Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/1999, n. 4465
CASS
Sentenza 7 ottobre 1999

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In tema di sostituzione delle pene detentive brevi, qualora sia stata concordata tra le parti e ratificata dal giudice l'applicazione della continuazione, non può tenersi conto, per individuare i limiti quantitativi della pena detentiva entro i quali, ai sensi del primo comma dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammessa la sostituzione, della riduzione premiale accordata per la scelta del rito: ed invero nell'ipotesi di sostituzione della pena irrogata per il reato continuato trova applicazione unicamente la disposizione speciale di cui al quarto comma dello stesso articolo 53, la quale individua nella pena da infliggersi per il reato più grave quella cui vanno riferiti i parametri stabiliti dal primo comma ai fini dell'applicazione del beneficio. Ne consegue che ove detta pena superi i tre mesi di reclusione, quella definitivamente concordata, ancorché ridotta oltre il limite di legge in conseguenza della diminuente processuale, non può essere sostituita con la corrispondente multa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/1999, n. 4465
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4465
    Data del deposito : 7 ottobre 1999

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