Sentenza 7 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di sostituzione delle pene detentive brevi, qualora sia stata concordata tra le parti e ratificata dal giudice l'applicazione della continuazione, non può tenersi conto, per individuare i limiti quantitativi della pena detentiva entro i quali, ai sensi del primo comma dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammessa la sostituzione, della riduzione premiale accordata per la scelta del rito: ed invero nell'ipotesi di sostituzione della pena irrogata per il reato continuato trova applicazione unicamente la disposizione speciale di cui al quarto comma dello stesso articolo 53, la quale individua nella pena da infliggersi per il reato più grave quella cui vanno riferiti i parametri stabiliti dal primo comma ai fini dell'applicazione del beneficio. Ne consegue che ove detta pena superi i tre mesi di reclusione, quella definitivamente concordata, ancorché ridotta oltre il limite di legge in conseguenza della diminuente processuale, non può essere sostituita con la corrispondente multa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/1999, n. 4465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4465 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Brunello della Penna Presidente del 7.10.1999
1. Dott. Pietro Sirena Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nicola Bottalico " N. 4465
3. Dott. Giuseppe D'Errico " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Donato Denza " N. 7798/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste
avverso la sentenza in data 17.12.1998 emessa dal GIP della Pretura circondariale di Pordenone
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Denza Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza. Fatto
Il GIP della Pretura circondariale di Pordenone, con sentenza in data 5.12.1998, emessa in Camera di Consiglio a richieste congiunte delle parti nel procedimento penale nei confronti di CA MA (nata il [...] a [...]), imputata dei reati ex artt. 110, 481, 640, cm 1, c.p., applicava a quest'ultima ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena di L. 6.500.000= di multa, di cui L. 6.000.000= in sostituzione di mesi due e giorni venti di reclusione. A tale statuizione perveniva, in accoglimento di detta richiesta, con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante per il rato di truffa, ritenuto più grave, e partendo dalla pena base di mesi sei di reclusione e L. 600.000= di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p. a mesi quattro e lire 400.000=, aumentata ex art. 81, cpv., c.p.
a mesi quattro e L. 750.000= di multa, ridotta per il rito a mesi 2 gg. 20 di reclusione e L. 500.000= di multa, con sostituzione, quindi, della pena detentiva in applicazione dell'art. 53 della legge n. 689/1981. Ricorre per cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Trieste denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale sul rilievo che la pena concordata per il reato più grave (mesi quattro di reclusione e L. 400.000= di multa), e ratificata dal giudice, fosse ostativa alla sostituzione della pena definitiva della reclusione applicata (mesi due e gg. 20), per effetto della diminuente del rito, con la corrispondente pena pecuniaria, state la previsione dell'ultimo comma dell'art. 53 L.689/1981, alla cui stregua tale diminuente non avrebbe alcuna incidenza ai fini del limite quantitativo posto dal comma 1 (mesi tre di reclusione) per l'ammissibilità della conversione della stessa pena detentiva in quella corrispondente pecuniaria. Nello stesso senso si è espresso il Procuratore generale presso questa Corte Suprema con la requisitoria in atti.
Diritto
Il ricorso è fondato.
Stabilisce testualmente l'art. 53, cm 4, della legge n. 689/1981 che nei casi previsti dall'art. 81 c.p., ai fini della sostituzione della pena detentiva entro i limiti quantitativi consentiti dal comma 1 di essa disposizione legislativa, si tiene conto di tali limiti soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave: è evidente il "favore rei" della norma, poiché per l'ammissione al beneficio della sostituzione non si tien conto nemmeno dell'aumento eventuale della pena detentiva da apportare in applicazione dell'istituto della continuazione, come se i cosiddetti reati satelliti non fossero stati commessi.
Tuttavia il beneficio in questione non può essere esteso oltre la volontà legislativa nell'ipotesi che la continuazione sia concordata e ratificata dal giudice ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per cui sulla pena definitiva applicata e richiesta delle parti viene ad incidere anche la susseguente riduzione fino ad 1/3 prevista per il rito prescelto (cosiddetta "riduzione premiale"). Infatti detta riduzione costituisce un ulteriore effetto del "patteggiamento", ma non vale ad individuare il limite quantitativo della pena detentiva entro il quale è consentita la applicazione delle sanzioni sostitutive ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689/1981, ove venga ratificato dal giudice anche l'accordo sulla sussistenza del reato continuato a norma dell'art. 81 c.p.: in tal caso trova applicazione unicamente la disposizione speciale contenuta nel comma 4 dello stesso art. 53, la quale individua, appunto, nella pena da infliggersi per il reato più grave quella cui vanno applicati i parametri stabiliti dal comma 1 ai fini dell'ammissione al beneficio della sanzione sostitutiva. Consegue che se la pena in questione supera, come nella specie, il limite di tre mesi di reclusione, quella definitivamente concordata, ancorché inferiore a tre mesi in conseguenza della diminuente del rito (pur con il previo computo dell'aumento ex art. 81 cpv. c.p.), non può essere convertito nella corrispondente multa. È, dunque, illegittimo l'accordo recepito nell'impugnata sentenza in virtù del quale la pena della reclusione patteggiata, pari a mesi due giorni 20 di reclusione, è stata sostituita con la multa di L. 6.000.000= in violazione del richiamato comma 4 dell'art. 53 legge n. 689/1981, ed il ricorso pertanto va accolto con riferimento alla funzione dell'art. 606, cm 1, lett. b, c.p.p..
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 1999