Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2001, n. 10966
CASS
Sentenza 8 agosto 2001

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L'opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata al concessionario del servizio telefonico per violazione delle disposizioni in materia di servizi audiotex (di cui all'art. 1, venticinquesimo e ventiseiesimo comma, del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, la quale contiene anche una clausola di salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti analoghi decreti legge, tutti decaduti per mancata conversione nel termine di sessanta giorni) è rimessa alla cognizione del giudice ordinario, al quale è attribuito il potere di pronunciare l'annullamento, anche parziale, dell'ordinanza - ingiunzione e di modificare la sanzione applicata (artt. 12, 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689); ne' - trattandosi di controversia promossa dinanzi al giudice ordinario successivamente al 30 giugno 1998, ma anteriormente al 10 agosto 2000 - ha ragione di porsi un problema di applicabilità della nuova disciplina sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, compresi quelli afferenti alle telecomunicazioni, introdotta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, atteso che l'art. 33 di tale D.Lgs. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, "in parte qua", con la sentenza n. 292 del 2000 per violazione della legge di delegazione, e tenuto conto che l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il quale ha ripristinato il contenuto normativo del citato art. 33, è privo di efficacia retroattiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2001, n. 10966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10966
    Data del deposito : 8 agosto 2001

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