Articolo 2895 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2895.

(Desistenza del creditore).

La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non puo' impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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