(Desistenza del creditore).
La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non puo' impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.
Effetti dell'intervento L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata [Codice civile 2929; Codice di procedura civile 510, 529, 541, 596], a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti [Codice civile 2895; Codice di procedura civile 526, 551, 564].
Leggi di più…Sezione I – Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale Cumulo dei mezzi di espropriazione Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima. Leggi il commento -> Giudice dell'esecuzione L'espropriazione è diretta da un giudice [Codice di procedura civile 16, 26, 560, 562, 569, 578, 587, 590, 593, 596, …
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