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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1326/2021 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Sciarrotta Parte_1
RICORRENTE
e in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi CP_1
Gullo
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
14.01.2024.
Con ricorso depositato il 25.07.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire, per il periodo da febbraio 2017 a ottobre 2020, l'indennità di zona ex art. 109 del CCNL dei dipendenti ratione temporis applicabile. CP_1
A sostegno della domanda deduceva di essere dipendente della società convenuta, con contratto a tempo indeterminato, presso la sede di Catanzaro sita in via De Riso;
di svolgere da più di dieci anni le proprie mansioni con carattere di continuità in una zona diversa dalla sede normale di lavoro e precisamente presso la sede di CP_1
1 Strongoli, in provincia d Crotone;
che in tale sede, oltre a svolgere le mansioni superiori di collaboratore del centro di manutenzione, anziché quelle di assistente di
Nucleo, veniva ripetutamente nominato Ispettore di cantiere, con vari ordini di servizio analiticamente indicati in ricorso, susseguitisi nel tempo ed emessi dal responsabile coordinamento territoriale che nessuna somma gli veniva mai CP_1 corrisposta per la suddetta indennità dal mese di febbraio 2017 e che i bonari inviti espressi con raccomandata inviata a mezzo pec in data 12 luglio 2019, per una soluzione stragiudiziale della controversia, rimanevano vani;
che in data 21 dicembre
2020 veniva esperito il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. presso l'Ufficio
Territoriale del lavoro di Catanzaro, con il quale il ricorrente chiedeva il pagamento delle somme a lui dovute per n. 45 mensilità, oltre agli interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità e fino al soddisfo;
che successivamente all'esperimento del tentativo di conciliazione, l' gli comunicava il riconoscimento dell'indennità di CP_1 zona solo dal mese di ottobre 2020.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma spettante, oltre accessori di legge.
si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 concludendo per il suo rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti ed escussione dei testimoni, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha dato prova documentale dell'esistenza del rapporto di lavoro con la resistente.
Ciò di cui si controverte è se il sig. abbia diritto all'indennità di zona ex art. Pt_1
109 del CCNL applicabile al rapporto.
2 Va premesso che l'indennità di zona trova il proprio fondamento nel protocollo d'intesa del 19.12.2016, sottoscritto dall' di concerto con le O.O.S.S., ora CP_1 CP_1 trasfuso nell'art. 109 del CCNL Dipendenti ANAS 2019 – 2021.
La predetta indennità ha funzione di ristorare il “disagio dovuto all'espletamento delle funzioni affidate con carattere di continuità in una zona diversa dalla sede normale di lavoro” e viene riconosciuta alle seguenti figure professionali: - Responsabile del procedimento;
- Direttore Lavori;
- Direttore Operativo;
- Ispettore di cantiere;
-
Responsabile Ufficio Espropri;
- Collaboratori dell'ufficio di Direzione lavori;
-
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Capo Centro;
- Capo Nucleo;
-
Collaboratori del Centro di Manutenzione.
I CCNL ratione temporis applicabili, specificano che per “zona di lavoro” deve intendersi l'ambito regionale e/o di unità produttiva di riferimento entro il quale il lavoratore, per ragioni connesse all'esercizio delle attività, è tenuto a svolgere le mansioni affidategli.
La norma specifica, altresì, che l'attribuzione dell'indennità è correlata all'incarico svolto con carattere di continuità fuori dalla normale sede di lavoro ma all'interno dell'ambito regionale di competenza, in sostituzione dell'indennità di trasferta.
Nel caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto prospettato in ricorso (cfr. pag. 1), la normale sede di lavoro del ricorrente non era quella sita in
Catanzaro, via De Riso, bensì quella sita nel Comune di Strongoli, così come confermato dai testi (“la sede operativa ove si recava era Strongoli. Cioè Testimone_1 da casa andava direttamente a Strongoli. Preciso che la sede ove ha preso servizio quando è stato assunto era Catanzaro. Dopodiché ha chiesto di essere trasferito su strada e di occuparsi del Nucleo.
Il Nucleo ha una estensione di circa 145 km, dalla 107 Silana Crotonese alla 106 Ionica. E' stato mandato a Strongoli perché era più conveniente che lui timbrasse a Strongoli, cfr. verbale di udienza del 27.02.2024), (“…Oggi il è assistente di Centro presso Persona_1 Pt_1 la sede di Catanzaro, prima quando era assistente di lavorava a Strongoli. Preciso che da Per_2 quando è diventato assistente di Centro, ha preso sempre servizio a Strongoli perché gli è stato consentito dalla dirigente di timbrare a , cfr. verbale di udienza del 21.05.2025), e Per_3
(“…il prende servizio direttamente presso il Nucleo di Persona_4 Pt_1
3 Strongoli. Inizialmente, prima che arrivassi io so che non rilevava la presenza, mandava soltanto un cartaceo di presenza a fine mese. Questo lo so perché sono stato io a convocarlo per spiegargli questa necessità. Quindi, dal 2017 timbra regolarmente con il badge;
… dal 2017 il svolge sempre Pt_1 le stesse mansioni quindi quelle di collaboratore di centro. Preciso che i collaboratori dovrebbero recarsi di regola in Ufficio a Catanzaro, per poi spostarsi sui Nuclei del Centro. Sono però a conoscenza che il si reca direttamente a Strongoli perché c'è stato un accordo verbale in tal senso con il Pt_1
e l'amministrazione”, cfr. verbale di udienza del 21.05.2025). Pt_1
Sennonché, come emerge dalla documentazione in atti, il sig. è stato Pt_1 ripetutamente nominato Ispettore di cantiere, con vari ordini di servizio, susseguitisi nel tempo ed emessi dal responsabile coordinamento territoriale CP_1
In particolare, come analiticamente riportato in ricorso, è stato nominato Ispettore di cantiere:
a) con ordine di servizio del 21.04.2017 prot. CDG-0209454-1, per i lavori di risanamento del sito sulla S.S. 106 tra il KM 259+750 e il Km 260+000 Parte_2
(all.n.2);
b) con ordine di servizio del 31.10.2017 n. prot. CDG- 0548601-1, per i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di giunti di dilatazione dei viadotti compresi tra il km 241+000 e il km 241+600 ed al km 173+ 900 (viadotto “Lamia”) della S.S. 106 di sostituzione barriere al Km 100 + 00 della S.S. 107 lungo il viadotto
“Lepre”; di ricostituzione del corpo stradale parzialmente dissestato e realizzazione di relative opere di contenimento tra i Km 282 + 000 ed il Km 287+000 ed al Km
175+600 della S.S. 106 (all.n.3);
c) con ordine di servizio del 31.05.2018 prot. CDG-0290841-1, per i lavori di ripristino del cavalcavia “Setteporte” al KM 123+ 400 della S.S. 107 (all.n.4);
d) con ordine di servizio del 25.10.2018 prot. CDG-0567452-1-1, per i lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento e messa a norma delle barriere di sicurezza bordo ponte e bordo laterale tra i Km 216+ 000 e KM 295 + 715 della S.S.
106 (all.n.5);
4 e) con ordine di servizio del 03.12.2018 prot. CDG-0645760-1, per i lavori sulla S.S.
107 di M.S. di adeguamento e messa a norma delle barriere di sicurezza bordo ponte tra i Km 95 + 520 e Km 99 + 755 (all.n.6).
Orbene, come emerso dall'istruttoria testimoniale, durante l'espletamento degli incarichi la presenza del ricorrente nei vari cantieri, siti in luoghi diversi dalla normale sede di lavoro, è stata costante.
Sul punto, il teste , ha dichiarato: “La presenza in cantiere doveva essere costante. Nelle Tes_1 ore di lavoro il si recava lì ogni giorno … la mansione ricoperta dal implica l'uscita Pt_1 Pt_1 quotidiana presso i vari Cantieri”.
La circostanza che le uscite giornaliere al di fuori della normale sede di lavoro
(Strongoli) fossero continue, appare emergere anche dalle dichiarazioni del teste
[...]
- ingegnere presso l' come direttore dei lavori e come RUP - il quale ha Tes_2 CP_1 dichiarato: “ho collaborato con il dal 2016 in poi, fino al 2019-2020 circa. Seguendo i Pt_1 lavori non sono presente sempre sul cantiere e quindi mi sono avvalso di dipendenti come collaboratori per seguire i lavori del cantiere. Il veniva appunto incaricato di questo. Parlo della zona del Pt_1
nella zona di Crotone. Incontravo personalmente il sul cantiere, con cadenza Parte_2 Pt_1 settimanale. Lui invece andava lì più volte..”, nonché dal teste , che ha riferito: Per_1
“il ricorrente dal 2007 ha svolto attività lavorativa presso il Nucleo di Strongoli. Preciso che il centro
è suddiviso in tre nuclei, A, B, e C. La mattina si recava presso vari cantieri, in base alle assegnazioni…”.
Orbene, ritiene il giudicante sufficientemente dimostrato come i predetti incarichi - protrattisi per i lunghi periodi, normalmente e notoriamente necessari per la realizzazione dei lavori pubblici stradali - abbiano comportato per il ricorrente un continuo impegno fuori dalla normale sede di lavoro.
Né può condividersi l'assunto di parte resistente secondo cui osterebbe al riconoscimento dell'indennità di zona la circostanza per cui i predetti incarichi abbiano logisticamente interessato lavori ricadenti nell'ambito del Nucleo di appartenenza (che ai sensi del D.P.R. 11 dicembre 1981 n. 1126, comprende “un'estesa stradale che può variare dagli 80 ai 120 km in relazione a particolari condizioni orografiche, climatiche e geologiche della zona in cui sorge la strada”) e che, pertanto, le attività connesse
5 al ruolo assegnato siano state espletate all'interno della “normale area di lavoro” (cfr. pag.
5 della memoria di costituzione).
Ed invero, ai fini del riconoscimento dell'indennità in oggetto è sufficiente il continuo espletamento del servizio in una zona (nella specie, “l'estesa stradale” del Nucleo) diversa dalla sede normale di lavoro (Strongoli).
In altri termini, l'ambito di competenza del Nucleo, inteso come “zona di lavoro” entro la quale il ricorrente, per ragioni connesse all'esercizio delle attività, ha svolto le mansioni di Ispettore di cantiere, è concetto da tenere distinto dalla “sede normale di lavoro”, sede ove lo stesso si è recato quotidianamente al fine di prendere servizio attraverso il meccanismo di rilevazione delle presenze.
Del resto, che l'attività connessa al ruolo assegnato al ricorrente sia stata espletata al di fuori della normale sede di lavoro, trova ulteriore conferma nella circostanza che al sig. , per tutto il periodo per cui è causa, è stata riconosciuta - come dedotto Pt_1 dalla stessa resistente - l'indennità di trasferta, il che presuppone evidentemente lo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro.
A ciò si aggiunga che a riconosciuto al sig. l'indennità di zona CP_1 Pt_1
a decorrere dall'ottobre 2020.
Sul punto, se è vero quanto dedotto da ossia che solo nel CCNL 2019- CP_1
2021, stipulato in data 19 dicembre 2020, è stato modificato il criterio di assegnazione dell'indennità di zona, specificando che l'emolumento è contestuale all'incarico e che la verifica circa l'attribuzione dell'emolumento è effettuata successivamente con cadenza semestrale, è anche vero che dall'ottobre 2020 non risulta essere intervenuta alcuna revoca o sospensione dell'indennità in oggetto, circostanza che, anche se solo in via presuntiva, giova alla tesi di parte ricorrente.
Relativamente al giudizio dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza, definito con sentenza n. 195/2023 prodotta dalla resistente con le note di trattazione scritta depositate il 29.09.2023, l'istruttoria ivi svolta ha evidenziato che “il dipendente con ordine di servizio del 2011 era trasferito ed assegnato quale ispettore di Controparte_2 cantiere presso l'area lavori SS 655 Bradanica lavori di realizzazione del 1° tronco lotto della
; a medesimo cantiere era assegnato nel 2013 l'assistente tecnico e che, Pt_3 Testimone_3
6 pertanto, i due dipendenti erano stati assegnati al cantiere quale sede principale di lavoro.
Nel caso in esame, invece, la sede di lavoro del sig. è stata (ed è) la sede Pt_1 CP_1 di Strongoli, dalla quale quotidianamente si spostava per recarsi nei vari cantieri come
Ispettore dei lavori.
Per le considerazioni che precedono, si ritiene sussistente il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di zona per il periodo indicato in ricorso, con la conseguenza che al sig. va riconosciuto l'importo complessivo di € 6.817,36 (€ 154,94 Pt_1
[fascia indennità profilo B ex art. 109 CCNL cit.] x 44 mensilità) a titolo di differenze retributive dal mese di febbraio 2017 al mese di ottobre 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, con conseguente condanna di al pagamento delle dovute spettanze. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della resistente secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento, in CP_1
favore di di € 6.817,36, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1 [...]
, liquidate in € 3.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per Pt_1 legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 14.01.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1326/2021 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Sciarrotta Parte_1
RICORRENTE
e in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi CP_1
Gullo
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
14.01.2024.
Con ricorso depositato il 25.07.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire, per il periodo da febbraio 2017 a ottobre 2020, l'indennità di zona ex art. 109 del CCNL dei dipendenti ratione temporis applicabile. CP_1
A sostegno della domanda deduceva di essere dipendente della società convenuta, con contratto a tempo indeterminato, presso la sede di Catanzaro sita in via De Riso;
di svolgere da più di dieci anni le proprie mansioni con carattere di continuità in una zona diversa dalla sede normale di lavoro e precisamente presso la sede di CP_1
1 Strongoli, in provincia d Crotone;
che in tale sede, oltre a svolgere le mansioni superiori di collaboratore del centro di manutenzione, anziché quelle di assistente di
Nucleo, veniva ripetutamente nominato Ispettore di cantiere, con vari ordini di servizio analiticamente indicati in ricorso, susseguitisi nel tempo ed emessi dal responsabile coordinamento territoriale che nessuna somma gli veniva mai CP_1 corrisposta per la suddetta indennità dal mese di febbraio 2017 e che i bonari inviti espressi con raccomandata inviata a mezzo pec in data 12 luglio 2019, per una soluzione stragiudiziale della controversia, rimanevano vani;
che in data 21 dicembre
2020 veniva esperito il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. presso l'Ufficio
Territoriale del lavoro di Catanzaro, con il quale il ricorrente chiedeva il pagamento delle somme a lui dovute per n. 45 mensilità, oltre agli interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità e fino al soddisfo;
che successivamente all'esperimento del tentativo di conciliazione, l' gli comunicava il riconoscimento dell'indennità di CP_1 zona solo dal mese di ottobre 2020.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma spettante, oltre accessori di legge.
si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 concludendo per il suo rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti ed escussione dei testimoni, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha dato prova documentale dell'esistenza del rapporto di lavoro con la resistente.
Ciò di cui si controverte è se il sig. abbia diritto all'indennità di zona ex art. Pt_1
109 del CCNL applicabile al rapporto.
2 Va premesso che l'indennità di zona trova il proprio fondamento nel protocollo d'intesa del 19.12.2016, sottoscritto dall' di concerto con le O.O.S.S., ora CP_1 CP_1 trasfuso nell'art. 109 del CCNL Dipendenti ANAS 2019 – 2021.
La predetta indennità ha funzione di ristorare il “disagio dovuto all'espletamento delle funzioni affidate con carattere di continuità in una zona diversa dalla sede normale di lavoro” e viene riconosciuta alle seguenti figure professionali: - Responsabile del procedimento;
- Direttore Lavori;
- Direttore Operativo;
- Ispettore di cantiere;
-
Responsabile Ufficio Espropri;
- Collaboratori dell'ufficio di Direzione lavori;
-
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Capo Centro;
- Capo Nucleo;
-
Collaboratori del Centro di Manutenzione.
I CCNL ratione temporis applicabili, specificano che per “zona di lavoro” deve intendersi l'ambito regionale e/o di unità produttiva di riferimento entro il quale il lavoratore, per ragioni connesse all'esercizio delle attività, è tenuto a svolgere le mansioni affidategli.
La norma specifica, altresì, che l'attribuzione dell'indennità è correlata all'incarico svolto con carattere di continuità fuori dalla normale sede di lavoro ma all'interno dell'ambito regionale di competenza, in sostituzione dell'indennità di trasferta.
Nel caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto prospettato in ricorso (cfr. pag. 1), la normale sede di lavoro del ricorrente non era quella sita in
Catanzaro, via De Riso, bensì quella sita nel Comune di Strongoli, così come confermato dai testi (“la sede operativa ove si recava era Strongoli. Cioè Testimone_1 da casa andava direttamente a Strongoli. Preciso che la sede ove ha preso servizio quando è stato assunto era Catanzaro. Dopodiché ha chiesto di essere trasferito su strada e di occuparsi del Nucleo.
Il Nucleo ha una estensione di circa 145 km, dalla 107 Silana Crotonese alla 106 Ionica. E' stato mandato a Strongoli perché era più conveniente che lui timbrasse a Strongoli, cfr. verbale di udienza del 27.02.2024), (“…Oggi il è assistente di Centro presso Persona_1 Pt_1 la sede di Catanzaro, prima quando era assistente di lavorava a Strongoli. Preciso che da Per_2 quando è diventato assistente di Centro, ha preso sempre servizio a Strongoli perché gli è stato consentito dalla dirigente di timbrare a , cfr. verbale di udienza del 21.05.2025), e Per_3
(“…il prende servizio direttamente presso il Nucleo di Persona_4 Pt_1
3 Strongoli. Inizialmente, prima che arrivassi io so che non rilevava la presenza, mandava soltanto un cartaceo di presenza a fine mese. Questo lo so perché sono stato io a convocarlo per spiegargli questa necessità. Quindi, dal 2017 timbra regolarmente con il badge;
… dal 2017 il svolge sempre Pt_1 le stesse mansioni quindi quelle di collaboratore di centro. Preciso che i collaboratori dovrebbero recarsi di regola in Ufficio a Catanzaro, per poi spostarsi sui Nuclei del Centro. Sono però a conoscenza che il si reca direttamente a Strongoli perché c'è stato un accordo verbale in tal senso con il Pt_1
e l'amministrazione”, cfr. verbale di udienza del 21.05.2025). Pt_1
Sennonché, come emerge dalla documentazione in atti, il sig. è stato Pt_1 ripetutamente nominato Ispettore di cantiere, con vari ordini di servizio, susseguitisi nel tempo ed emessi dal responsabile coordinamento territoriale CP_1
In particolare, come analiticamente riportato in ricorso, è stato nominato Ispettore di cantiere:
a) con ordine di servizio del 21.04.2017 prot. CDG-0209454-1, per i lavori di risanamento del sito sulla S.S. 106 tra il KM 259+750 e il Km 260+000 Parte_2
(all.n.2);
b) con ordine di servizio del 31.10.2017 n. prot. CDG- 0548601-1, per i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di giunti di dilatazione dei viadotti compresi tra il km 241+000 e il km 241+600 ed al km 173+ 900 (viadotto “Lamia”) della S.S. 106 di sostituzione barriere al Km 100 + 00 della S.S. 107 lungo il viadotto
“Lepre”; di ricostituzione del corpo stradale parzialmente dissestato e realizzazione di relative opere di contenimento tra i Km 282 + 000 ed il Km 287+000 ed al Km
175+600 della S.S. 106 (all.n.3);
c) con ordine di servizio del 31.05.2018 prot. CDG-0290841-1, per i lavori di ripristino del cavalcavia “Setteporte” al KM 123+ 400 della S.S. 107 (all.n.4);
d) con ordine di servizio del 25.10.2018 prot. CDG-0567452-1-1, per i lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento e messa a norma delle barriere di sicurezza bordo ponte e bordo laterale tra i Km 216+ 000 e KM 295 + 715 della S.S.
106 (all.n.5);
4 e) con ordine di servizio del 03.12.2018 prot. CDG-0645760-1, per i lavori sulla S.S.
107 di M.S. di adeguamento e messa a norma delle barriere di sicurezza bordo ponte tra i Km 95 + 520 e Km 99 + 755 (all.n.6).
Orbene, come emerso dall'istruttoria testimoniale, durante l'espletamento degli incarichi la presenza del ricorrente nei vari cantieri, siti in luoghi diversi dalla normale sede di lavoro, è stata costante.
Sul punto, il teste , ha dichiarato: “La presenza in cantiere doveva essere costante. Nelle Tes_1 ore di lavoro il si recava lì ogni giorno … la mansione ricoperta dal implica l'uscita Pt_1 Pt_1 quotidiana presso i vari Cantieri”.
La circostanza che le uscite giornaliere al di fuori della normale sede di lavoro
(Strongoli) fossero continue, appare emergere anche dalle dichiarazioni del teste
[...]
- ingegnere presso l' come direttore dei lavori e come RUP - il quale ha Tes_2 CP_1 dichiarato: “ho collaborato con il dal 2016 in poi, fino al 2019-2020 circa. Seguendo i Pt_1 lavori non sono presente sempre sul cantiere e quindi mi sono avvalso di dipendenti come collaboratori per seguire i lavori del cantiere. Il veniva appunto incaricato di questo. Parlo della zona del Pt_1
nella zona di Crotone. Incontravo personalmente il sul cantiere, con cadenza Parte_2 Pt_1 settimanale. Lui invece andava lì più volte..”, nonché dal teste , che ha riferito: Per_1
“il ricorrente dal 2007 ha svolto attività lavorativa presso il Nucleo di Strongoli. Preciso che il centro
è suddiviso in tre nuclei, A, B, e C. La mattina si recava presso vari cantieri, in base alle assegnazioni…”.
Orbene, ritiene il giudicante sufficientemente dimostrato come i predetti incarichi - protrattisi per i lunghi periodi, normalmente e notoriamente necessari per la realizzazione dei lavori pubblici stradali - abbiano comportato per il ricorrente un continuo impegno fuori dalla normale sede di lavoro.
Né può condividersi l'assunto di parte resistente secondo cui osterebbe al riconoscimento dell'indennità di zona la circostanza per cui i predetti incarichi abbiano logisticamente interessato lavori ricadenti nell'ambito del Nucleo di appartenenza (che ai sensi del D.P.R. 11 dicembre 1981 n. 1126, comprende “un'estesa stradale che può variare dagli 80 ai 120 km in relazione a particolari condizioni orografiche, climatiche e geologiche della zona in cui sorge la strada”) e che, pertanto, le attività connesse
5 al ruolo assegnato siano state espletate all'interno della “normale area di lavoro” (cfr. pag.
5 della memoria di costituzione).
Ed invero, ai fini del riconoscimento dell'indennità in oggetto è sufficiente il continuo espletamento del servizio in una zona (nella specie, “l'estesa stradale” del Nucleo) diversa dalla sede normale di lavoro (Strongoli).
In altri termini, l'ambito di competenza del Nucleo, inteso come “zona di lavoro” entro la quale il ricorrente, per ragioni connesse all'esercizio delle attività, ha svolto le mansioni di Ispettore di cantiere, è concetto da tenere distinto dalla “sede normale di lavoro”, sede ove lo stesso si è recato quotidianamente al fine di prendere servizio attraverso il meccanismo di rilevazione delle presenze.
Del resto, che l'attività connessa al ruolo assegnato al ricorrente sia stata espletata al di fuori della normale sede di lavoro, trova ulteriore conferma nella circostanza che al sig. , per tutto il periodo per cui è causa, è stata riconosciuta - come dedotto Pt_1 dalla stessa resistente - l'indennità di trasferta, il che presuppone evidentemente lo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro.
A ciò si aggiunga che a riconosciuto al sig. l'indennità di zona CP_1 Pt_1
a decorrere dall'ottobre 2020.
Sul punto, se è vero quanto dedotto da ossia che solo nel CCNL 2019- CP_1
2021, stipulato in data 19 dicembre 2020, è stato modificato il criterio di assegnazione dell'indennità di zona, specificando che l'emolumento è contestuale all'incarico e che la verifica circa l'attribuzione dell'emolumento è effettuata successivamente con cadenza semestrale, è anche vero che dall'ottobre 2020 non risulta essere intervenuta alcuna revoca o sospensione dell'indennità in oggetto, circostanza che, anche se solo in via presuntiva, giova alla tesi di parte ricorrente.
Relativamente al giudizio dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza, definito con sentenza n. 195/2023 prodotta dalla resistente con le note di trattazione scritta depositate il 29.09.2023, l'istruttoria ivi svolta ha evidenziato che “il dipendente con ordine di servizio del 2011 era trasferito ed assegnato quale ispettore di Controparte_2 cantiere presso l'area lavori SS 655 Bradanica lavori di realizzazione del 1° tronco lotto della
; a medesimo cantiere era assegnato nel 2013 l'assistente tecnico e che, Pt_3 Testimone_3
6 pertanto, i due dipendenti erano stati assegnati al cantiere quale sede principale di lavoro.
Nel caso in esame, invece, la sede di lavoro del sig. è stata (ed è) la sede Pt_1 CP_1 di Strongoli, dalla quale quotidianamente si spostava per recarsi nei vari cantieri come
Ispettore dei lavori.
Per le considerazioni che precedono, si ritiene sussistente il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di zona per il periodo indicato in ricorso, con la conseguenza che al sig. va riconosciuto l'importo complessivo di € 6.817,36 (€ 154,94 Pt_1
[fascia indennità profilo B ex art. 109 CCNL cit.] x 44 mensilità) a titolo di differenze retributive dal mese di febbraio 2017 al mese di ottobre 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, con conseguente condanna di al pagamento delle dovute spettanze. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della resistente secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento, in CP_1
favore di di € 6.817,36, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1 [...]
, liquidate in € 3.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per Pt_1 legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 14.01.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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