Articolo 1787 del Codice civile
Articolo 1746Articolo 1748
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19 aprile 1942
Art. 1787.

(Responsabilita' dei magazzini generali).

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria e' derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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