Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
041 65 /0 1 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA + IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente - R.G.N. 1015/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron.8853 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere Ud. 21/12/00 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: : TE RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DOMENICO, rappresentata e difesa dall'avvocato PUTIGNANO NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato difeso dagli avvocati GIGANTE 5639 GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
-- resistente con mandato avverso la sentenza n. 2827/97 del Tribunale di BARI, depositata il 27/06/97 R.G.N. 79/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 14 settembre 1988 RA LE chiese che il Pretore di Bari in funzione di giudice del Lavoro condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) al pagamento dell'indennità di maternità. Dopo aver espletato prova testimoniale, il Pretore accolse la domanda. Con sentenza del 27 giugno 1997 il Tribunale di Bari, accogliendo l'appello dell'Istituto, respinse la domanda. Afferma il Tribunale che, poiché l'iscrizione e la cancellazione luseo nell'elenco dei lavoratori agricoli sono atti amministrativi, ben deve il giudice di merito accertare di questi atti incidenter tantum la legittimità. E nel caso in esame, il fatto segnalato dall'I.N.P.S., per cui la LE era stata iscritta solo per 26 giornate (e non per 51 giornate) e l'iscrizione era stata poi cancellata, non assumeva rilievo, ben potendo il giudice accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro protrattosi per 51 giornate. Aggiunge il Tribunale che la LE, con diploma professionale e dopo aver prestato attività in rapporto di lavoro dipendente e con mansioni di sarta, all'età di ventinove anni ed in stato di avanzata gravidanza aveva cambiato la qualifica in lavoratrice agricola, nel quadro di queste circostanze doveva essere letto l'accertamento del rapporto di lavoro di bracciante agricola, che ella sosteneva di avere prestato a favore di sua madre. E queste circostanze e la stretta parentela con la controparte del preteso contratto esigevano rigoroso accertamento del rapporto. Ed a tal fine la dichiarazione del padre era insufficiente, non solo in quanto, stretto parente (fatto astrattamente non preclusivo dell'ammissibilità della testimonianza), era l'unico teste escusso, bensì per avere questi affermato 3 una circostanza (che sua figlia aveva lavorato nei fondi suoi e di sua moglie dal 1984) che era in contrasto con quanto sostenuto dalla stessa parte nel giudizio, e dalla moglie in sede di dichiarazione all'ufficio competente (secondo costoro, il lavoro era iniziato nel 1986). Ciò induceva a ritenere che la ricorrente, per i genitori, avesse lavorato a titolo gratuito e senza subordinazione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre RA LE, percorrendo le linee di un unico motivo. L'I.N.P.S. ha depositato procura. Аного Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che, avendo ella provato testimonialmente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato (il teste Antonio LE aveva dichiarato che ella aveva lavorato alle sue dipendenze per oltre 50 giornate all'anno, nella raccolta delle ciliege e delle olive, e nella potatura dei rami), era onere dell'Istituto provare l'inesistenza del rapporto;
ed il Tribunale aveva immotivatamente disatteso le risultanze della prova con congetture gratuite (l'attività di sarta era compatibile con il lavoro agricolo, che nel periodo precedente non era stato formalizzato con l'iscrizione). Il ricorso è infondato. Questa Corte ha affermato (Cass. S.U. 26 ottobre 2000 n. 1133) che “con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, e che deve risultare dall'iscrizione del lavoratore negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni ed integrazioni o dal possesso del c.d. certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile биоло 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della чало formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi od il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, altri mezzi istruttori) gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale (anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi), non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, giacché quest'ultima, alla pari dei suddetti verbali ispettivi ed alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, men che meno, dall'interessato, sicché lo stesso giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente 5 apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa". Dalla predetta sentenza discende che 1. l'iscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli "non integra una prova legale”; è un elemento di limitato valore probatorio, che può essere contraddetto attraverso prova contraria, fornita “con qualsiasi mezzo" (sentenza, p. 27); questa apertura probatoria (che appare Luces risonanza della possibilità offerta ai terzi in materia di simulazione: art. 1417 cod. civ.), giustificata dal fatto che l'iscrizione ha origine da una dichiarazione della parte, assume rilievo per la richiesta dell'Istituto (avendo il giudice i poteri previsti dall'art. 421 cod. proc. civ.);
2. pur con il proprio limitato valore, questo elemento, in assenza di elementi contrari, diventa sufficiente, ai fini dell'art. 2697 primo comma cod. civ., per affermare l'esistenza del fatto (svolgimento di un lavoro agricolo subordinato, pur nell'ambito di una pluralità di rapporti, per il prescritto numero di giornate), che è fondamento del diritto alla prestazione previdenziale;
3. in tal modo, l'elemento assume la funzione di determinare un'inversione dell'onere probatorio: per l'art. 2697 secondo comma cod. civ., sorge a carico dell'Istituto “l'onere di fornire con qualsiasi mezzo la prova contraria”; ove l'ente previdenziale dia questa prova, la limitata funzione probatoria dell'iscrizione è messa in discussione;
ed ove la prova contraria sia costituita dai verbali ispettivi, l'esistenza (od inesistenza) del fatto "deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa";
4. la cancellazione, ponendo nel nulla l'iscrizione, priva questo elemento probatorio di ogni rilievo;
in tale ipotesi, a carico di colui che intenda conseguire la prestazione previdenziale risorge, in applicazione l'art. 2697 primo comma cod. civ., l'onere di provare il fatto che è il fondamento del diritto;
5. la situazione processuale (con il relativo onere probatorio), che si delinea nell'ipotesi di iscrizione seguita da cancellazione, sussiste Ludo ove l'iscrizione stessa, per la reiezione della relativa domanda, non sia stata conseguita. Nel caso in esame, la cancellazione (riferita dalla sentenza del Tribunale, e nello stesso ricorso), ponendo nel nulla l'iscrizione, aveva determinato a carico della ricorrente l'onere di provare il fatto costitutivo (e questo onere è riconosciuto dalla stessa RA LE: ricorso, pag. 3). In ordine alla prova offerta dalla LE, è costante principio di questa Corte che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, e la scelta (fra varie risultanze probatorie) di quelle che si ritengano più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito;
il quale, nel porre a fondamento una fonte di prova con esclusione di altre incontra solo il limite della necessità di indicare le ragioni del convincimento (necessità che non esige peraltro la discussione d'ogni singolo elemento e la confutazione di ogni difensiva deduzione: Cass. 21 ottobre 1994 n. 8652, 14 aprile 1994 n. 3498). Nel caso in esame, il Tribunale ha indicato le molteplici ragioni ragioni dell'insufficienza probatoria della testimonianza (la prova del 7 rapporto, si esauriva in un'unica contraddittoria testimonianza, data peraltro dal padre della LE). E le contrarie argomentazioni della ricorrente esprimono una diversa irrilevante valutazione della testimonianza. Il ricorso deve essere respinto. In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Dietro Cuoro IL PRESIDENTE Ropio be lmis Selle 3 0 3 1 A I 5 S . D S IL CANCELLIERE T , : A R O N T Depositato in Cancelleria L A , ' L 3 A L O S 7 Oggi, 22 MAR. 2001 L - B E E P I 8 D - S D I 1 I S IL CANCELLIERE 1 N A N р е T G E E S O S O G I A P G D A M E I E L O , A T O T D A R I L R T E I L S T I E D N G D E E O S R E 8