CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/06/2023, n. 26014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26014 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lettejsen —tTiWle conclusioni del PG SIMONE PERELLI Penale Sent. Sez. 4 Num. 26014 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di SC EP propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato di avere fatto parte di un'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti (capo 10 dell'incolpazione provvisoria) e di avere ceduto o comunque detenuto a fini di cessione sostanza stupefacente (capo 11). 1.1. L'attività di indagine intrapresa dai Carabinieri di Randazzo dopo il 04/07/2018, quando era stato sventato il tentato omicidio di CO RO AN, maturato nell'ambito del contesto criminale del clan mafioso dei Sangani di Randazzo, si era poi sviluppata attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, riprese videofilmate e le dichiarazioni del collaborante Porto Carmelo dell'ottobre del 2019. Tali elementi conducevano il pubblico ministero a contestare all'odierno ricorrente i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.2. Il riesame aveva investito esclusivamente l'insussistenza delle esigenze cautelari, non avendo l'indagato contestato il provvedimento sul piano della gravità indiziaria. 1.3. Dalle indagini è emerso che l'indagato rivestiva un ruolo non secondario nella compagine criminosa, in quanto rappresentava uno dei pusher di primo piano, in grado di smerciare grossi quantitativi di sostanza stupefacente in pochissimo tempo. A titolo esemplificativo, l'ordinanza impugnata richiama l'intercettazione n. 3572 del 09/11/2018, in cui due coindagati (RT e AN) discutevano delle elevate capacità di smercio dello SC, tessendone le lodi ed esprimendo l'interesse a che questi non si allontanasse dal gruppo e continuasse a spacciare per conto dell'organizzazione. 2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si eccepisce la carenza, la contraddittorietà, l'illogicità e l'apparenza della motivazione. Già in sede di riesame, la difesa aveva segnalato che i contatti dello SC con i coindagati erano sporadici e limitati nel tempo, avendo avuto una durata di soli quattro mesi ( dal 10/09/2018 e sino al gennaio 2019, allorché l'odierno ricorrente fu tratto in arresto); che dopo il suo arresto non è stato più registrato alcun contatto dello SC con i coindagati, nonostante le attività di captazione delle conversazioni siano continuate ad oltranza e cioè sino all'esecuzione dell'ordinanza cautelare. Si tratta di elemento dirimente in ordine alla ritenuta esigenza cautelare di reiterazione, poiché l'indagato, dopo il suo arresto, decise autonomamente di isolarsi e di dedicarsi esclusivamente alla famiglia e al lavoro. Si era anche segnalato come la sua personalità non destasse alcun allarme sociale, atteso che egli vanta a suo carico un solo precedente penale. L'ordinanza impugnata non ha aggiunto nulla rispetto a quanto già argomentato dal Gip in ordine alla ritenuta esigenza cautelare. L'assunto, poi, secondo cui dopo il suo arresto le "attività illecite non sono emerse sol perché non sono state oggetto di specifica approfondimento investigativo" appare assolutamente privo di pregio. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Dirimente appare l'argomento speso dall'ordinanza impugnata nel rigettare le doglianze difensive laddove, a sostegno della sussistenza dell'esigenza connessa al pericolo di reiterazione criminosa e dell'adeguatezza della misura custodiale carceraria in corso, ha richiamato la doppia presunzione semplice - così stabilita a seguito dei ripetuti interventi della Corte Costituzionale sull'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere, «nel senso che grava sull'interessato indicare elementi specifici e concreti da cui desumere l'insussistenza delle esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con misure meno afflittive del carcere». In tema di misure cautelari, invero, a seguito della sentenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 2011, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfo', Rv. 256388 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale di Catania ha rilevato come nessuna allegazione in tal senso sia stata effettuata dalla difesa e come, dagli atti del procedimento, non siano emersi elementi specifici in relazione al caso concreto in funzione del superamento della presunzione relativa de qua. Gli elementi che consentono di superare l'anzidetta doppia presunzione devono essere positivi, integrare cioè una prova effettiva e positiva dell'asserita dissociazione. Non possono, pertanto, essere rappresentati, così come invece fa il ricorrente, da un mero automatismo consistente nel fatto che, dopo il suo arresto, non sarebbero più stati registrati suoi contatti con alcuno dei coindagati, nonostante la perdurante attività di captazione. L'ordinanza del Tribunale di Catania ha, pertanto, correttamente valorizzato l'assenza di allegazioni concrete e specifiche in grado di superare le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ragione per la quale essa si appalesa immune dalle sollevate censure. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 3 Il PrdsÌente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
lettejsen —tTiWle conclusioni del PG SIMONE PERELLI Penale Sent. Sez. 4 Num. 26014 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di SC EP propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato di avere fatto parte di un'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti (capo 10 dell'incolpazione provvisoria) e di avere ceduto o comunque detenuto a fini di cessione sostanza stupefacente (capo 11). 1.1. L'attività di indagine intrapresa dai Carabinieri di Randazzo dopo il 04/07/2018, quando era stato sventato il tentato omicidio di CO RO AN, maturato nell'ambito del contesto criminale del clan mafioso dei Sangani di Randazzo, si era poi sviluppata attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, riprese videofilmate e le dichiarazioni del collaborante Porto Carmelo dell'ottobre del 2019. Tali elementi conducevano il pubblico ministero a contestare all'odierno ricorrente i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.2. Il riesame aveva investito esclusivamente l'insussistenza delle esigenze cautelari, non avendo l'indagato contestato il provvedimento sul piano della gravità indiziaria. 1.3. Dalle indagini è emerso che l'indagato rivestiva un ruolo non secondario nella compagine criminosa, in quanto rappresentava uno dei pusher di primo piano, in grado di smerciare grossi quantitativi di sostanza stupefacente in pochissimo tempo. A titolo esemplificativo, l'ordinanza impugnata richiama l'intercettazione n. 3572 del 09/11/2018, in cui due coindagati (RT e AN) discutevano delle elevate capacità di smercio dello SC, tessendone le lodi ed esprimendo l'interesse a che questi non si allontanasse dal gruppo e continuasse a spacciare per conto dell'organizzazione. 2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si eccepisce la carenza, la contraddittorietà, l'illogicità e l'apparenza della motivazione. Già in sede di riesame, la difesa aveva segnalato che i contatti dello SC con i coindagati erano sporadici e limitati nel tempo, avendo avuto una durata di soli quattro mesi ( dal 10/09/2018 e sino al gennaio 2019, allorché l'odierno ricorrente fu tratto in arresto); che dopo il suo arresto non è stato più registrato alcun contatto dello SC con i coindagati, nonostante le attività di captazione delle conversazioni siano continuate ad oltranza e cioè sino all'esecuzione dell'ordinanza cautelare. Si tratta di elemento dirimente in ordine alla ritenuta esigenza cautelare di reiterazione, poiché l'indagato, dopo il suo arresto, decise autonomamente di isolarsi e di dedicarsi esclusivamente alla famiglia e al lavoro. Si era anche segnalato come la sua personalità non destasse alcun allarme sociale, atteso che egli vanta a suo carico un solo precedente penale. L'ordinanza impugnata non ha aggiunto nulla rispetto a quanto già argomentato dal Gip in ordine alla ritenuta esigenza cautelare. L'assunto, poi, secondo cui dopo il suo arresto le "attività illecite non sono emerse sol perché non sono state oggetto di specifica approfondimento investigativo" appare assolutamente privo di pregio. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Dirimente appare l'argomento speso dall'ordinanza impugnata nel rigettare le doglianze difensive laddove, a sostegno della sussistenza dell'esigenza connessa al pericolo di reiterazione criminosa e dell'adeguatezza della misura custodiale carceraria in corso, ha richiamato la doppia presunzione semplice - così stabilita a seguito dei ripetuti interventi della Corte Costituzionale sull'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere, «nel senso che grava sull'interessato indicare elementi specifici e concreti da cui desumere l'insussistenza delle esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con misure meno afflittive del carcere». In tema di misure cautelari, invero, a seguito della sentenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 2011, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfo', Rv. 256388 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale di Catania ha rilevato come nessuna allegazione in tal senso sia stata effettuata dalla difesa e come, dagli atti del procedimento, non siano emersi elementi specifici in relazione al caso concreto in funzione del superamento della presunzione relativa de qua. Gli elementi che consentono di superare l'anzidetta doppia presunzione devono essere positivi, integrare cioè una prova effettiva e positiva dell'asserita dissociazione. Non possono, pertanto, essere rappresentati, così come invece fa il ricorrente, da un mero automatismo consistente nel fatto che, dopo il suo arresto, non sarebbero più stati registrati suoi contatti con alcuno dei coindagati, nonostante la perdurante attività di captazione. L'ordinanza del Tribunale di Catania ha, pertanto, correttamente valorizzato l'assenza di allegazioni concrete e specifiche in grado di superare le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ragione per la quale essa si appalesa immune dalle sollevate censure. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 3 Il PrdsÌente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore