Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01449/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00126/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, che agisce a mezzo dell’amministratore di sostegno avv. Luigi Di Terlizzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Porcelluzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'ottemperanza:
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 966/2024 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, pubblicata il 6 maggio 2024, in relazione alla parte del decisum avente ad oggetto la sorte capitale - indennizzo aggiuntivo ex art. 2, comma 7, L. n. 210/1992 - ed i relativi accessori di legge, nominando sin d’ora, ove occorra, un commissario ad acta, che provveda in luogo dell’inadempiente Ministero della Salute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. GI PA e uditi per le parti i difensori l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso n. 1612/2019 avanti il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, la ricorrente, nel dedurre di usufruire dei benefici economici aggiuntivi di cui all’art. 2, comma 7, L. n. 210/1992 dal 1° gennaio 2002 in quanto affetta da Epatite Cronica HCV, determinata da trasfusione di sangue infetto, proponeva in data 7 marzo 2019 domanda giudiziale contro il Ministero della Salute.
Con sentenza n. 966 del 6 maggio 2024, il Tribunale di Trani dichiarava il diritto della ricorrente a percepire un indennizzo aggiuntivo nella misura del 50% - ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. n. 210/1992 - a partire dal mese di dicembre 2018, mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 7 novembre 2018.
Per l’effetto, ha condannato il Ministero ad erogare l’indennizzo aggiuntivo dal mese di dicembre 2018, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui alla L. n. 412/1991 in relazione ai ratei arretrati.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 1° luglio 2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale del 2 luglio 2024.
In pendenza del giudizio di merito, in data 12 gennaio 2021 veniva dichiarata l’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore della ricorrente e veniva nominato amministratore di sostegno l’Avv. Luigi Di Terlizzi.
Il Ministero della Salute non prestava ottemperanza alla citata sentenza, nonostante il tempo trascorso dalla notifica in forma esecutiva del provvedimento giudiziale.
2.- Di qui l’odierno ricorso, notificato il 24 gennaio 2025 e depositato il successivo 30, col quale la ricorrente – e per suo conto l’amministratore di sostegno - ha chiesto l’ottemperanza alla menzionata sentenza del Tribunale di Trani con conseguente condanna del Ministero della Salute al pagamento di quanto dovuto.
In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ha chiesto di provvedere alla nomina di un commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione inadempiente.
La causa, inserita nel ruolo della camera di consiglio del 18 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
3.- Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.
3.1.- La sentenza n. 966 del 6 maggio 2024 del Tribunale di Trani, Sezione del Lavoro, è passato in giudicato, come da attestato della cancelleria del 2 luglio 2024, depositata agli atti della causa.
È decorso infruttuosamente il termine, pari a 120 giorni, previsto dal menzionato art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997, senza che risulti l’adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione intimata.
Di conseguenza sussiste la condizione di procedibilità prevista dalla normativa di legge.
Va dunque ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione al menzionato decreto ingiuntivo e, quindi, di pagare le somme ivi indicate in favore del ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
3.2.- Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (Uff. 4 - Indennizzi ex legge n. 210/1992) del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.
Ove manchi un apposito stanziamento, il commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio nonché all'espletamento delle fasi d’impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa d’impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile ed effettivo il pagamento.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono determinate nella misura e con le modalità indicate in dispositivo, avuto anche riguardo al carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge, e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone, salvo le amministrazioni pubbliche, comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI PA, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.