Sentenza 4 giugno 2004
Massime • 1
In tema di sequestro di pubblicazioni a stampa, il limite di tre esemplari previsto dall'art. 1, comma primo, del R.D.L. 31 maggio 1946 n.561 dev'essere osservato anche quando trattisi di sequestro con finalità preventive, disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 2 del citato R.D., riguardante le pubblicazioni da ritenere oscene od offensive della pubblica decenza (nella specie il sequestro era stato disposto in relazione ad un ipotizzato reato di diffamazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2004, n. 27996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27996 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 04/06/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 978
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 042871/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di COMO;
nei confronti di:
1) SANFILIPPO CALOGERO N. IL 08/11/1934;
avverso ORDINANZA del 31/10/2003 TRIB. LIBERTÀ di COMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. Galasso di rigetto. RITENUTO
1 - Il Tribunale di Como ha annullato parzialmente il sequestro preventivo di tutte le copie del libro la calunnia può uccidere in una giustizia orribilmente sporca, la cui pubblicazione è stata ritenuta diffamatoria, ad eccezione di tre (in tutto ne erano state reperite 402), giusta la disciplina speciale in materia di opere di stampa, di cui all'art. 1/2 co. RD 561/46, che ha ritenuto applicabile a qualsiasi pubblicazione e non solo ai periodici. Con il ricorso del Procuratore della Repubblica di Como si denuncia:
violazione art. 321 C.P.P., perché nella specie si tratta di sequestro preventivo e non probatorio, e la ratio dell'art. 1 RD 561/46, rimarcata anche dalla sentenza della Corte Costituzionale
122/70, citata nell'ordinanza, è connessa al sequestro probatorio, e non serve ad impedire le ulteriori conseguenze dannose della diffamazione.
2 - Il ricorso è infondato.
L'art. 21/2 - 3 Cost. reca: "La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili".
Il RD 561/46, che non è stato abrogato dalla L. 47/48 sulla stampa, nell'art. 1/1 co. prevede il divieto di sequestro delle pubblicazioni o stampati, salvo sentenza irrevocabile. Il 2 co. recita: "È tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che importino una violazione di legge penale". Il sequestro cautelare degli stampati è dunque preveduto solo a fini probatori, non oltre il numero di copie prescritte. La norma non contrasta il principio costituzionale, anzi sarebbe illegittima l'estensione del sequestro a tutti gli esemplari, quando non fosse violata la legge che implica l'esposizione del responsabile di ogni pubblicazione. In questa luce la normativa del decreto risponde complessivamente all'esigenza costituzionale di impedire, attraverso la via cautelare o giudiziaria d'urgenza, la censura preventiva della libertà di manifestazione.
L'articolo 2 dello stesso decreto prevede invece, in deroga alla precedente disposizione il "sequestro delle pubblicazioni o stampati che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni od offensivi della pubblica decenza ovvero ...". In questo caso il sequestro ha anche funzione preventiva (ancorché all'epoca l'istituto non fosse autonomamente previsto, ed è ovvio che il sequestro preventivo assorbe la funzione probatoria), perché la pubblicazione non manifesta un'opinione, che può o non essere offensiva, come al di là del fumus, deve stabilire il giudice nel processo (non l'autorità giudiziaria in via provvisoria), bensì incide direttamente sul buon costume. Questa disposizione, pertanto, si riallaccia alla diversa previsione Costituzionale dell'art. 19, del limite eccezionale della libertà di manifestazione del pensiero. Introdotto in forma autonoma l'istituto del sequestro preventivo nel codice del 1988 (è l'argomento su cui fa leva il ricorso), l'impedimento dell'aggravamento del danno o della protrazione delle sue conseguenze (periculum in mora) non può, dunque, per il fumus di un reato di opinione, ritenersi idoneo a consentire il superamento del limite di cui al R.D. 541/46, salvo appunto porsi in contrasto con il dettato della Costituzione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2004