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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/11/2025, n. 4322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4322 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice OT OR, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11800/2021 r.g. proposta
DA
in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ope legis
-opponente-
CONTRO
in qualità di capogruppo del Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Daniela Carbone, domiciliataria, in virtù di procura in atti
-opposto-
Conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
pagina 1 di 6 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
I.1.- creditore opposto, ottenne in qualità di Controparte_1 capogruppo dell'omonimo nei Controparte_2 confronti della , un'ingiunzione di pagamento della Parte_1 somma di €1.044.798,16, oltre a interessi e spese, dovuta a fronte del mancato pagamento di fatture emesse in virtù del contratto pubblico rep. 3861 del 30/10/2007, stipulato, in qualità di capogruppo del RTI, con la (per conto del e Parte_1 Controparte_3 con l' a fronte dell'espletato servizio di Controparte_4 recupero, custodia e acquisto di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca, ai sensi dell'art. 214-bis del d.lgs. n. 285/1992 (d.i. n. 2850/2021 del 6/7/2021, emesso dal
Tribunale di Bari in data 7/7/2021, notificato il 12/7/2021).
La debitrice ingiunta, nello spiegare opposizione, ha dedotto:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Roma, competente ex art. 28 c.p.c. quale foro convenzionale esclusivo individuato dall'art. 22 del contratto di affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del d.lgs. n. 285/1992, stipulato il
30/10/2007;
- l'erroneità della decorrenza degli interessi e la tardiva emissione delle fatture poste a fondamento della pretesa monitoria.
Ha, pertanto, concluso per la revoca dell'ingiunzione opposta, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato il 21/9/2021).
I.2.- costituitosi in giudizio, ha dedotto la Controparte_1 legittimità della propria pretesa creditoria, concludendo per l'infondatezza e il rigetto dell'opposizione ex adverso spiegata, vinte le spese (comparsa di risposta depositata il 26/10/2021).
I.3.- Dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (ordinanza del 4-7/11/2022), la causa, istruita con produzioni documentali, a seguito della discussione orale, è stata trattenuta per pagina 2 di 6 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Viene, dunque, anzitutto in rilievo l'eccezione di incompetenza per territorio dell'ufficio giudiziario adito in favore del Tribunale di Roma, sollevata dalla opponente.
Sul punto, deve evidenziarsi che la opponente ha invocato la competenza del Tribunale di Roma, quale foro convenzionale esclusivo ai sensi dell'art. 22 del contratto di affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del d.lgs. n. 285/1992.
Ciò posto, va osservato che, in disparte la incompletezza della documentazione negoziale versata in atti sotto il profilo della sicura riferibilità alle parti del presente giudizio (doc. 1 fasc. opponente), il foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. è da considerarsi inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c.
In particolare, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. n. 1611/1933, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di detta norma, prevale su ogni altra competenza, anche se inderogabile (Cass. n. 17880/2004); con riferimento al criterio del luogo in cui deve eseguirsi la prestazione, nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, trova applicazione il principio secondo cui il luogo del pagamento e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis, si determina non in applicazione dell'art. 1182 c.c., ma in applicazione delle norme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento che, in virtù del combinato disposto degli artt. 1182, co. IV, c.c.,
pagina 3 di 6 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
54 r.d. n. 2440/1923, nonché 278, lett. d, 287 e 407 r.d. n. 827/1924,
è la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato (Cass. n. 21817/2024).
E', dunque, competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento.
Considerato che nel caso in esame il domicilio del creditore risulta essere in provincia di Foggia (Cerignola), resta ferma la competenza dell'autorità giudiziaria in cui ha sede l'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto si trova il giudice competente, come prescritto dall'art. 25 c.p.c.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
II.2.- Nel merito, l'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
Deve, anzitutto, richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore-opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato 1.
A tal proposito, va osservato che il creditore ha posto a fondamento della pretesa creditoria azionata il contratto pubblico del
30/10/2007 (docc. 2 e 7 fascicolo monitorio), le fatture emesse in virtù dell'espletato servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca, nonché i decreti prefettizi relativi all'attività svolta e da cui discende il credito (doc. 6 fasc. monitorio), peraltro non contestato dalla opponente.
Deve, infatti, rilevarsi che la opponente non ha contestato specificatamente l'an debeatur, limitandosi a dedurre la erroneità del computo degli interessi, nonché la tardività delle fatture, emesse nel periodo 9-17/9/2020 in relazione a veicoli sequestrati nel periodo di 1 Cfr., ex multis, Cass. n. 6091/2020. pagina 4 di 6 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile validità del contratto, scaduto il 30/6/2016, rispetto alle pattuizioni contrattuali di cui all'art. 6, non risultando osservata la cadenza mensile nella relativa emissione in base alle prestazioni rese nel periodo.
Ciò posto, in ordine al computo degli interessi, indicati nel decreto ingiuntivo “come da domanda”, essi vanno determinati per relationem in ragione di quanto richiesto in sede monitoria, individuandone la decorrenza dalla data di maturazione del credito, ovvero, come precisato dall'opposto, “decorsi gg. 90 dalla emissione della fattura, termine concesso alla debitrice al fine di provvedere al pagamento”.
Il provvedimento monitorio ha disposto, dunque, la liquidazione degli interessi così come richiesti mel ricorso per ingiunzione, ove, peraltro, ci si riferisce, quale dies a quo, alla data di maturazione del credito tenuto conto della fatturazione e della relativa scadenza.
In relazione alla tardiva emissione delle fatture, genericamente contestata dalla opponente, non può che evidenziarsi come la medesima non pregiudichi il diritto del creditore di esigerne il pagamento.
In conclusione, l'opposizione non può che essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
III.- Esclusa la temerarietà della lite, non risultando adeguatamente corroborata la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla parte opponente e, dunque, la spettanza del relativo risarcimento in favore della parte opposta che ne ha fatto richiesta, le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe pagina 5 di 6 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile professionali o del d.m. n. 55/2014, antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/2012). Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, ridotti in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse:
Scaglione: da €1.000.000,01 a €2.000.000,00
Parte_2
[...] Studio 3544 -30% +10% +5% 2865,32 Introduttiva 2338 -30% +10% +5% 1890,27 Istruttoria 10411 -50% +10% +5% 6012,35 Decisoria 6164 -30% +10% +5% 4983,59 TOTALE 15751,53
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 21/9/2021, dalla
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1
, in qualità di capogruppo del
[...] Controparte_2
disattesa ogni diversa istanza, così
[...] Controparte_1 provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2850/2021, emesso dal Tribunale di Bari in data 6-
7/7/2021;
b) ON la opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese processuali, che liquida in €15.751,53, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge.
Bari, 25/11/2025
Il Giudice – OT OR
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice OT OR, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11800/2021 r.g. proposta
DA
in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ope legis
-opponente-
CONTRO
in qualità di capogruppo del Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Daniela Carbone, domiciliataria, in virtù di procura in atti
-opposto-
Conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
pagina 1 di 6 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
I.1.- creditore opposto, ottenne in qualità di Controparte_1 capogruppo dell'omonimo nei Controparte_2 confronti della , un'ingiunzione di pagamento della Parte_1 somma di €1.044.798,16, oltre a interessi e spese, dovuta a fronte del mancato pagamento di fatture emesse in virtù del contratto pubblico rep. 3861 del 30/10/2007, stipulato, in qualità di capogruppo del RTI, con la (per conto del e Parte_1 Controparte_3 con l' a fronte dell'espletato servizio di Controparte_4 recupero, custodia e acquisto di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca, ai sensi dell'art. 214-bis del d.lgs. n. 285/1992 (d.i. n. 2850/2021 del 6/7/2021, emesso dal
Tribunale di Bari in data 7/7/2021, notificato il 12/7/2021).
La debitrice ingiunta, nello spiegare opposizione, ha dedotto:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Roma, competente ex art. 28 c.p.c. quale foro convenzionale esclusivo individuato dall'art. 22 del contratto di affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del d.lgs. n. 285/1992, stipulato il
30/10/2007;
- l'erroneità della decorrenza degli interessi e la tardiva emissione delle fatture poste a fondamento della pretesa monitoria.
Ha, pertanto, concluso per la revoca dell'ingiunzione opposta, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato il 21/9/2021).
I.2.- costituitosi in giudizio, ha dedotto la Controparte_1 legittimità della propria pretesa creditoria, concludendo per l'infondatezza e il rigetto dell'opposizione ex adverso spiegata, vinte le spese (comparsa di risposta depositata il 26/10/2021).
I.3.- Dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (ordinanza del 4-7/11/2022), la causa, istruita con produzioni documentali, a seguito della discussione orale, è stata trattenuta per pagina 2 di 6 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Viene, dunque, anzitutto in rilievo l'eccezione di incompetenza per territorio dell'ufficio giudiziario adito in favore del Tribunale di Roma, sollevata dalla opponente.
Sul punto, deve evidenziarsi che la opponente ha invocato la competenza del Tribunale di Roma, quale foro convenzionale esclusivo ai sensi dell'art. 22 del contratto di affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del d.lgs. n. 285/1992.
Ciò posto, va osservato che, in disparte la incompletezza della documentazione negoziale versata in atti sotto il profilo della sicura riferibilità alle parti del presente giudizio (doc. 1 fasc. opponente), il foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. è da considerarsi inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c.
In particolare, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. n. 1611/1933, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di detta norma, prevale su ogni altra competenza, anche se inderogabile (Cass. n. 17880/2004); con riferimento al criterio del luogo in cui deve eseguirsi la prestazione, nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, trova applicazione il principio secondo cui il luogo del pagamento e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis, si determina non in applicazione dell'art. 1182 c.c., ma in applicazione delle norme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento che, in virtù del combinato disposto degli artt. 1182, co. IV, c.c.,
pagina 3 di 6 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
54 r.d. n. 2440/1923, nonché 278, lett. d, 287 e 407 r.d. n. 827/1924,
è la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato (Cass. n. 21817/2024).
E', dunque, competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento.
Considerato che nel caso in esame il domicilio del creditore risulta essere in provincia di Foggia (Cerignola), resta ferma la competenza dell'autorità giudiziaria in cui ha sede l'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto si trova il giudice competente, come prescritto dall'art. 25 c.p.c.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
II.2.- Nel merito, l'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
Deve, anzitutto, richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore-opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato 1.
A tal proposito, va osservato che il creditore ha posto a fondamento della pretesa creditoria azionata il contratto pubblico del
30/10/2007 (docc. 2 e 7 fascicolo monitorio), le fatture emesse in virtù dell'espletato servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca, nonché i decreti prefettizi relativi all'attività svolta e da cui discende il credito (doc. 6 fasc. monitorio), peraltro non contestato dalla opponente.
Deve, infatti, rilevarsi che la opponente non ha contestato specificatamente l'an debeatur, limitandosi a dedurre la erroneità del computo degli interessi, nonché la tardività delle fatture, emesse nel periodo 9-17/9/2020 in relazione a veicoli sequestrati nel periodo di 1 Cfr., ex multis, Cass. n. 6091/2020. pagina 4 di 6 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile validità del contratto, scaduto il 30/6/2016, rispetto alle pattuizioni contrattuali di cui all'art. 6, non risultando osservata la cadenza mensile nella relativa emissione in base alle prestazioni rese nel periodo.
Ciò posto, in ordine al computo degli interessi, indicati nel decreto ingiuntivo “come da domanda”, essi vanno determinati per relationem in ragione di quanto richiesto in sede monitoria, individuandone la decorrenza dalla data di maturazione del credito, ovvero, come precisato dall'opposto, “decorsi gg. 90 dalla emissione della fattura, termine concesso alla debitrice al fine di provvedere al pagamento”.
Il provvedimento monitorio ha disposto, dunque, la liquidazione degli interessi così come richiesti mel ricorso per ingiunzione, ove, peraltro, ci si riferisce, quale dies a quo, alla data di maturazione del credito tenuto conto della fatturazione e della relativa scadenza.
In relazione alla tardiva emissione delle fatture, genericamente contestata dalla opponente, non può che evidenziarsi come la medesima non pregiudichi il diritto del creditore di esigerne il pagamento.
In conclusione, l'opposizione non può che essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
III.- Esclusa la temerarietà della lite, non risultando adeguatamente corroborata la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla parte opponente e, dunque, la spettanza del relativo risarcimento in favore della parte opposta che ne ha fatto richiesta, le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe pagina 5 di 6 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile professionali o del d.m. n. 55/2014, antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/2012). Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, ridotti in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse:
Scaglione: da €1.000.000,01 a €2.000.000,00
Parte_2
[...] Studio 3544 -30% +10% +5% 2865,32 Introduttiva 2338 -30% +10% +5% 1890,27 Istruttoria 10411 -50% +10% +5% 6012,35 Decisoria 6164 -30% +10% +5% 4983,59 TOTALE 15751,53
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 21/9/2021, dalla
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1
, in qualità di capogruppo del
[...] Controparte_2
disattesa ogni diversa istanza, così
[...] Controparte_1 provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2850/2021, emesso dal Tribunale di Bari in data 6-
7/7/2021;
b) ON la opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese processuali, che liquida in €15.751,53, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge.
Bari, 25/11/2025
Il Giudice – OT OR
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