riportò lesioni personali giudicate guaribili in quindici giorni, come diretta conseguenza della condotta posta in essere dall'aggressore, proprio per vincere la resistenza della vittima.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio, perché i giudici della fase rescissoria rivalutino, alla stregua dei principi di diritto innanzi affermati, se il fatto ascritto all'imputato integri il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. ovvero il delitto di rapina, come originariamente contestato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza relativamente alla qualificazione giuridica del fatto sub A) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro seicento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006