Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5039 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
CC 64952 REPUBBLICA 050 39 /0; IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 ESENTE DA REGISTRAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MATERIA TRIBUTARIA Presidente R.G. n. 12053/99 Dott. Ugo Riggio Cons.Relatore Cron. 11256 Dott. Massimo Oddo Dott. Eugenio Amari Rep. Consigliere Dott. Giuseppc Falcone Ud. 9 ottobre 2002Consigliere Dott. Antoninu Di Blasi Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi in genere SENTENZA condono fiscale / co sul ricorso proposto il 4 giugno 1999 da: troversia pendente. Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore -rap presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
IN IE DO elettivamente domiciliato in Roma, alla via Taro, n. 37, presso l'avv. Luciana Colantoni, che lo rappresenta c di- fende unitamente all'avv. Silvana Bianchi di Pesaro in virtù di procu- ra a margine del controricorso controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche sez. VIII - n. 53 de 21 aprile 1998. E SUPREMA DI CASSAZIONE CANNONE CIVILE 554 proc. n. 12053/99 R.G. 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 ot- tobre 2002 dal Consigliere dott. Massima Oddo;
udito per il ricorrente l'avv. gen. dello Stato Gianni De Bellis;
udito per il controricamente l'avv. Silvana Bianchi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Cur lo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IE DO IN, premesso che aveva impugnato l'avviso di rettifica della sua dichiarazione i.v.a. per l'anno 1984 e che il relativo giudizio era tuttora pendente davanti alla Commissione tributaria centrale, ricorreva avverso la cartella esattoriale n. 5200369 a lui no tificata il 4 maggio 1995 per il recupero dell'imposta liquidata in ba- se alla rettifica e nc deduceva la nullità. in quanto cgli aveva già de- обл finito l'annualità ai sensi dell'art. 14, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. con legge n. 154/89, mediante la presentazione il 20 ottobre 1989 di dichiarazione integrativa e la corresponsione il 24 novembre 1994 degli importi dovuti in base ad essa. Il ricorso eru accolto dalla Commissione tributaria di 1° grado di Pe. saro sull'assunto che la dichiarazione integrativa era stata presentata primu che l'accertamento fosse divenuto definitivo, giacché la tardi vità dell'appello del contribuente avverso it rigetto dell'impugnazio ne dell'avviso di rettifica era slala dichiarata il 6 febbraio 1990, e che l'amministrazione finanziaria aveva anche proceduto all'incasso del credito d'imposta risultante. La decisione, gravata dall'Ufficio, era confermata il 21 aprile 1998 12053/09 RG 7 dalla Commissione tributaria regionale delle Marche, la quale osser vava che la cartella esattoriale cra nulla "poiché giunta successiva- mente alla definizione della sanatoria ex legge n. 154/89" e che “la richiesta di agevolazione prodotta non è stata contestata, al contrario di essa no è stata richiesta il pagamento coattivo da parte dell'Uffi cio". Il Ministero delle finanze ricorreva con un mezzo per la cassazione della sentenza e l'intimato resisteva con controricorso uotificato il 13 luglio 1999, depositando memoria il 2 ottobre 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE. [] ricorrente lamenta con l'unico mezzo la nullità della sentenza im- pugnata per violazione dell'art. 14, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv, con mod. dalla I. 27 aprile 1989, n. 154, e por insufficiente e contrad- ом dittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. La presentazione oltre il termine consentito dell'appello avverso la sentenza della commissione tributaria di primo grado, che aveva ri gelato il ricorso proposto dal contribuente contro l'avviso di rettifica della dichiarazione annuale d'imposta, avrebbe comportato, infatti. anche prima della declaratoria d'inammissibilità del gravame, la pendenza solo formale della controversia e la definitività dell'ac- certamento in rettifica, che costituiva ostacolo alla presentazione di una dichiarazione integrativa idonca a sanare le irregolarità anterior- mente commesse. La doglianza è infondata. Il d.l. n. 69/89, conv. con mod. dalla 1. n. 154/89, aveva, tra l'altro, proc. n. 12053/99 R.G. introdotto un nuovo sistema di imposizione per i lavoratori autonomi per le imprese minori, limilando il forfait ai contribuenti con ricavi u compensi ovvero con volume di affari annuo non superiore a 18 milioni di lire ed aveva introdotto modalità semplificate di determi- nazione del reddito per i contribuenti con ricavi superiori a 18 e fino a 360 milioni di lire. Il nuovo sistema trovava applicazione a partire dall'anno 1989 e, date le sostanziali innovazioni apportate dalla nuova disciplina rispetto al precedente sistema, lo stesso decreto aveva previsto la possibilità di una sistemazione dei rapporti pregressi, differendo al 30 settembre 1989 termini stabiliti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell' IVA, inclusa la presentazione delle relative dichia- razioni. A tal fine l'art. 14 consentiva ai contribuenti, che si erano avvalsi di regimi di contabilità semplificata, di porre riparo ad eventuali omis- sioni concernenti le annualità indicare dalla norma stessa, relativa mente alle quali non fosse intervenuto accertamento definitivo, me- diante la presentazione entro il 30 settembre 1989 delle dichiarazioni a suo tempo omesse ovvero la modifica di quelle incomplete o infe- doli e la tardiva effettuazione di tutti quegli adempimenti funzional- mente diretti alla determinazione del reddito o dei corrispettivi da in- dicare nelle dette dichiarazioni. Disponeva, inoltre, che, se l'ammontare dei redditi di lavoro autono- mo o d'impresa o dell' imposta sul valore aggiunto risultanti dalle di- chituazioni presentate entro il termine differito non era inferiore, per proc. a. 12053/99 R.G. 4 ciascun periodo d' imposta, a quello risultante dal-l'applicazione di appositi coefficienti determinati per il corrispondente anno, non si fa- ceva luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi e che, in tal caso, nei limiti dei dati risultanti dalle anzidette dichiarazioni. le operazioni si intendevano regolarizzate ad ogni effetto. Condizioni per fruire della sanatoria in materia d'imposta sul valore aggiunto mediante la presentazione entro il 30 settembre 1989 di una dichiarazione sostitutiva od integrativa erano, dunque, la riferibilità di tale dichiarazione a periodi chiusi anteriormente all'1 gennaio 1988 c la circostanza che "non sia intervenuto accertamento definiti- vo" a tale data. Siffatta generica espressione, analoga a quella adoperata dal legisla zione in relazione ad altre sanatoric tributarie, non consentiva di rap- portare l'operatività del beneficio, nell'ipotesi di impugnazione del DN T'accertamento, all'incontestabilità della pronuncia sul merito della controversia, ma imponeva il riferimento all'unico dato formale del- l'esaurimento del procedimento davanti al giudice tributario, che è i- nibito dalla presentazione di un qualsiasi atto potenzialmente idoneo a devolvere alla competente commissione tributaria il sindacato giu diziale sul provvedimento e prescinde dall'eventualità che l'atto stes- so sia affetto da vizi comportantine invalidità od inammissibilità (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. I febbraio 1996, n. 865; Cass. civ., scz. I, sent. 16 marzo 1996, n. 2227; Cass. civ., sez. 1, sent. 1 agosto 1997, n. 7148; Cass, civ., sez. V, sent. 20 dicembre 2000, n. 16000; Cass. civ., sez. V, sent. 20 giugno 2001, n. 8371; Cass. civ., sez. V, 27 feb- proc. n. 12053/99 R.C. 5 braio 2002, n. 2905). Tale conclusione è confortata, da un lato, dalla circostanza che la sa- natoria non si ricollegava ad una ratio, che richiedesse anche la pen deniza sostanziale della lite destinata u fissare definitivamente l'esi stenza e l'ammontare del credito tributario, e, dall'altro, dalla mani- festa finalità della dichiarazione sostitutiva od integrativa di smaltire il contenzioso e di assicurare all'erario incassi immediali, ancorché inferiori a quelli prospettabili con la conclusione delle controversie. Colliderebbero, infatti, con la logica della sanatoria la sua subordina- zione ad una valutazione negativa delle possibilità di successo del l'impugnazione del contribuente, sia asseritamente limitata a viola- zioni di tipo processuale preclusive dell'indagine sul rapporto sostan 0)) ziale, ed i ritardi nella sua applicazione conseguenti alla necessità di prosecuzione dei giudizi per apprezzare la sola fondatezza di que- stioni attinenti all'invalidità od ammissibilità dell'impugnazioni. Correttamente, pertanto, il giudice di merito, dopo avere rilevato che l'inammissibilità dell'appello del contribuente nel giudizio d'impu gnazione dell'avviso di rettifica non era stata ancora dichiarata all'at to della presentazione della dichiarazione integrativa e che la stessa non era stata contestata da parte dell'amministrazione finanziaria, hit ritenuto illegittima la cartella esattoriale emessa per il recupero del credito d'imposta risultante dalla rettifica della dichiarazione origina- ria, All'infondatezza del motivo segue il rigetto del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giu proc. n. 12053/99 R.G. 6 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 dizio. N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 9 ottobre 2002. Il presidente Il consigliere OST. Riggiodott. Go dott. Massimo Oddo gg (9) IL CANCELLIERE COL AT AS NO Il cancellierc Schuture sell Depositato in Cancelleria il 12 APR 2003 IL CANCELLIERE R1 UA TT chretire proc. n. 12053/99 R.G. 7