TAR Cagliari, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 309
TAR
Ordinanza presidenziale 25 maggio 2023
>
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione art. 97 Cost. e art. 7 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Mancata comunicazione avvio procedimento.

    Il vizio procedimentale denunciato non sussiste, poiché la Soprintendenza, a fronte della notizia di un'intenzione di movimentazione della documentazione, ha ricordato lo statuto giuridico della stessa e la necessità di autorizzazione, senza che si trattasse di avviare un procedimento sanzionatorio.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 10 D.Lgs. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità e difetto di motivazione. Violazione del legittimo affidamento.

    Il Collegio ritiene che la documentazione afferente alle strutture sanitarie private prodotta nell'ambito delle attività convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale sia soggetta alla disciplina del Codice dei beni culturali. La qualifica pubblicistica delle strutture sanitarie private accreditate, in quanto concessionarie di pubblico servizio, le fa rientrare nella nozione di 'altro ente o istituto pubblico' di cui all'art. 10, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 42/2004. Pertanto, i documenti da esse formati sono considerati beni culturali indipendentemente da una dichiarazione di interesse storico.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 3, 41, 42, 97 Cost., art. 10, c. 2, lett. b) e c. 3 D.Lgs. 42/2004, artt. 2699 e 2700 c.c., Circolare Ministeriale. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità, difetto/erronea motivazione e irragionevolezza. Violazione del legittimo affidamento.

    Il Collegio ribadisce che la documentazione delle strutture sanitarie private convenzionate con il SSN rientra nell'ambito dell'art. 10, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 42/2004. La natura pubblicistica delle strutture accreditate come concessionarie di pubblico servizio è stata affermata dalla giurisprudenza. Inoltre, la circolare ministeriale richiamata, pur non equiparando le cartelle cliniche a beni culturali, estende la normativa sulla tenuta degli archivi e prevede il nulla osta della Soprintendenza per lo scarto, confermando il coinvolgimento dell'amministrazione archivistica.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 309
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 309
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo