Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
La domanda del datore di lavoro all'Inps per la concessione del beneficio dell'integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1975 n. 164, è elemento imprescindibile per l'insorgenza dell'obbligo dell'Inps alla erogazione del beneficio , di talché questo non spetta al lavoratore qualora il datore di lavoro abbia comunicato all'Inps la cessazione delle posizioni assicurative di tutti i dipendenti. Nè rileva la circostanza che il rapporto di lavoro fosse ancora in atto , in quanto ogni discordanza con la realtà fattuale poteva essere fatta valere dal lavoratore non nei confronti dell'Inps ma solo nei confronti del datore di lavoro autore della dichiarazione non rispondente al vero.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4513 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OT EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GENERALE GONZAGA DEL VODIGE 4, presso lo studio dell'avvocato NAPOLEONE BARTULI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO POIDIMANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 44/96 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 13/05/96 R.G.N.2333/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/99 dal Consigliere Dott.FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 giugno 1993 l'IN proponeva appello avverso la sentenza del Pretore del lavoro di Siracusa del 29 gennaio 1993, con Cui era stato condannato a pagare al sig. ON AN l'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria ed era stata dichiarata infondata la pretesa alla restituzione della somma di L.
9.612.491 che a dire dell'IN era stata indebitamente erogata.
Il Tribunale, con sentenza del 13 maggio 1996, accoglieva il gravame rigettando la domanda del lavoratore e condannandolo anche alla restituzione all'IN dell'importo indebitamente percepito. Premesso che la normativa da applicare era quella di cui al D.L. 291 del 1977 ed alla legge n. 164 del 1975 la quale prevede che il trattamento di cassa integrazione è dovuto sulla base della dichiarazione resa dal datore di lavoro all'Ufficio regionale del lavoro, che ha valore costitutivo del diritto, il Tribunale affermava che nel rapporto tra IN e lavoratore non ha alcuna rilevanza la eventuale invalidità del licenziamento intimato dall'imprenditore, essendo l'IN estraneo ai rapporti intercorrenti tra le parti del rapporto di lavoro. Nella fattispecie la IA, datrice di lavoro, aveva comunicato all'IN di avere estinto tutte le posizioni assicurative;
in particolare, con raccomandata del 13 giugno 1988 aveva dichiarato di aver estinto quella del ON. Detta comunicazione aveva legittimato l'interruzione del trattamento Cig ed ogni eventuale discordanza tra la dichiarazione dell'imprenditore e la realtà fattuale doveva essere fatta valere dal lavoratore direttamente nei confronti della IA. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il ON affidato ad un unico motivo.
L'IN ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denunzia l'omessa applicazione e la violazione dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1979 n. 640, nonché falsa applicazione delle leggi 164/75 e 291/77, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Lamenta in primo luogo la illegittimità dell'ordinanza del 7 novembre 1995 con cui il Tribunale aveva disposto la richiesta di informazioni all'IN e la conseguente parziale nullità delle informazioni inviate dall'ente , giacché l'art. 213 c.p.c. consente al giudice di chiedere alla pubblica amministrazione notizie solo in ordine ad atti dalla stessa esplicati, e quindi le informazioni rese dall'IN non potevano valere relativamente ad atti estranei allo stesso ente, qual'era il comportamento tenuto dalla IA. Il Tribunale aveva poi erroneamente ritenuto che il datore di lavoro potesse, sulla base delle leggi 164/75 e 291/77,, licenziare senza giusta causa ne' giustificato motivo i dipendenti che si trovano in cassa integrazione, così, cagionando la perdita del beneficio, mentre la giurisprudenza di legittimità afferma che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese in crisi restano sospesi e si puo, procedere al licenziamento solo per una delle cause previste dalla legge.
Il Tribunale aveva ignorato anche la legge 640/79 la quale prevede che il diritto all'integrazione compete anche ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, quando sia stata dichiarata l'invalidità della stesso e la sentenza sia passata in giudicato in data successiva al 30.9.76.
Nella specie peraltro non vi era alcuna necessità di impugnare il licenziamento, giacché questo non era mai stato intimato, come da certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro del 20 marzo 1990, da cui risultava che a quella data egli era ancora in forza alla IA, per cui dovrebbe essere applicata analogicamente la citata legge 640 del 1979. Il ricorso non merita accoglimento.
In relazione al primo profilo di doglianza si rileva che il Tribunale ha fondato la sua decisione non sulle informazioni richieste all'IN ex art. 213 c.p.c. ma sulla comunicazione della IA all'IN , che era già stata depositata in primo grado (come risulta dai motivi d'appello quali riportati nella sentenza impugnata), in cui detta società aveva comunicato il licenziamento ovvero le dimissioni di tutto il personale e quindi la chiusura di tutte le posizioni assicurative alla data dell'aprile 1986.
Nè le altre censure masse in ricorso possono scalfire la decisione del Tribunale, poiché il ricorrente sollecita la applicazione di regole che egli potrebbe far valere solo nei confronti del datore di lavoro, ma che sono inapplicabili all'IN, il quale, per potere legittimamente erogare il trattamento di Cig, deve necessariamente fondarsi sulla domanda di concessione del beneficio da parte del datore di lavoro, come previsto dall'art. 7 della legge 220 maggio 1975 n. 164, di talché sarebbe illegittima la prestazione erogata dall'IN in assenza di detta domanda.
Nella specie, il datare di lavoro, per il periodo in contestazione, non sola non aveva proposto alcuna istanza, ma aveva espressamente comunicato la cessazione delle posizioni assicurative di tutti i dipendenti che fino a quel momento avevano fruito della Cig. A seguito di tale comunicazione l'IN non poteva legittimamente continuare nell'erogazione della prestazione ed il Tribunale ha giustamente riconosciuto indebito il pagamento fatto per il periodo successivo a quello in cui il datore di lavoro aveva comunicato detta cessazione.
Nè può farsi applicazione del disposto della legge 640/79, che prevede il ripristino del trattamento Cig solo ove l'illegittimità del licenziamento sia sancita con sentenza passata in giudicato, perché nessuno degli elementi prescritti ricorre nella specie. Nè rileva il fatto che il licenziamento non fosse mai stato intimato, e che quindi, contrariamente alle dichiarazioni della IA, il rapporto fosse ancora in atto, perché, come ha giustamente osservato il Tribunale (richiamando il valore significativo del disposto di cui all'art. 7 comma 3 della legge 164/75, ove si prevede obbligo del datore di lavora che omette o ritarda la domanda all'IN di corrispondere ai dipendenti una somma equivalente all'importo della integrazione salariale non percepita), ogni discordanza tra la dichiarazione dell'imprenditore e la realtà fattuale poteva essere fatta valere solo nei confronti della IA.
Il ricorso va quindi respinto.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio dell'IN.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 1999.
Depositato in Roma il 5 maggio 1999