CASS
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2025, n. 20608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20608 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.TA AN nato a [...] il [...] 2.LI RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Letta la remissione di querela depositata dal difensore della parte civile nei confronti di entrambi gli imputati;
Letta la memoria del difensore degli imputati, avv. Caterina Malavenda, con allegata accettazione della intervenuta remissione di querela RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano, confermava la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato AN TA e RE LI alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili del reato di diffamazione in danno di CO Re EC, per avere il LI redatto un articolo, pubblicato sul sito internet, e sull’edizione cartacea del “Corriere della Sera”, contenente espressioni offensive nei confronti della persona offesa, definita quale “pregiudicato, devastatore” e altro, ed il TA, nella qualità di direttore Penale Sent. Sez. 5 Num. 20608 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 15/04/2025 2 responsabile della testata giornalistica, omesso il controllo necessario ad impedire la consumazione del reato nonché omesso di pubblicare la puntuale richiesta di rettifica trasmessa dalla famiglia della persona offesa, in violazione dell’obbligo imposto dall’art. 8 della legge n. 47 del 1948. Il Tribunale aveva ritenuto che gli imputati, nelle rispettive qualità, attraverso la pubblicazione dell’articolo dal titolo “Milano, black bloc e trombettista latitante: preso il devastatore del 1° maggio”, avessero offeso la reputazione della persona offesa, per l’utilizzo di termini e l’attribuzione di qualità sfavorevoli nei suoi confronti, escludendo che potesse trovare applicazione, in loro favore, l’esimente di cui all’art. 51 cod. pen. in quanto, pur sussistendo un profilo di interesse pubblico inerente alla notizia, erano stati superati i limiti della continenza, nonostante alcuni profili di verità insiti nelle notizie pubblicate, per i toni utilizzati. La Corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale ritenendo che le espressioni utilizzate (“pregiudicato” e “devastatore”) non potessero essere giustificate dall’emissione di provvedimenti cautelari e di un mandato di arresto europeo nei confronti della persona offesa, e che anche la successiva circostanza dell’avvenuto arresto in Francia della medesima non potesse escludere la portata diffamatoria delle espressioni censurate. 2. Gli imputati, per il tramite del loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, con effetti interamente devolutivi. 2.1. Denunciano, con unico motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 21 Cost., 51, 59 commi 1 e 4, 595 cod.pen.. Deducono che la condotta avrebbe dovuto essere scriminata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca, quantomeno sotto il profilo putativo e che il direttore del giornale avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste. Rilevano, inoltre, la violazione del divieto di interpretazione in malam partem del contenuto dell’articolo e, in particolare, delle espressioni contestate, la cui reale portata avrebbe dovuto essere contestualizzata in relazione al complessivo tenore dell’articolo di stampa. 2.2. Con secondo motivo denunciano violazione di legge penale in relazione agli artt. 1 e 57 cod.pen., deducendo che l’imputato TA, direttore della testata giornalistica, avrebbe dovuto essere assolto per insussistenza del fatto o mancanza dell’elemento soggettivo indipendentemente dall’esito del processo per il giornalista, non essendo revocabile in dubbio che il querelante avesse partecipato al corteo dei “No-expo” essendo stati pubblicati, a corredo dell’articolo, alcuni fotogrammi che lo ritraevano nell’atto di manifestare. 2.3.Con terzo motivo denunciano violazione di legge penale, in relazione all’art. 131 bis cod. pen., ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità, mettendo in risalto la veridicità della principale 3 notizia, diffusa con l’articolo in contestazione, concernente l’intervenuto arresto della parte civile, in Francia in esecuzione di un mandato di arresto europeo. 3.Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore di parte civile ha depositato atto di remissione di querela della parte civile in favore di entrambi gli imputati. Il difensore degli imputati ha depositato atto di intervenuta accettazione della remissione da parte di entrambi i propri assistiti. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto i reati sono estinti per remissione di querela. 1.Va dato atto che risultano depositati agli atti, tramite pec del difensore di parte civile, rituale atto di remissione di querela della persona offesa nei confronti di AN TA e di RE LI, intervenuta rispettivamente in data 26 marzo e 27 marzo 2025, nonché successive dichiarazioni di accettazione della remissione da parte dei medesimi imputati, del 27 marzo 2025. I reati per cui si procede, perseguibili a querela della persona offesa, si sono, pertanto, estinti ai sensi dell'art. 152 cod. pen., dovendo trovare applicazione il principio diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso - come avvenuto nella specie - sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Rv.227681 – 01; Sez. 3, N. 9154 del 17/12/2020, dep.2021, Rv. 281326 – 01). 2.. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata perché i reati sono estinti per remissione di querela con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 co. 4 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. 4 Così deciso il 15/04/2025.
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Letta la remissione di querela depositata dal difensore della parte civile nei confronti di entrambi gli imputati;
Letta la memoria del difensore degli imputati, avv. Caterina Malavenda, con allegata accettazione della intervenuta remissione di querela RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano, confermava la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato AN TA e RE LI alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili del reato di diffamazione in danno di CO Re EC, per avere il LI redatto un articolo, pubblicato sul sito internet, e sull’edizione cartacea del “Corriere della Sera”, contenente espressioni offensive nei confronti della persona offesa, definita quale “pregiudicato, devastatore” e altro, ed il TA, nella qualità di direttore Penale Sent. Sez. 5 Num. 20608 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 15/04/2025 2 responsabile della testata giornalistica, omesso il controllo necessario ad impedire la consumazione del reato nonché omesso di pubblicare la puntuale richiesta di rettifica trasmessa dalla famiglia della persona offesa, in violazione dell’obbligo imposto dall’art. 8 della legge n. 47 del 1948. Il Tribunale aveva ritenuto che gli imputati, nelle rispettive qualità, attraverso la pubblicazione dell’articolo dal titolo “Milano, black bloc e trombettista latitante: preso il devastatore del 1° maggio”, avessero offeso la reputazione della persona offesa, per l’utilizzo di termini e l’attribuzione di qualità sfavorevoli nei suoi confronti, escludendo che potesse trovare applicazione, in loro favore, l’esimente di cui all’art. 51 cod. pen. in quanto, pur sussistendo un profilo di interesse pubblico inerente alla notizia, erano stati superati i limiti della continenza, nonostante alcuni profili di verità insiti nelle notizie pubblicate, per i toni utilizzati. La Corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale ritenendo che le espressioni utilizzate (“pregiudicato” e “devastatore”) non potessero essere giustificate dall’emissione di provvedimenti cautelari e di un mandato di arresto europeo nei confronti della persona offesa, e che anche la successiva circostanza dell’avvenuto arresto in Francia della medesima non potesse escludere la portata diffamatoria delle espressioni censurate. 2. Gli imputati, per il tramite del loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, con effetti interamente devolutivi. 2.1. Denunciano, con unico motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 21 Cost., 51, 59 commi 1 e 4, 595 cod.pen.. Deducono che la condotta avrebbe dovuto essere scriminata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca, quantomeno sotto il profilo putativo e che il direttore del giornale avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste. Rilevano, inoltre, la violazione del divieto di interpretazione in malam partem del contenuto dell’articolo e, in particolare, delle espressioni contestate, la cui reale portata avrebbe dovuto essere contestualizzata in relazione al complessivo tenore dell’articolo di stampa. 2.2. Con secondo motivo denunciano violazione di legge penale in relazione agli artt. 1 e 57 cod.pen., deducendo che l’imputato TA, direttore della testata giornalistica, avrebbe dovuto essere assolto per insussistenza del fatto o mancanza dell’elemento soggettivo indipendentemente dall’esito del processo per il giornalista, non essendo revocabile in dubbio che il querelante avesse partecipato al corteo dei “No-expo” essendo stati pubblicati, a corredo dell’articolo, alcuni fotogrammi che lo ritraevano nell’atto di manifestare. 2.3.Con terzo motivo denunciano violazione di legge penale, in relazione all’art. 131 bis cod. pen., ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità, mettendo in risalto la veridicità della principale 3 notizia, diffusa con l’articolo in contestazione, concernente l’intervenuto arresto della parte civile, in Francia in esecuzione di un mandato di arresto europeo. 3.Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore di parte civile ha depositato atto di remissione di querela della parte civile in favore di entrambi gli imputati. Il difensore degli imputati ha depositato atto di intervenuta accettazione della remissione da parte di entrambi i propri assistiti. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto i reati sono estinti per remissione di querela. 1.Va dato atto che risultano depositati agli atti, tramite pec del difensore di parte civile, rituale atto di remissione di querela della persona offesa nei confronti di AN TA e di RE LI, intervenuta rispettivamente in data 26 marzo e 27 marzo 2025, nonché successive dichiarazioni di accettazione della remissione da parte dei medesimi imputati, del 27 marzo 2025. I reati per cui si procede, perseguibili a querela della persona offesa, si sono, pertanto, estinti ai sensi dell'art. 152 cod. pen., dovendo trovare applicazione il principio diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso - come avvenuto nella specie - sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Rv.227681 – 01; Sez. 3, N. 9154 del 17/12/2020, dep.2021, Rv. 281326 – 01). 2.. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata perché i reati sono estinti per remissione di querela con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 co. 4 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. 4 Così deciso il 15/04/2025.