Sentenza 31 marzo 1999
Massime • 1
In tema di assegno bancario, la raccomandata con la quale la banca comunica l'avvenuta revoca dell'autorizzazione alla emissione dei titoli è atto rientrante nelle dichiarazioni ricettizie di cui all'art 1334 cod. civ., che si presumono conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, salvo che costui provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. (Fattispecie in cui la raccomandata risultava ricevuta da persona convivente con l'imputato, il quale, nel ricorso, si è genericamente lamentato di non averne avuto notizia. La Corte ha, pertanto, dichiarato inammissibile il gravame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/1999, n. 7561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7561 |
| Data del deposito : | 31 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 31.3.1999
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N. 711
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N. 3838/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AM PI, nato a [...] il [...].
Avverso la sentenza in data 20/11/1998 della Corte di Appello di PALERMO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GIUSEPPE SICA
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 6/10/1995 il Pretore di Agrigento dichiarava AM PI, responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 1, 2 legge n. 386/90 e lo condannava, con il beneficio della sospensione condizionale della pena a mesi sette di reclusione oltre le pene accessorie e il pagamento delle spese processuali.
Con la sentenza impugnata del 20/11/1998, la Corte di Appello di Palermo, confermava la decisione.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato munito di specifico mandato, prospettando con un unico motivo l'erronea applicazione della legge penale, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, ai sensi dell'art. 9 legge 15/12/1990, n. 386 la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni doveva essergli comunicata a mezzo di raccomandata AR e produceva effetto dalla data del ricevimento.
Nella specie, tale raccomandata era stata ricevuta da tale LI RM, non risultante convivente, per cui non poteva ritenersi che l'imputato avesse avuto notizia dell'avvenuta revoca. CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo.
Infatti, l'AM si è limitato a riproporre una delle censure già sollevate e decise dalla Corte con riferimento a presunte irregolarità di notifica, sia di vari decreti di citazione, riuniti ad istanza del difensore e tutti notificati a mezzo del servizio postale nella sua abitazione a mani di familiari (padre, madre, sorelle), che delle revoche ad emettere assegni da parte del CO di IA (raccomandata ricevuta dalla madre) e della CA di IS (raccomandata ricevuta da LI RM, come testimonialmente confermato in dibattimento dal funzionario dell'istituto di credito)
Il presente ricorso riguarda solamente quest'ultima revoca e l'AM, alla puntuale motivazione con la quale la Corte di merito ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuta revoca è un atto rientrante nelle dichiarazioni ricettizie di cui agli art. 1334 c.c. che, ai sensi dell'art. 1335 c.c. si presumono conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, salvo che quest'ultimo provi di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia, si è limitato a contestare genericamente di non averne avuta notizia, malgrado la raccomandata AR fosse stata consegnata al suo domicilio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di lire 1.000.000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999