Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/04/2026, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02347/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02479/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2479 del 2025, proposto da
AN MA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANlisa Castiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n.6663/2023, pubblicata il 09/11/2023, del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa AN AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, con ricorso ex art. 112 c.p.a. notificato il 07/05/2025 e depositato in giudizio il 19/05/2025, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6663/2023, pubblicata il 09/11/2023, del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza, nella parte in cui ha così statuito: “ a) Dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento economico di cui all’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi di cui al ricorso introduttivo;
b) Condanna l’MI convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, del compenso di cui sub a) nella misura di euro 3.211,81, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo; ”. Chiede, altresì, di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento della P.A., un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva e di fissare la somma che la PA soccombente ed intimata dovrà versare in caso di ulteriore inadempimento per la reiterata violazione del giudicato, a decorrere dal giorno di comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella emananda sentenza di ottemperanza.
Il 22/05/2025, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Campania, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di costituzione per resistere al ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 26/02/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, quindi, essere accolto.
1.1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il 07/05/2025 e depositato in giudizio il 19/05/2025), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza dell’A.G.O., di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli del 18/03/2025.
Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato, in copia attestata “ conforme a quella originale ” - “ da valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, del c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 24/05/2024, n. 3366) - a mezzo p.e.c., in data 13/11/2023, presso la sede reale del Ministero resistente, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della LI MI (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
1.2. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, non risultando l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.6663/2023, pubblicata il 09/11/2023, del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza, da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell'art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato), ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, a dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. indicata in epigrafe.
1.3. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, assegnato all’MI resistente per ottemperare, si nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., quale Commissario ad acta , il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, adotterà tutti gli atti necessari, a carico e spese della amministrazione inadempiente, per dare esecuzione giudicato formatosi sulla sentenza n.6663/2023, pubblicata il 09/11/2023, del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza.
Il compenso per l’eventuale funzione commissariale viene posto a carico del Ministero della Istruzione e del Merito e liquidato come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
1.4. - Va, altresì, accolta, nei termini e nei limiti di seguito specificati, la domanda di fissazione della somma che la PA soccombente ed intimata dovrà versare in caso di ulteriore inadempimento per la reiterata violazione del giudicato, da intendersi formulata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., anche alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dall’art. 1, comma 781, lett. a), L. n. 208/2015, che, nel testo attuale, dispone “ nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali ”, in tal modo espressamente sancendo, da un lato, il principio, già acquisito in via giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento, e, dall’altro lato, che non può considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.
1.4.1. - Il Collegio ritiene, quindi, in conformità all’orientamento consolidato di questa Sezione (ex multis, T.A.R. Campania, Sezione VII, 13/07/2023, n. 4244), che la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. debba essere quantificata, nella specie, in misura pari agli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato di che trattasi, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’effettivo adempimento al giudicato di che trattasi da parte dell’MI resistente, o, in mancanza dell’adempimento, il giorno di scadenza del termine concesso nella presente sentenza di ottemperanza (sessanta giorni) all’MI resistente per adempiere, dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta .
2. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, Avv. ANlisa Castiello, dichiaratasi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. indicata in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, determinando in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e ponendolo a carico del Ministero resistente.
Condanna l’MI resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 700,00 (Settecento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. ANlisa Castiello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI LA DD, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
AN AB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AB | RI LA DD |
IL SEGRETARIO