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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/10/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
TE MO, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1059/2024
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Prete Angelo e Della Corte Maria Fontana Parte_1
Vita, presso il cui studio in Francavilla Fontana alla via S. Francesco d'Assisi, 205 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
, contumaci Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 23.10.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva, per usucapione ventennale, in capo a parte attrice del terreno con annessi fabbricati siti in Brindisi alla c.da Giancola identificati al catasto al fg. 6 part. 702 sub
1,2,3, formalmente intestati, come da visura catastale in atti, ad CP_4 CP_1
, , nonché, in parte, all'attore
[...] CP_5 Controparte_2 Controparte_3
. Parte_1
1.1 In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 rappresentato di aver posseduto uti dominus in maniera pacifica e ininterrotta, per oltre vent'anni, il terreno con annessi fabbricati in oggetto, così chiedendone l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà.
Pag. 1 a 4 Al riguardo, ha indicato di aver acquistato, con scrittura privata del 09.04.1998, il terreno con annesso immobile ad uso abitativo e box pertinenziale, condonati in sede edilizia, da Per_1
, a sua volta acquirente, in forza di scrittura del 18.07.1980, del terreno da Quatraro
[...]
Michele, dante causa degli odierni convenuti e proprietario del suolo per effetto del contratto con patto di riservato dominio stipulato nel 1960 con l'Ente di Sviluppo della Puglia e Lucania, come riscattato nel 1970.
L'attore ha, quindi, fatto valere il possesso ad usucapionem del terreno con annesso fabbricato ottenuto a far data dal 1998 e protrattosi ininterrottamente e pacificamente per oltre 20anni, chiedendo la regolarizzazione della situazione di diritto alla situazione di fatto venutasi a creare per effetto della descritta serie di compravendite non regolarizzate.
A fonte del decesso di e ed esperito infruttuosamente il CP_4 CP_5 tentativo obbligatorio di mediazione, ha agito in via giudiziale nei confronti di Parte_1
e , anche nella qualità di eredi degli Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 intestatari defunti.
2. Nonostante la regolarità della notifica effettuata nei confronti degli eredi CP_1
e , questi ultimi non si sono costituiti in giudizio.
[...] Controparte_2 Controparte_3
Invero, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 2.07.2024 è stata dichiarata la contumacia di e ed è stata disposta la rinotifica nei confronti di Controparte_3 Controparte_1 CP_2
.
[...]
Con successivo decreto ex art. 171-bis c.p.c. in data 2.12.2025, è stata dichiarata la contumacia anche di . Controparte_2
3. Il giudizio è stato istruito sulla base della documentazione in atti e della prova per testi.
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art
281sexies c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui la parte costituita ha ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
4.1 Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 922 c.c., l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario volta a stabilizzare, con certezza giuridica, la signoria di fatto esercitata sulla res dal possessore effettivo a fronte del costante disinteressamento da parte del formale proprietario.
Pag. 2 a 4 In presenza dei presupposti previsti dagli artt. 1158-1167 c.c. e, in particolare, del possesso ventennale, pacifico e ininterrotto, l'ordinamento giuridico preferisce riallineare la situazione di diritto a quella di fatto già esistente da anni, riconoscendo la proprietà formale in capo a colui il quale si è comportato sostanzialmente come se fosse già il proprietario del bene.
4.2 Ciò premesso, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio è emerso come Pt_1
abbia posseduto, con l'animus del proprietario esclusivo, il fondo su indicato con gli
[...] annessi immobili siti in contrada Giancola, in modo pacifico, pubblico e ininterrotto per ben oltre vent'anni.
In particolare, il teste , proprietario di un'abitazione distante circa 100 mt da Testimone_1 quella dell'attore, all'udienza del 26.03.2025, ha confermato che ha sempre Parte_1 goduto in modo esclusivo, pacifico e continuato del fondo per cui è causa, che l'attore la moglie ci abitano dal 1998, che la coppia ha provveduto alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa, indicando i lavori relativi alla pavimentazione, all'impianto elettrico, agli intonaci esterni e alla sistemazione del giardino.
Anche la teste figlia dell'attore, ha dichiarato che i genitori si sono sempre Testimone_2 occupati della manutenzione ordinaria e straordinaria, precisando in particolare che l'utenza elettrica è intestata alla madre e che il padre, cui è intestata la ha Persona_2 CP_6
Cont sempre provveduto al pagamento di e CP_6
4.3 Peraltro, la contumacia dei convenuti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, ha impedito una ricostruzione alternativa delle circostanze rispetto a quella fornita dall'attrice, che ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata e nella documentazione in atti.
Sebbene, infatti, il nostro ordinamento giuridico non ricolleghi effetti automatici alla mancata costituzione della parte, tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto come la stessa possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice, desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2 (Cass., 29/03/2007, n. 7739).
4.4 Alla stregua di tali considerazioni si deve, dunque, riconoscere che l'attore ha posseduto uti dominus, per oltre vent'anni, i terreni oggetto del presente giudizio esercitando sugli stessi in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
5. Per quel che concerne, infine, le spese di lite, l'attore, pur risultando vittorioso, non ha insistito per la condanna dei convenuti e, in assenza di opposizione, si ritiene che sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che ne giustificano la compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c., così come interpolato dalla pronuncia della C. Cost. n. 77 del 19 aprile 2018.
P. Q. M.
Pag. 3 a 4 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che ha acquistato per usucapione il terreno con annesso Parte_1 fabbricato sito Brindisi, alla contrada Giancola, contraddistinto in catasto al 6, part. 702, sub. 1,2,3;
2. ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
3. compensa le spese di lite.
Brindisi, 23.10.2025
La Giudice
TE MO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo.
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
TE MO, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1059/2024
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Prete Angelo e Della Corte Maria Fontana Parte_1
Vita, presso il cui studio in Francavilla Fontana alla via S. Francesco d'Assisi, 205 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
, contumaci Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 23.10.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva, per usucapione ventennale, in capo a parte attrice del terreno con annessi fabbricati siti in Brindisi alla c.da Giancola identificati al catasto al fg. 6 part. 702 sub
1,2,3, formalmente intestati, come da visura catastale in atti, ad CP_4 CP_1
, , nonché, in parte, all'attore
[...] CP_5 Controparte_2 Controparte_3
. Parte_1
1.1 In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 rappresentato di aver posseduto uti dominus in maniera pacifica e ininterrotta, per oltre vent'anni, il terreno con annessi fabbricati in oggetto, così chiedendone l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà.
Pag. 1 a 4 Al riguardo, ha indicato di aver acquistato, con scrittura privata del 09.04.1998, il terreno con annesso immobile ad uso abitativo e box pertinenziale, condonati in sede edilizia, da Per_1
, a sua volta acquirente, in forza di scrittura del 18.07.1980, del terreno da Quatraro
[...]
Michele, dante causa degli odierni convenuti e proprietario del suolo per effetto del contratto con patto di riservato dominio stipulato nel 1960 con l'Ente di Sviluppo della Puglia e Lucania, come riscattato nel 1970.
L'attore ha, quindi, fatto valere il possesso ad usucapionem del terreno con annesso fabbricato ottenuto a far data dal 1998 e protrattosi ininterrottamente e pacificamente per oltre 20anni, chiedendo la regolarizzazione della situazione di diritto alla situazione di fatto venutasi a creare per effetto della descritta serie di compravendite non regolarizzate.
A fonte del decesso di e ed esperito infruttuosamente il CP_4 CP_5 tentativo obbligatorio di mediazione, ha agito in via giudiziale nei confronti di Parte_1
e , anche nella qualità di eredi degli Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 intestatari defunti.
2. Nonostante la regolarità della notifica effettuata nei confronti degli eredi CP_1
e , questi ultimi non si sono costituiti in giudizio.
[...] Controparte_2 Controparte_3
Invero, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 2.07.2024 è stata dichiarata la contumacia di e ed è stata disposta la rinotifica nei confronti di Controparte_3 Controparte_1 CP_2
.
[...]
Con successivo decreto ex art. 171-bis c.p.c. in data 2.12.2025, è stata dichiarata la contumacia anche di . Controparte_2
3. Il giudizio è stato istruito sulla base della documentazione in atti e della prova per testi.
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art
281sexies c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui la parte costituita ha ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
4.1 Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 922 c.c., l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario volta a stabilizzare, con certezza giuridica, la signoria di fatto esercitata sulla res dal possessore effettivo a fronte del costante disinteressamento da parte del formale proprietario.
Pag. 2 a 4 In presenza dei presupposti previsti dagli artt. 1158-1167 c.c. e, in particolare, del possesso ventennale, pacifico e ininterrotto, l'ordinamento giuridico preferisce riallineare la situazione di diritto a quella di fatto già esistente da anni, riconoscendo la proprietà formale in capo a colui il quale si è comportato sostanzialmente come se fosse già il proprietario del bene.
4.2 Ciò premesso, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio è emerso come Pt_1
abbia posseduto, con l'animus del proprietario esclusivo, il fondo su indicato con gli
[...] annessi immobili siti in contrada Giancola, in modo pacifico, pubblico e ininterrotto per ben oltre vent'anni.
In particolare, il teste , proprietario di un'abitazione distante circa 100 mt da Testimone_1 quella dell'attore, all'udienza del 26.03.2025, ha confermato che ha sempre Parte_1 goduto in modo esclusivo, pacifico e continuato del fondo per cui è causa, che l'attore la moglie ci abitano dal 1998, che la coppia ha provveduto alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa, indicando i lavori relativi alla pavimentazione, all'impianto elettrico, agli intonaci esterni e alla sistemazione del giardino.
Anche la teste figlia dell'attore, ha dichiarato che i genitori si sono sempre Testimone_2 occupati della manutenzione ordinaria e straordinaria, precisando in particolare che l'utenza elettrica è intestata alla madre e che il padre, cui è intestata la ha Persona_2 CP_6
Cont sempre provveduto al pagamento di e CP_6
4.3 Peraltro, la contumacia dei convenuti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, ha impedito una ricostruzione alternativa delle circostanze rispetto a quella fornita dall'attrice, che ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata e nella documentazione in atti.
Sebbene, infatti, il nostro ordinamento giuridico non ricolleghi effetti automatici alla mancata costituzione della parte, tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto come la stessa possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice, desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2 (Cass., 29/03/2007, n. 7739).
4.4 Alla stregua di tali considerazioni si deve, dunque, riconoscere che l'attore ha posseduto uti dominus, per oltre vent'anni, i terreni oggetto del presente giudizio esercitando sugli stessi in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
5. Per quel che concerne, infine, le spese di lite, l'attore, pur risultando vittorioso, non ha insistito per la condanna dei convenuti e, in assenza di opposizione, si ritiene che sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che ne giustificano la compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c., così come interpolato dalla pronuncia della C. Cost. n. 77 del 19 aprile 2018.
P. Q. M.
Pag. 3 a 4 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che ha acquistato per usucapione il terreno con annesso Parte_1 fabbricato sito Brindisi, alla contrada Giancola, contraddistinto in catasto al 6, part. 702, sub. 1,2,3;
2. ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
3. compensa le spese di lite.
Brindisi, 23.10.2025
La Giudice
TE MO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo.
Pag. 4 a 4