Sentenza 8 agosto 2001
Massime • 1
L'opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata al concessionario del servizio telefonico per violazione delle disposizioni in materia di servizi audiotex (di cui all'art. 1, venticinquesimo e ventiseiesimo comma, del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, la quale contiene anche una clausola di salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti analoghi decreti legge, tutti decaduti per mancata conversione nel termine di sessanta giorni) è rimessa alla cognizione del giudice ordinario, al quale è attribuito il potere di pronunciare l'annullamento, anche parziale, dell'ordinanza - ingiunzione e di modificare la sanzione applicata (artt. 12, 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689); ne' - trattandosi di controversia promossa dinanzi al giudice ordinario successivamente al 30 giugno 1998, ma anteriormente al 10 agosto 2000 - ha ragione di porsi un problema di applicabilità della nuova disciplina sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, compresi quelli afferenti alle telecomunicazioni, introdotta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, atteso che l'art. 33 di tale D.Lgs. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, "in parte qua", con la sentenza n. 292 del 2000 per violazione della legge di delegazione, e tenuto conto che l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il quale ha ripristinato il contenuto normativo del citato art. 33, è privo di efficacia retroattiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2001, n. 10966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10966 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA, presso lo studio degli Avvocati FILIPPO SATTA, FILIPPO LATTANZI, che la rappresentano e difendono unitamente all'Avvocato MARIO BASSANI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2547/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 28/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
uditi gli Avvocati Filippo LATTANZI, POLIZZI, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del terzo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
1. - Il tribunale di Brescia, con sentenza del 28.10.1999, ha pronunciato sul ricorso,. depositato il 19.11.1998, con cui la società EC AL S.p.A., aveva proposto opposizione alla ordinanza- ingiunzione emessa il 18.9.1998 dal prefetto. Il tribunale ha respinto l'opposizione, rideterminando però la misura della sanzione amministrativa pecuniaria, diminuendola da 100 a 50 milioni di lire.
2. - La causa ha tratto origine dalle seguenti circostanze. A partire dal 30.12.1995, con successivi decreti legge (D.L. 29 dicembre 1995, n. 558; 26 febbraio 1996, n. 87; 26 aprile 1996, n.
222; 22 giugno 1996, n. 334; 8 agosto 1996, n. 442; 23 ottobre 1996, n. 544) e poi con la legge 23 dicembre 1996, n. 650, era stato regolato l'accesso ai servizi audiotex.
In particolare era stato stabilito che le linee dei servizi in atto all'entrata in vigore del primo decreto, nei successivi sessanta giorni dovessero essere disattivate dalle concessionarie del servizio telefonico.
La disattivazione poteva essere evitata solo da una previa richiesta scritta dell'abbonato, e questa era necessaria anche per l'attivazione di nuove utenze.
Per la violazione di tali disposizioni, sia nei successivi decreti (artt.
1.4. dei DD.LL. 558 del 1995, 87 e 222 del 1996; artt.
7.4. dei DD.LL. 334, 442 e 544 del 1996) sia nella legge (art. 1.27.) era stata prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (da 50 a 500 milioni di lire).
La EC, nella bolletta del secondo semestre 1996, aveva comunicato ad un abbonato che dal 27.2.1996 il suo impianto telefonico non era più abilitato ai servizi audiotex. L'utente, che, per bloccare le chiamate uscenti in teleselezione dal proprio apparecchio, già disponeva di un servizio di autodisabilitazione, dopo questa comunicazione lo aveva disattivato, col risultato di tornare a rendere operante il servizio di audiotex. Il tribunale ha motivato la propria decisione con due argomenti. La EC aveva tenuto un comportamento contrario a quello voluto dalle norme richiamate: mentre queste hanno richiesto che l'utente manifesti per iscritto la volontà di evitare la disattivazione del servizio o di ottenerlo, la EC, senza informarne l'utente e così inducendolo in errore, aveva lasciato operare un meccanismo capace di attivare il servizio in modo automatico.
A tale comportamento, tenuto nel, periodo di tempo successivo al 30 dicembre 1995 ed in cui avevano avuto successivo vigore i decreti - legge non convertiti, doveva applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria, sempre identicamente prevista: l'art.
1.5. della legge 650 del 1996, aveva, infatti i fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base di quei decreti e nel concetto di rapporti fatti salvi rientra quello che sorge dalla violazione di una norma punita con sanzione amministrativa pecuniaria.
3. - La EC AL ha chiesto la cassazione della sentenza con il ricorso notificato il 2.3.2000.
Il Ministero dell'interno e la prefettura di Brescia hanno resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
Il ricorso contiene tre motivi.
2. Il terzo è un motivo attinente alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ., in relazione all'art. 33 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80).
La ricorrente sostiene che quella decisa dal tribunale è una controversia in materia di pubblici servizi, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 33 del decreto legislativo 80 del 1998, rispetto alla quale non operano le norme sulla giurisdizione precedentemente in vigore, perché non si tratta di giudizio già pendente alla data del 30.6.1998. Le amministrazioni pubbliche obiettano che tra le controversie in materia di servizi pubblici ed in particolare di vigilanza sulle telecomunicazioni non rientrano quelle in cui il potere esercitato si risolve nel constatare che è stato tenuto un comportamento contrario a norme che per la loro violazione prevedono debba applicarsi una sanzione amministrativa pecuniaria.
3. - Il motivo non è fondato.
Queste le ragioni della decisione.
3.1. - La L. 24 novembre 1981, n. 689 - che ha dettato i principi generali in materia di sanzioni amministrativa ha disposto che, se non sia stabilito diversamente (art. 12), le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con ordinanza ingiunzione e contro l'ordinanza ingiunzione è data opposizione al giudice ordinario (art. 22 della legge 689 del 1981). Al quale, in conformità dell'art. 113, terzo comma, Cost., la legge ha attribuito il potere di pronunciare l'annullamento, anche parziale, dell'ordinanza e quello di modificare la sanzione applicata (art. 23).
Questa disciplina si inquadra nel sistema di riparto delle giurisdizioni per cui contro gli atti della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario la tutela dei diritti: quando la legge stabilisce che un comportamento contrario alla norma è punito con sanzione amministrativa pecuniaria, alla pubblica amministrazione non è attribuito se non il potere di accertare che è stato tenuto il comportamento vietato e dimensionare la sanzione nei limiti prestabiliti, sicché la situazione soggettiva in cui versa il privato è di diritto soggettivo, a non essere soggetto all'obbligazione di pagare la somma di denaro in cui consiste la sanzione, fuori dei casi e dei limiti stabiliti dalla legge. 3.2. - La questione sollevata con il motivo, se l'art. 33 del decreto legislativo 80 del 1998 abbia assunto il ruolo di norma con cui sia stata dettata regola diversa da quella generale, non ha ragione di porsi, perché la norma non può trovare applicazione nel presente giudizio (art. 136, primo comma, Cost.). Ne è stata infatti dichiarata l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, appunto nella parte in cui ha istituito una giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno (Corte cost. 17 luglio 2000 n. 292). 3.3. - La giurisdizione del giudice amministrativo ed il difetto di giurisdizione del giudice ordinario neppure si presta ad essere affermata in base alla L. 21 luglio 2000 n. 205, entrata in vigore il 10 agosto dello stesso anno, il cui art. 7 lett. a) è tornato a configurare come materia di giurisdizione esclusiva l'insieme delle controversie in tema di servizi pubblici, compresi quelli afferenti alle telecomunicazioni.
Le sezioni unite, in precedenti decisioni, hanno già affermato il principio di diritto per cui la norma ora richiamata non ha disposto per il passato, sicché, nel presente giudizio, non è applicabile per l'ostacolo che gli è frapposto dall'art. 5 cod. proc. civ. (Sez. Un. 6 aprile 2001 n. 149).
Sicché neppure deve essere affrontato l'argomento se, a partire dalla sua entrata in vigore, essa abbia determinato l'effetto che la ricorrente ha prestato alla norma precedente.
3.4. - La questione di giurisdizione deve essere dunque risolta statuendo nel senso che conoscere dell'opposizione proposta dalla ricorrente rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. 4. - I motivi residui non attengono alla giurisdizione e, per il loro esame, il ricorso deve essere assegnato alla prima sezione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il terzo motivo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
dispone che il ricorso sia assegnato alla prima sezione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, il 24 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2001