Sentenza 20 luglio 2001
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui una sentenza della corte d'appello venga impugnata sia per revocazione, sia per cassazione, e la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, mentre la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, abbia cassato con rinvio la sentenza impugnata, l'una e l'altra decisione devono ritenersi del tutto autonome, con la conseguenza che la sentenza della Cassazione non esplica alcuna efficacia immediata nel giudizio di impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione, salvo che non sia venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/2001, n. 9908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9908 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 8865/99 proposto da
GR MA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Salandra n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Fiore che unitamente all'Avv. Luciano Olgiati lo rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
BA IO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Graziani che unitamente agli Avv.ti Claudio e Gabriella Papeschi lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 775/98 del 25.02.1998 / 20.03.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08.05.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Giovanna Fiore.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 03.05.1983, IO UI, proprietario di alcuni immobili siti in Legnano, via Elba n. 13, con accesso da una corte comune attraverso un passaggio di collegamento con la via pubblica, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, IO RI e GI EL, lamentando che costoro, nel ripristinare vecchi stabili di loro proprietà, avevano, con l'innalzamento di muri e la formazione di un marciapiedi, ristretto la larghezza del passaggio da mt. 4,20 a mt. 3,60. Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al ripristino dell'originaria larghezza del passaggio, mediante le necessarie demolizioni. I convenuti resistevano alla domanda, eccependo che dal loro titolo di acquisto non risultava che l'accesso alla via pubblica avesse una larghezza di mt. 4,20. Chiedevano in riconvenzionale la condanna dell'attore all'esecuzione di alcune opere di sistemazione del cortile e dell'androne.
Espletata l'istruttoria, anche mediante c.t.u., il Tribunale condannava i convenuti a demolire il marciapiedi, rigettando ogni altra domanda e compensando le spese di lite.
Interponeva appello l'attore dolendosi del rigetto della domanda di demolizione dei muri.
La Corte d'appello di Milano, qualificata l'azione proposta dal UI come regolamento dei confini, nel convincimento che il passaggio dalla via pubblica alla corte comune fosse più largo di cm. 55 per parte rispetto agli spigoli dell'arco d'ingresso, condannava i convenuti a lasciare libere due strisce di terreno di corrispondente larghezza, mediante arretramento delle loro costruzioni.
Contro tale decisione IO RI proponeva un ricorso per cassazione e un ricorso per revocazione.
Il ricorso per cassazione veniva accolto come da sentenza n. 1204/98 del 23.10.1997/6.2.1998 di questa Corte, che qualificava l'azione come di revindica e non di regolamento dei confini.
Il ricorso per revocazione veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 775/98 del 25.02.1998/20.03.1998, perché l'erronea determinazione della larghezza del passaggio riguardava un punto, anzi il punto, controverso sul quale il giudice d'appello si era pronunciato, sicché non ricorreva il requisito negativo richiesto dall'art. 395 n. 4 c.p.c. per la revocazione.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione IO RI in base a un solo motivo, al quale IO UI ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente assume che l'errore in cui sarebbe caduta la Corte d'appello, allorché ha disposto l'arretramento delle costruzioni fino a cm. 55 da entrambi gli spigoli dell'arco di ingresso dell'androne, sarebbe dato dal fatto che la larghezza del passaggio verrebbe ad assumere una nuova dimensione di mt. 4,72, invece di mt. 4,20 come accertato dal c.t.u. e reclamato pure dall'attore. In base a ciò l'impugnata sentenza avrebbe dovuto rilevare che il punto controverso della causa verteva intorno al "titolo" sul quale l'attore UI fondava la domanda di revindica dei centimetri che riteneva mancanti. Invece, l'impugnata sentenza, incorrendo in errore sui termini della vertenza, ha ritenuto che punto controverso era la larghezza del passaggio.
Inoltre, sostiene il ricorrente, la sentenza n. 1204/98 della Suprema Corte che ha cassato la sentenza n. 1622/94 della Corte d'appello avrebbe determinato la cessazione di efficacia anche della sentenza n. 775/98 ora impugnata. Il motivo non ha pregio.
Quanto al primo profilo va osservato che l'impugnata sentenza (che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione) si è ispirata al principio costantemente ribadito da questa Corte (cfr. fra l'altro: Cass. 12.3.1999 n. 2214; 16.2.1998 n. 1604; 17.11.1993 n. 11352) che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a determinare la revocabilità della sentenza, consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o dei documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte d'appello, con il quale, in materia di ampiezza di un passaggio, si denunci il travisamento di fatto consistito nell'aver delimitato tale ampiezza in una certa misura (nel caso specifico mt. 4,72) anziché in un'altra (mt. 4,20), ove la questione della larghezza del passaggio abbia costituito punto controverso su cui la sentenza predetta abbia preso esplicitamente posizione.
In ordine al secondo profilo, il ricorrente, come meglio precisato in memoria, sostiene che la sentenza n. 1204/98 della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza n. 1622/94 della Corte d'appello, oggetto della revocazione, dovrebbe esplicare, - a mente del secondo comma dell'art. 336 c.p.c., i suoi effetti anche sulla sentenza n. 775/98 che ha deciso la revocazione (dichiarandola inammissibile), per cui tale sentenza non dovrebbe più reggere, con conseguente cessazione della materia del contendere. La tesi non può essere condivisa perché, se è vero che la sentenza n. 1622/94 è l'antecedente indispensabile della sentenza n. 775/98, quest'ultima conserva pur sempre la sua autonomia, nel senso che non può essere considerata Sic et simpliciter travolta dalla pronuncia di cassazione della sentenza costituente l'antecedente. Invero, nel caso in cui una sentenza della Corte d'appello venga impugnata sia per revocazione sia per cassazione, e la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile la revocazione, mentre la Corte di Cassazione abbia accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvio, l'una e l'altra decisione sono autonome, con la conseguenza che detta sentenza della Corte di Cassazione nessuna immediata efficacia può esplicare nel giudizio di impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile la revocazione, a meno che non sia venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso.
In base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera consiglio della sezione seconda civile, il 8 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001