Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/1999, n. 7561
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Sentenza 31 marzo 1999

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In tema di assegno bancario, la raccomandata con la quale la banca comunica l'avvenuta revoca dell'autorizzazione alla emissione dei titoli è atto rientrante nelle dichiarazioni ricettizie di cui all'art 1334 cod. civ., che si presumono conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, salvo che costui provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. (Fattispecie in cui la raccomandata risultava ricevuta da persona convivente con l'imputato, il quale, nel ricorso, si è genericamente lamentato di non averne avuto notizia. La Corte ha, pertanto, dichiarato inammissibile il gravame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/1999, n. 7561
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7561
    Data del deposito : 31 marzo 1999

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