Ordinanza presidenziale 25 maggio 2023
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti, Alessandro Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archivistica della Sardegna, Ministero della Cultura Direzione Generale Archivi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
(i) del provvedimento della Soprintendenza Archivistica della Sardegna, prot. n. MIC|MIC_SA-SAR|-OMISSIS-|-OMISSIS- recante “Archivi delle Case di cura -OMISSIS-', detenuti in regime di outsourcing dalla ditta -OMISSIS- Sas. Riscontro a comunicazione -OMISSIS- di conclusione del rapporto di fornitura di servizi e richiesta informazioni”;
-per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 17.5.2023:
- del provvedimento della Soprintendenza archivistica della Sardegna prot. n. MIC|MIC_SA-SAR|-OMISSIS-|-OMISSIS-, recante “Archivi delle Case di cura -OMISSIS-', detenuti in regime di outsourcing dalla ditta -OMISSIS- Sas. Istanza di annullamento ex art. 21 nonies della l. 241/1990. Riscontro”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi incluso il provvedimento della Soprintendenza archivistica della Sardegna prot. n. MIC|MIC_SA-SAR|-OMISSIS-|-OMISSIS-, suindicato, già impugnato col ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archivistica della Sardegna e di Ministero della Cultura Direzione Generale Archivi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. IE SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente -OMISSIS- ha esposto di gestire alcune case di cura presenti in Sardegna, che erogano le proprie prestazioni anche in regime convenzionato col Servizio sanitario regionale e che la conservazione di parte della propria documentazione, comprese cartelle cliniche, è affidata alla -OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS-, presso i cui archivi tuttavia, in data 28 gennaio 2022, è divampato un incendio nel quale è perita, fra l’altro, parte della documentazione affidata da -OMISSIS-.
2. Premessa la volontà di -OMISSIS- di trasferire la residua documentazione dagli archivi -OMISSIS-, la ricorrente ha esposto di aver ricevuto il provvedimento in questa sede impugnato della Soprintendenza Archivistica della Sardegna del 13 gennaio 2023, con il quale:
- si ritiene che “ la documentazione afferente alle strutture sanitarie private prodotte nell’ambito delle attività convenzionate con il Servizio sanitario nazionale è considerata, a mente dell’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), bene culturale e come tale soggetta alla disciplina di tutela del suddetto Codice ”;
- “ si premette che non risultano agli atti di questa Soprintendenza pregresse richieste di autorizzazione di alcun tipo. Unico dato noto è l’esistenza e la detenzione, peraltro non autorizzata, di documentazione di codesta Società e afferente ai presidi ospedalieri in oggetto contenuta negli elenchi trasmessi dalla Ditta -OMISSIS- nell’ambito degli accertamenti condotti per conoscere qualità e quantità dei beni culturali archivistici detenuti in outsourcing dalla medesima (ns. prot. n. 375 del 16/3/2022) ”, menzionando poi l’incendio del 28 gennaio 2022;
- per cui, in relazione al nuovo spostamento programmato da -OMISSIS-, “ si rammenta fin da ora che la richiesta dovrà essere presentata da codesta Società con congruo anticipo (termini massimi per la conclusione del procedimento amministrativo fissati per legge: 180 giorni) e dovrà necessariamente essere corredata ” da una serie di informazioni e integrazioni documentali;
- “ Qualora lo spostamento sia finalizzato alla cessione della documentazione ad altro outsourcer, si dovrà contestualmente produrre una richiesta di autorizzazione al trasferimento di detenzione ad altri soggetti giuridici (termini massimi per la conclusione del procedimento amministrativo fissati per legge: 60 giorni), integrando la documentazione di cui sopra con il nominativo del soggetto cui si intende trasferire la detenzione del bene archivistico ”, oltre alla trasmissione del contratto di affidamento del servizio di outsourcing archivistico;
- “ richiede inoltre di trasmettere, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente nota, in ottemperanza agli obblighi stabiliti dal citato art. 30 del Codice, gli elenchi analitici (con livello di descrizione per unità archivistica) degli archivi in parola, recanti l’indicazione puntuale delle unità andate irrimediabilmente perdute nel citato incendio ” precisando che “ si diffidano le Società in indirizzo dal compiere alcun intervento di spostamento dei materiali archivistici in oggetto in assenza di autorizzazione di questa Soprintendenza, al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente ”.
3. Avverso tale atto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
- I Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 7 della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento , neppure essendo stata la ricorrente edotta delle seguenti circostanze:
- con comunicazione prot. n. -OMISSIS-, la Soprintendenza aveva richiesto a -OMISSIS- “ qualità e quantità dei beni culturali archivistici detenuti in outsourcing dalla medesima ”;
- solo con nota prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- ha informato la Soprintendenza di avere ricevuto in affidamento (anche) documentazione delle strutture sanitarie.
- II Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità e difetto della motivazione. Violazione del legittimo affidamento , in quanto la documentazione di -OMISSIS- affidata a -OMISSIS- non presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, tale da costituire un “bene culturale”, in quanto:
- le strutture sono case di cura private, gestite da un soggetto privato, vale a dire -OMISSIS-, società di capitali ad azionariato interamente privato con scopo di lucro;
- la documentazione a qualsiasi titolo formata dalle strutture non è mai stata dichiarata d’interesse culturale ai sensi degli artt. 13 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004.
Il provvedimento qualifica apoditticamente la documentazione delle strutture come “bene culturale”, senza nulla motivare in ordine ai caratteri che ne sostanzierebbero l’interesse culturale, in contrasto con la prassi amministrativa, tale da far maturare in capo a -OMISSIS- un consolidato affidamento sulla bontà della propria pratica di archiviazione.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha poi impugnato l’epigrafata nota di riscontro della Soprintendenza all’istanza di annullamento in autotutela inizialmente trasmessa dalla ricorrente.
In tale nota la Soprintendenza ritiene che la documentazione di -OMISSIS- sia da ascrivere all’art. 10, comma 2, lett. b) a mente del quale sono beni culturali “ gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico ”, in quanto:
- la cartella clinica redatta presso una clinica privata convenzionata ha natura giuridica di atto pubblico di fede privilegiata, alla stregua di quella prodotta presso le strutture pubbliche;
- la circolare n. 61 del 19 dicembre 1986 del Ministero della Sanità d’intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali, recante Periodo di conservazione della documentazione sanitaria presso le istituzioni pubbliche e private di ricovero e cura , qualifica le cartelle cliniche “ atto ufficiale, indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario ”, con specifico riferimento all’applicabilità della normativa di settore e del ruolo della Soprintendenza archivistica competente in materia di tutela e vigilanza anche sulla documentazione del privato accreditato, (già artt. 30 e 35 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 - legge archivistica) confluiti negli artt. 21, 30, 122 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004.
4.1. La ricorrente ne deduce l’illegittimità, oltre che in via derivata, anche per:
- III Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost., dell’art. 10, c. 2, lett. b), e c. 3 del Codice, degli artt. 2699 e 2700 c.c. e della Circolare. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità, difetto di/erronea motivazione e irragionevolezza. Violazione del legittimo affidamento , in quanto:
- l’applicazione dell’art. 10, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 42 del 2004 postulerebbe una motivazione in ordine al carattere pubblicistico delle strutture sanitarie o di -OMISSIS-, la quale manca del tutto;
- il riferimento alle sole cartelle cliniche non può giustificare l’esercizio del potere su tutta la documentazione “ prodotta nell’ambito delle attività convenzionate ” delle strutture, come preteso col provvedimento impugnato in via principale;
- anche in merito alle cartelle comunque: i) mancherebbe la formale dichiarazione d’interesse culturale postulata proprio dall’art. 10, c. 3 del Codice; ii) l’ingerenza della Soprintendenza sarebbe giustificata, al di là di ogni presupposto di legge, da ragioni meramente sostanzialistiche, in contrasto con la libertà d’iniziativa economica;
- la valenza di atto pubblico è un aspetto privo di ogni rilievo ai fini della presente controversia;
- quanto all’obbligo di conservazione, la Circolare si limita a integrare con un rinvio puntuale alla normativa in tema di archivi la disciplina di settore sulla formazione e la tenuta della documentazione sanitaria, ed infatti: i) rinvia solo agli artt. 30 e 35, in tema rispettivamente di archiviazione separata (un aspetto tecnico-archivistico) e autorizzazione dell’amministrazione archivistica allo scarto dei documenti; ii) non rinvia all’art. 38 del d.P.R. 1409/1963, recante gli obblighi del privato proprietario di un archivio dichiarato di pubblico interesse;
- in sostanza, la Circolare non considera le cartelle cliniche alla stregua di beni culturali, ma si limita ad estendere (puntualmente e non in toto) la normativa sulla tenuta degli archivi alla conservazione della documentazione sanitaria.
5. Resiste in giudizio il Ministero della Cultura, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque il suo rigetto per infondatezza, rappresentando peraltro che “ l’istanza di autotutela dell’attuale Ricorrente (datata 6/2/2023) è stata assai sollecitamente riscontrata, con il rigetto in data 20/2/2023, ben prima dunque della proposizione del ricorso, avvenuta il successivo 10 marzo ”.
6. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, in vista della quale la ricorrente ha presentato memoria, alla quale ha replicato il Ministero, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.
La questione giuridica che l’odierna controversia pone al Collegio inerisce all’applicabilità dell’art. 10, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 42 del 2004 – con conseguente controllo della Soprintendenza archivistica e necessità di autorizzazione in caso di spostamento – ai documenti che una struttura sanitaria privata forma nell’esercizio di attività svolta in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale.
7.1. Sotto questo profilo, vale subito evidenziare come, ad avviso del Collegio, risulti chiaro sin dal provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo l’ambito di applicazione che la Soprintendenza ritiene ascrivere all’art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004: “ la documentazione afferente alle strutture sanitarie private prodotte nell’ambito delle attività convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ”.
Sicché i riferimenti poi svolti alle cartelle cliniche, soprattutto nella nota di conferma propria in riscontro all’istanza di autotutela - peraltro trasmessa alla ricorrente financo prima della notifica del ricorso introduttivo e poi oggetto dei motivi aggiunti, pur tempestivi – non esauriscono l’ambito di applicazione degli atti impugnati e su tali basi deve essere condotta l’analisi giuridica.
Ne restano senz’altro esclusi perciò, anche nella stessa tesi di parte resistente, i documenti formati dalle strutture sanitarie private in relazione alle attività non svolte in convenzione con il SSN, senza che sussista alcuna ambiguità, come pare evocare la ricorrente nei motivi aggiunti (pp. 8-9).
8. Ciò posto, l’art. 10, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 42 del 2004, dispone che “ sono inoltre beni culturali: (…) b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico ”.
8.1. L’amministrazione – che pure nel provvedimento iniziale si era riferita genericamente all’art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004 – ha da subito richiamato poi la norma in discorso nella nota di conferma propria del provvedimento, come detto portata a conoscenza della ricorrente sin dal 20 febbraio 2023.
Sicché, non è rilevante il richiamo di parte ricorrente all’art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 42 del 2004, che prevede che “ Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: (…) b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante ”.
Poiché non è sulla base di tale norma che l’amministrazione resistente ha esercitato il potere, vengono meno la rilevanza delle considerazioni spese dalla ricorrente nel ricorso introduttivo in ordine all’assenza di interesse culturale della documentazione per cui è causa nonché circa la mancata dichiarazione ex art. 13 del medesimo d.lgs., che sono elementi che non rilevano per la fattispecie di cui all’art. 10, comma 2, lett. b).
9. Ciò posto e in stretta connessione con esso, come chiarito in dottrina, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 42 del 2004, gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico sono tutelati indipendentemente dal loro eventuale interesse storico.
La ratio della tutela consiste nella protezione e nella conservazione non di un pregio storico-culturale, che può non esistere, ma del valore tecnico-documentale del materiale archivistico. Ciò non esclude che, se ricorrano i requisiti, gli archivi e i documenti possano essere apprezzati sotto il profilo dell’interesse storico; interesse che, invece, giustifica, in via esclusiva, l’assoggettamento a vincolo degli archivi e dei documenti appartenenti a privati in base a quanto prevede l’art. 10, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 42 del 2004.
Ciò discende, storicamente, dalla considerazione per cui la normativa sui beni archivistici era contenuta nel d.P.R. n. 1409/1963 (dal titolo “ Norme relative all’ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato ”), con il quale anche i documenti, considerati singolarmente e come complesso, e gli archivi che li contengono, sono stati riconosciuti quali beni culturali. Il d.lgs. n. 42 del 2004 non usa più il termine “ beni archivistici ”, parlando di “ archivi e singoli documenti ”, i quali costituiscono una tipologia di beni culturali.
In sostanza, si è chiaramente affermato che la materia archivistica viene ricondotta alla disciplina generale dei beni culturali, in linea con il principio per cui l’archivio non è più strumento di mera conservazione di carte e manoscritti del passato, ma anche e soprattutto strumento della storia e della memoria collettiva.
Ad avviso del Collegio, da ciò discende, come prima conclusione, che se un documento è di un ente pubblico esso è automaticamente un bene culturale, come tale soggetto all’attività della Soprintendenza archivistica.
10. Il punto maggiormente controverso nel caso di specie diviene quindi determinare se possano dirsi documenti di un ente pubblico quelli formati da una struttura sanitaria privata nell’esercizio di attività svolta in regime di convenzione con il SSN.
Ritiene il Collegio che la risposta al quesito debba essere positiva.
Ed infatti, al lume della ratio esaminata della norma in discorso e dell’effetto giuridico che la legge ascrive perciò ai documenti sol per il fatto di essere pubblici, in senso contrario a quanto deduce la parte ricorrente devono ritenersi rilevanti le acquisizioni giurisprudenziali in ordine alla qualificazione pubblicistica delle strutture sanitarie private in relazione all’attività svolta quali struttura accreditate con il SSN.
In tale contesto infatti, si è chiarito che “ nel sistema di accreditamento, la natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico è di tipo sostanzialmente concessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione della P.A., ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico ” (Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2023, n. 10154; sez. III, 11 marzo 2020, n. 7019; sez. un., 18 giugno 2019, n. 16336).
Se così è, il concessionario di un servizio pubblico, nell’esercizio di tale attività, deve essere fatto rientrare nella nozione di “ altro ente o istituto pubblico ” di cui all’art. 10, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 42 del 2004.
Pur mancando in tale norma un espresso riferimento ai “ soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse ”, contenuto ad es. nell’art. 22, comma 1 della l. n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi, a seguito della novella di cui alla l. n. 15 del 2005, ciò non può considerarsi ostativo alla qualificazione della struttura sanitaria privata accreditata come struttura avente natura pubblicistica, in quanto concessionario di pubblico servizio, seppur nel solo svolgimento di esso.
Già le risalenti sentenze nn. 4 e 5 del 1999 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato chiaramente affermavano, al fine di ritenere applicabile la disciplina del diritto d’accesso della l. n. 241 del 1990 ai concessionari di servizio pubblico, che “ gli interessi collettivi meritano una identica tutela quando è gestito un servizio pubblico, poco importando sotto tale aspetto se esso sia svolto da un soggetto pubblico o da un privato in regime di mercato e concorrenza o di esclusiva (il che fa risultare al pubblico un vero e proprio alter ego dell’amministrazione) ” e che “ l’attività degli enti pubblici economici e dei gestori di pubblici servizi, quando si manifesta nella gestione di interessi pubblici, rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 97 della Costituzione (e non dell’art. 41, sulla libertà dell’iniziativa economica): essa, pur se sottoposta di regola al diritto comune, è svolta, oltre che nell’interesse proprio, anche per soddisfare quelli della collettività ed ha rilievo pubblicistico, sicché si deve attenere ai principi della trasparenza e del buon andamento (le cui violazioni possono anche indurre l’amministrazione, o le autorità indipendenti, a esercitare i propri poteri di autotutela, di vigilanza e di controllo) ”.
Dunque non è decisivo l’espresso riferimento nella normativa, nel caso di specie mancante nell’art. 10, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 42 del 2004, ai soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse per ritenere che, in tale ambito, essi siano soggetti pubblici, che, come tali, sono assoggettati, in tale contesto, alle norme di diritto pubblico e, perciò, per quel che riguarda i documenti, che essi sono documenti archivistici e quindi beni culturali.
11. Perciò, non persuadono il Collegio le pur argomentate difese rese sul punto dalla parte ricorrente.
11.1. L’affermazione per cui le cartelle cliniche – ma in generale, come detto, i documenti formati dalla struttura sanitaria accreditata nell’attività svolta in convenzione – siano documenti pubblici ha diretto rilievo per la questione giuridica in esame, non solo in relazione all’efficacia probatoria di essi.
11.2. Rispetto alla questione della diversa prassi che l’amministrazione avrebbe sin qui tenuto, anche a voler ritenere che una eventuale prassi amministrativa contraria sarebbe di per sé rilevante per superare il dato normativo come correttamente da interpretarsi, rileva il Collegio come, da un lato, non siano privi di rilievo i documenti versati dal Ministero della Cultura in ordine alla prova della prassi amministrativa conforme pur se riferita ad altri territori regionali (docs. 5, 9, 10, 11); dall’altro, e soprattutto, come la stessa parte resistente abbia offerto evidenza documentale anche della conformità della prassi amministrativa seguita dalla Soprintendenza nella Regione Sardegna e con specifico riferimento alle strutture sanitarie private accreditate (docs. 8, 12, 13).
11.3. Anche in merito alla tesi per cui dalla circolare n. 61 del 19 dicembre 1986 del Ministero della Sanità d’intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali, recante Periodo di conservazione della documentazione sanitaria presso le istituzioni pubbliche e private di ricovero e cura , non si ricaverebbe l’applicabilità della normativa sui beni culturali, è sufficiente osservare che tutti i richiami ivi portati alla materia archivistica sono rilevanti nel caso di specie, avuto riguardo, da un lato, alla già citata qualificazione legislativa dei beni archivistici quali beni culturali; dall’altro, al richiamo espresso contenuto nella circolare in parola al fatto che “ ogni eventuale scarto di materiale in questione è condizionato al preventivo nulla osta del competente sopraintendente archivistico in base all’art. 35 del citato D.P.R. n. 1409/1963 ”.
Da tale ultimo aspetto discende, ad avviso del Collegio, l’evidente coinvolgimento della Soprintendenza archivistica nelle vicende che interessano la documentazione in parola, come appunto il necessario nulla osta amministrativo in caso di scarto di materiale.
Ma d’altronde, ancora a smentire la tesi di parte ricorrente, la stessa circolare ove si riferisce all’archiviazione della documentazione afferma che “ La conservazione va effettuata da prima in un archivio corrente e successivamente, trascorso un quarantennio, in una separata sezione di archivio, istituita dalla struttura sanitaria ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 30 giugno 1963, n. 1409 ”.
Ora, se così è, si è già evidenziato come, sul piano storico-evolutivo, l’art. 10, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 42 del 2004 costituisca il portato normativo vigente proprio del d.p.r. n. 1409/1963: i beni archivistici sono oggi inquadrati quali beni culturali, soggiacendo alla relativa disciplina.
12. Resta infine al Collegio solo da rilevare, in relazione al primo motivo di ricorso, che il vizio procedimentale denunciato non sussiste, poiché non si tratta di comunicare alcun avvio del procedimento da parte della Soprintendenza archivistica, che, a fronte della notizia per cui la ricorrente intendeva movimentare la documentazione, ha, con la nota impugnata con il ricorso introduttivo, ricordato lo statuto giuridico di tale documentazione e la sua soggezione alla relativa disciplina e, segnatamente, a quella dell’autorizzazione allo spostamento da parte della stessa Soprintendenza.
Autorizzazione che poi è stata rilasciata, ad istanza della ricorrente, pur se espressamente proposta senza fare acquiescenza ai provvedimenti impugnati in questo giudizio.
13. In conclusione, tanto il ricorso principale quanto i motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.
L’assenza di precedenti giurisprudenziali specifici, con conseguente novità della questione, induce il Collegio tuttavia a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IC, Presidente
IE SE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE SE | Marco IC |
IL SEGRETARIO