Art. 3.
Per le societa' telefoniche concessionarie di zona i canoni per appoggio e manutenzione dei circuiti posati anteriormente al 1 luglio 1925 e ceduti con convenzione, saranno calcolati nella misura di lire 900 a chilometro doppino.
Per i circuiti sociali posati posteriormente a tale data e per le voci dal n. 1 al n. 11 della tabella annessa alla presente legge, saranno applicati i canoni indicati nella tabella stessa, ridotti della meta'.
Per le societa' telefoniche concessionarie di zona i canoni per appoggio e manutenzione dei circuiti posati anteriormente al 1 luglio 1925 e ceduti con convenzione, saranno calcolati nella misura di lire 900 a chilometro doppino.
Per i circuiti sociali posati posteriormente a tale data e per le voci dal n. 1 al n. 11 della tabella annessa alla presente legge, saranno applicati i canoni indicati nella tabella stessa, ridotti della meta'.