Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
È inoppugnabile l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione di errore materiale, sia in ragione del principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché il richiamo, contenuto nell'art. 130, comma secondo, cod. proc. pen., alla necessità che il giudice provveda a norma dell'art. 127 stesso codice, è da intendere solo nel senso che devono essere osservate le forme stabilite in quest'ultima disposizione, non già che possa anche essere impugnato il provvedimento che definisce la procedura in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2009, n. 43989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43989 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 15/10/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1269
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 3672/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NT IL SA, N. IL 01/01/1960;
avverso l'ordinanza n. 13023/2008 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 05/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dr. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
BI LI RE ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo del 5 gennaio 2009, con la quale erano stati corretti alcuni errori, ritenuti materiali, della ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dallo stesso GIP in data 18 dicembre 2008, ed ha dedotto la violazione della legge processuale, ovvero degli artt. 130 e 127 c.p.p., per essere stata l'ordinanza emessa de plano, nonché la violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b). È opportuno ricordare che il BI non ha impugnato la ordinanza impositiva della misura, non potendosi ritenere manifestazione di volontà impugnatoria la postilla scritta a mano in calce al ricorso e quella emessa il 18/12/08, dal momento che nessun motivo del ricorso si riferisce a tale ordinanza.
Tanto premesso, va detto che il ricorso è inammissibile perché, come ha chiarito la Suprema Corte (vedi Cass., Sez. 1, 8 maggio 2002 - 17 giugno 2002, n. 23176; Cass., Sez. 1, 8 maggio 2002, n. 23176 e Cass., Sez. 2, 14 novembre 2006 - 10 gennaio 2007, n. 281, CED 235251, anche se vi è un precedente contrastante) è inoppugnabile l'ordinanza che decide su istanza di correzione di errore materiale, sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo espressamente previsto avverso di essa alcun mezzo di impugnazione, sia perché il richiamo, contenuto nell'art. 130 c.p.p., comma 2, alla necessità che il giudice provveda a norma dell'art. 127 c.p.p., è da intendere solo nel senso che vanno osservate le forme stabilite in quest'ultima disposizione, non già che possa anche essere impugnato il provvedimento che definisce la procedura in questione.
La inoppugnabilità del provvedimento non consente ovviamente l'esame dei motivi proposti.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2009