Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
Il giudice dell'incidente probatorio in un procedimento per reati sessuali dispone discrezionalmente l'assunzione protetta della prova a cui siano interessati un minorenne o un maggiorenne infermo di mente, senza necessità di una richiesta in tal senso di costoro o del loro difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2009, n. 26341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26341 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/03/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 628
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 36470/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.S., nato a (OMISSIS);
L.C.M., nato ad
(OMISSIS);
avverso la sentenza emessa l'11 febbraio 2008 dalla corte d'appello di Palermo;
udita nella pubblica udienza del 18 marzo 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. GRILLO Nicolò.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.S. venne rinviato a giudizio per rispondere dei reati di sequestro di persona e di violenza sessuale aggravata nei confronti di una quattordicenne. A L.C.M.
vennero invece addebitati i reati di ricettazione del cellulare della ragazza e di favoreggiamento nei confronti degli autori della violenza sessuale.
Il tribunale di Agrigento, con sentenza 11 luglio 2005, assolse entrambi gli imputati perché i fatti non sussistono. Quanto al C. osservò che doveva escludersi una coartazione di questi nei confronti della giovane, sia nel trattenerla in macchina invece che accompagnarla a casa, come da lei richiesto, sia nel congiungersi con la stessa. Quanto al L. rilevò che non vi era la prova che questi avesse ricevuto dal minorenne che si trovava in macchina col C. il cellulare abbandonato dalla ragazza e non l'avesse invece ritrovato tempo dopo tra i rifiuti dove era stato lasciato dal minore, secondo la versione difensiva.
A seguito di appello del pubblico ministero e del Procuratore generale, la corte d'appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, dichiarò il C. responsabile della violenza sessuale aggravata e del sequestro di persona ed il L. responsabile del solo reato di ricettazione, condannandoli alle pene ritenute di giustizia.
Propone ricorso per cassazione il C. deducendo:
1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Lamenta che la corte d'appello ha fondato la sua responsabilità sulle dichiarazioni della ragazza, omettendo completamente di esaminare l'eccezione di nullità dell'incidente probatorio e di tali dichiarazioni, eccezione sollevata dalla difesa in limine litis dinanzi al gip e reiterata dinanzi alla corte d'appello. Invero, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., l'assunzione della testimonianza avrebbe dovuto svolgersi in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore e del pubblico ministero, mentre il gip dispose che l'incidente si svolgesse senza la presenza fisica di tali parti, con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. L'art. 498 c.p.p., comma 4, difatti dispone che l'escussione del minore può
svolgersi mediante l'uso di una specchio unidirezionale e mediante ripresa audiovisiva solo in presenza di una apposita richiesta della parte offesa o del suo difensore, richiesta che nella specie non vi era stata. Il diritto dell'indagato di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico non può essere annullato in assenza di una specifica norma che preveda questa possibilità.
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
contraddittorietà della motivazione. Lamenta che la corte d'appello ha totalmente omesso di valutare le dichiarazioni dei nove testi escussi in primo grado e di motivare in proposito.
3) violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che è erronea e manifestamente illogica la motivazione con la quale è stato ritenuto sussistente il sequestro di persona, per la ragione che respingendo la richiesta della minore di riportarla a casa, l'imputato aveva manifestato la volontà di privarla della libertà personale allo scopo di consumare l'atto sessuale. Con ciò la corte d'appello ritiene che il reato di sequestro di persona si possa ravvisare anche nella condotta di chi non esaudisce la richiesta di una minore di essere riaccompagnata a casa. Ossia se un soggetto entra spontaneamente in una auto non ci si potrebbe rifiutare di condurlo a casa, perché il rifiuto integrerebbe un sequestro di persona. In ogni caso, anche se vi fosse stata davvero una privazione della libertà, è pacifico che il reato di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale solo nel caso in cui la privazione della libertà non si esaurisca nel tempo occorrente a commettere la violenza sessuale ma si prolunghi prima o dopo la costrizione necessaria a compiere atti sessuali.
4) violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che la corte d'appello ha ritenuto che la ragazza fosse talmente ubriaca da non ricordare nulla e da non opporre alcuna resistenza percepibile. Subito dopo però ha affermato contraddittoriamente che sono rinvenibili nelle dichiarazioni rese dalla ragazza gli indici di attendibilità richiesti in tema di violenze sessuali. Quindi delle due l'una: o la minore era talmente ubriaca da non ricordare nulla e perciò le sue dichiarazioni non sono attendibili;
oppure era cosciente e lucida, ed in tal caso è impensabile che abbia consentito al C. di violentarla senza opporre alcuna resistenza. In sostanza la corte d'appello non ha valutato adeguatamente le dichiarazioni della giovane e non ha considerato gli elementi di prova che confliggono con tali dichiarazioni. Il L. propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 648 c.p., mera apparenza e manifesta illogicità della decisione per travisamento dei fatti essenziali. Lamenta che la corte d'appello ha disatteso le serrate e logiche argomentazioni della sentenza di primo grado senza basarsi sulle acquisizioni processuali. Innanzitutto non vi è alcuna prova e alcuna motivazione sulla provenienza illecita del cellulare abbandonato dalla ragazza nell'auto, dal momento che il C. non è stato accusato di rapina o furto dello stesso. Anche ipotizzando che egli abbia ricevuto il telefonino dal Cu., non vi è prova che sia stato acquistato o che sia stato messo al corrente di quanto avvenuto nella notte tra il (OMISSIS), mentre si ignora l'esito del procedimento a carico del minore Cu.. Inoltre, più
logicamente il tribunale ha ritenuto che egli non avrebbe inserito la propria scheda nel cellulare se ne avesse conosciuto la provenienza illecita. Manca comunque qualsiasi elemento anche indiziario su un contatto o un accordo tra il Cu., ritenuto possibile detentore del telefonino, e il L., dato che il solo elemento di sospetto utilizzato dalla corte d'appello è che i due abitano nello stesso stabile e sono lontani parenti. Illogicamente la corte d'appello ha ritenuto (per escludere il favoreggiamento) che non vi è prova che egli fosse stato messo a corrente dell'episodio che aveva provocato la perdita del cellulare, per poi ritenere sussistente l'elemento psicologico della ricettazione. La motivazione è illogica e mancante per omissione di una serie di passaggi logici, sulla provenienza delittuosa del bene, sull'acquisto del telefonino dal Cu., sul fatto che lo stesso fosse stato acquistato e non invece rinvenuto per terra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso del C. è infondato, anche a prescindere da ogni considerazione sulla tempestività della relativa eccezione (che la corte d'appello ha peraltro omesso di esaminare). E difatti, nella specie è stata fatta corretta applicazione dell'art.398 c.p.p., comma 5 bis, il quale (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 11 del 2009, art. 9 convertito nella L. n. 38 del 2009) prevede che in sede di incidente probatorio, nel caso di indagini concernenti reati sessuali, quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di sedici anni (ora, se vi siano minorenni) o maggiorenni infermi di mente (v. sent. Corte costituzionale n. 63 del 2005), il giudice stabilisce il luogo (anche fuori del tribunale, presso strutture specializzate o in mancanza presso l'abitazione del minore), il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. Tale possibilità è poi estesa dall'art. 498 c.p.p., comma 4 bis, anche all'assunzione della prova in dibattimento, quando una parte lo richieda ovvero quando il presidente lo ritenga necessario. Entrambe le disposizioni, quindi, richiedono soltanto che la speciale modalità di assunzione della prova sia ritenuta necessaria od opportuna dal giudice per le indagini preliminari (ovvero necessaria dal presidente) per le esigenze di tutela del minore, mentre non richiedono anche una preventiva richiesta del minore o dell'infermo di mente, o del suo difensore, come invece è previsto nella diversa ipotesi di cui all'art. 498 c.p.p., comma 4 ter, che nel dibattimento, subordina a tale richiesta l'esame del minore (o del maggiorenne infermo di mente: v. sent. Corte costituzionale n. 63 del 2005 e D.L. n. 11 del 2009, art. 9 convertito in L. n. 38 del 2009) vittima di uno dei reati ivi indicati mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. D'altra parte, la citata sent. n. 63 del 2005 della Corte costituzionale ha evidenziato, proprio in riferimento alla disposizione dell'art. 398 c.p.p., comma 5 bis, che "rendere testimonianza in un procedimento penale, nel contesto del contraddittorio, su fatti e circostanze legati all'intimità della persona e connessi a ipotesi di violenze subite, è sempre esperienza difficile e psicologicamente pesante: se poi chi è chiamato a deporre è persona particolarmente vulnerabile, più di altre esposta ad influenze e a condizionamenti esterni, e meno in grado di controllare tale tipo di situazioni, può tradursi in un'esperienza fortemente traumatizzante e lesiva della personalità. D'altra parte l'adozione, in questi casi, di speciali modalità protette di assunzione della prova, quanto a luogo, ambiente, tempo, assistenza di persone che conoscano il teste o di esperti, nonché a modi concreti di procedere all'esame, non solo non contrasta con altre esigenze proprie del processo, ma, al contrario, concorre altresì ad assicurare la genuinità della prova medesima, suscettibile di essere pregiudicata ove si dovesse procedere ad assumere la testimonianza con le modalità ordinarie (cfr. sentenze n. 283 del 1997, n. 114 del 2001, n. 529 del 2002). L'apprezzamento in concreto delle condizioni e delle circostanze che impongano o consiglino il ricorso, anche nel caso dell'infermo di mente, a siffatte speciali modalità, previste dal legislatore nel caso di testimonianza del minore o del minore infrasedicenne, deve essere rimesso al giudicante, in relazione alla varietà possibile di situazioni".
Per il resto, entrambi i ricorsi sono fondati.
Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "la sentenza di appello, che riforma integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati" (Sez. 5^, 17.10.2008, Pappalardo, m. 242330; nello stesso senso, Sez. Un., 12.7.2005, Mannino, m. 231679; Sez. 6^, 20.4.2005, Aglieri, m. 233083; Sez. 4^, 29.11.2004, Marchiorello, m. 231136). Nel caso di specie, invece, la sentenza impugnata non solo non ha confutato specificamente le ragioni poste a sostegno della sentenza di primo grado, ma nemmeno si è fondata su nuovi o diversi elementi di prova, bensì soltanto su una diversa valutazione degli elementi di prova già esaminati dal primo giudice, nuova valutazione peraltro che non si sovrappone pienamente a quella precedente e che non è basata su una congrua ed adeguata motivazione, ma per lo più solo apoditticamente affermata.
Ciò premesso, è innanzitutto fondato il secondo motivo del C.. La corte d'appello, infatti, soprattutto per riformare una sentenza di assoluzione in primo grado, aveva l'obbligo di esaminare e valutare il complesso delle prove assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, mentre nella specie tali prove sono state totalmente ignorate, essendosi la sentenza impugnata basata unicamente sulle dichiarazioni rese dalla parte offesa ed avendo invece totalmente omesso di esaminare le deposizioni degli altri nove testi sentiti in dibattimento. Esattamente il ricorrente lamenta che ciò costituisce una violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), che obbliga il giudice ad enunciare le ragioni per le quali non ha ritenuto attendibili le prove contrarie, che nella sentenza impugnata non sono state nemmeno enunciate.
Per quanto concerne poi il reato di sequestro di persona, la corte d'appello ha ritenuto il C. responsabile dello stesso unicamente per il testuale motivo che "palese risultando a fronte della richiesta della minore di tornare a casa anche la volontà di privarla della libertà personale allo scopo di consumare l'atto sessuale". Sono evidenti la manifesta illogicità oltre che la mera apparenza di tale motivazione, che fra l'altro nemmeno indica le prove poste a sostegno della decisione ne' i motivi di fatto e di diritto su cui la stessa si basa. Il giudice di primo grado aveva osservato che non vi era una sicura prova che fosse stata impedita o anche solo limitata la libertà fisica e di locomozione della ragazza, perché questa aveva soltanto riferito di aver chiesto ai ragazzi, dopo essersi sentita male presso la sala giuochi, di essere accompagnata a casa e che costoro avevano invece temporeggiato e si erano recati al (OMISSIS). Dopo il rapporto sessuale con il C. la ragazza avrebbe di nuovo chiesto di essere accompagnata a casa, ma sarebbe stata invece fatta scendere dalla macchina e lasciata sul posto. Il giudice di primo grado aveva quindi ritenuto che non vi era la prova che - così come contestato con il capo di imputazione - il C. avesse trattenuto nella macchina la ragazza contro la volontà della stessa impedendole di scendere, e che anzi non vi era la prova ne' del fatto che la ragazza, la quale era inizialmente salita in macchina in piena libertà, avesse poi mutato la sua volontà in modo certo e definitivo esprimendo una chiara volontà di scendere dalla macchina (dal momento che la richiesta di essere accompagnata a casa è cosa diversa dalla richiesta di uscire dall'auto), ne' del fatto che l'imputato avesse comunque impedito alla ragazza di uscire dall'auto, ne' infine del fatto che, in quelle circostanze di luogo e di tempo, il rifiuto di accompagnarla a casa equivalesse in sostanza a costringerla a rimanere in macchina non essendovi un'alternativa realisticamente praticabile. La corte d'appello ha omesso di esaminare e valutare queste circostanze e sembra quindi (come esattamente rileva la difesa) aver ritenuto, con motivazione manifestamente illogica, che per la realizzazione del reato di sequestro di persona non sia necessaria nè la limitazione della libertà fisica di locomozione per un tempo giuridicamente apprezzabile ne' la volontà cosciente di privare il soggetto passivo della sua libertà personale, ma sia sufficiente la semplice condotta di chi non esaudisca la richiesta di essere riaccompagnata a casa di una minore liberamente e spontaneamente entrata nell'auto.
In ogni caso la motivazione sul punto è anche meramente apparente perché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il reato di sequestro di persona può concorrere con quello di violenza sessuale solo nel caso in cui la privazione della libertà non si esaurisca nel tempo occorrente a commettere il delitto contro la libertà sessuale, ma si prolunghi per un tempo apprezzabile prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali. La corte d'appello ha omesso qualsiasi accertamento e qualsiasi motivazione in proposito, pur avendo espressamente affermato che la volontà dell'imputato, nel non accogliere la richiesta della ragazza di riaccompagnarla a casa, era quella di "privarla della libertà allo scopo di consumare l'atto sessuale".
Analoghe considerazioni valgono per il reato violenza sessuale. È giurisprudenza consolidata che in materia di delitti sessuali la deposizione della persona offesa può assurgere anche ad elemento decisivo della responsabilità dell'imputato, purché però sia stata sottoposta ad attento vaglio di credibilità da parte del giudice di merito che abbia poi dato contezza della propria decisione supportandola con un adeguato apparato motivazionale. Nella specie invece la corte d'appello ha omesso di valutare criticamente le dichiarazioni della ragazza, confrontandole con gli altri elementi probatori che confliggevano con le stesse (quali ad esempio le certificazioni del medico dell'ospedale), nonché di fornire congrua ed adeguata motivazione sul punto. La sentenza impugnata invero si limita ad affermare apoditticamente che la versione fornita dalla persona offesa "non presta il fianco ad alcun sospetto in merito all'eventuale falsità o ad uno stravolgimento dei fatti, essendo rinvenibili nelle dichiarazioni rese durante l'incidente probatorio quegli indici di attendibilità elaborati in tema di violenze sessuali su vittime minorenni". Si tratta di una motivazione meramente apparente, ed in sostanza inesistente, non essendo stati non solo valutati, ma nemmeno indicati tali "indici di attendibilità". Altrettanto apodittica è l'affermazione circa la spontaneità e la coerenza della narrazione e circa il fatto che la valenza della stessa non potrebbe essere inficiata da problematiche personali o dalla tardività della denunzia. Inoltre, la sentenza impugnata afferma che "nell'immediato, la mente della giovane era totalmente ottenebrata dall'alcol ingerito" e che solo in seguito la stessa si sarebbe resa conto di ciò che le era accaduto, ossia ritiene accertato che la ragazza era talmente ubriaca da non ricordare nulla e poi, con manifesta contraddittorietà, sostiene che le sue dichiarazioni presenterebbero indici di attendibilità. Esattamente, quindi, il ricorrente rileva che o è vero che la minore era talmente ubriaca da non ricordare nulla, ed allora doveva essere adeguatamente spiegato perché le sue dichiarazioni sarebbero pienamente attendibili, oppure era cosciente ed in grado di ricordare, ed allora doveva essere spiegato perché aveva consentito al C. di avere un rapporto sessuale senza opporre alcuna resistenza.
In ogni caso, anche ammettendo che sia adeguata e congrua la motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni della giovane, ciò non sarebbe stato sufficiente a contrastare le argomentazioni della sentenza di primo grado ed a sovrapporsi alle stesse. Il tribunale, invero, ha assolto l'imputato non perché abbia ritenuto inattendibili le dichiarazioni della persona offesa, ma perché ha ritenuto che i fatti esposti con tali dichiarazioni non erano comunque sufficienti a fornire la prova degli elementi integrativi del reato di violenza sessuale. Il giudice di primo grado ha infatti affermato che la ricostruzione degli eventi narrati dalla ragazza, nella loro materialità, era attendibile, perché verosimile, intrinsecamente coerente e non ispirata da motivi di astio, da malevolenza o intenti calunniosi. Ha tuttavia ritenuto che i fatti per come narrati non integravano il reato contestato, per la cui sussistenza era necessario l'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della persona offesa, abuso che non poteva ravvisarsi unicamente nella semplice mancata resistenza della ragazza sia nella fase iniziale sia nello svolgimento dell'atto, non accompagnato da atti di violenza o da minaccia. Ha invero osservato il tribunale che per la sussistenza del reato occorre pur sempre che l'agente abbia realizzato una sopraffazione nei confronti del soggetto che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica, inducendolo abusivamente, a cagione del suo stato, a compiere o subire atti sessuali. È quindi necessario il manifestarsi di un dissenso del soggetto passivo prima dell'inizio della condotta antigiuridica, salvo che le condizioni di inferiorità psichica o fisica della persona offesa, al momento del fatto, siano tali da escludere la capacità di esprimere una qualsiasi forma di opposizione, nel qual caso l'abusività della condotta è in re ipsa. Orbene, il tribunale ha ritenuto che dalle stesse dichiarazioni della ragazza emergeva che il C. non aveva esercitato violenza o minaccia e che lo stesso, iniziata la penetrazione, si era subito arrestato senza giungere all'eiaculazione non appena la giovane, piangendo, lo aveva pregato di smettere. Il giudice di primo grado ha quindi rilevato che tale circostanza dimostrava sia che la condizione fisica e psichica della ragazza non era tale, al momento del fatto, da annullare la sua capacità di esprimere un dissenso alla iniziativa del C., sia che quest'ultimo non aveva esitato ad interrompere l'atto sessuale di fronte ad una manifestazione di volontà contraria della giovane. È soprattutto su queste circostanze che il tribunale ha fondato la sua decisione ed ha ritenuto insufficienti e contradditori gli elementi probatori sull'esistenza di un comportamento concretante abuso delle condizioni di inferiorità psichica e fisica. La corte d'appello ha invece ritenuto, da un lato, che la ragazza presentasse uno stato di stordimento tale da impedirle una qualsiasi apprezzabile resistenza, anche in considerazione della sua giovane età e della presenza nelle vicinanze dei due amici dell'imputato, e, dall'altro lato, che l'imputato avesse piena consapevolezza che la stessa non era consenziente, ma anche su tali punti decisivi la motivazione appare apodittica ed insufficiente, perché non ha criticamente esaminato e valutato la circostanza che il primo giudice aveva invece considerato determinante per ingenerare quanto meno un dubbio ragionevole sull'esistenza dell'abuso, e cioè che ad un certo punto del rapporto la ragazza era stata in grado di esprimere il proprio dissenso, così dimostrando che il suo stato non aveva totalmente annullato la sua capacità di resistenza, e che a fronte di tale prima manifestazione di dissenso l'imputato aveva immediatamente interrotto il rapporto. Per quanto riguarda il L., questi è stato accusato di ricettazione del telefonino che la ragazza aveva lasciato nell'auto del C. e che sarebbe stato poi preso dal minorenne Cu.
che era poi entrato nell'auto e che in seguito glielo avrebbe ceduto. Il L. aveva sostenuto di avere casualmente rinvenuto il telefonino accanto ad un cassonetto della spazzatura vicino all'edificio dove abitavano sia lui che il Cu., di averne verificato il funzionamento effettuando un paio di telefonate con la propria scheda, ed infine di averlo gettato in mare non appena la batteria iniziò ad esaurirsi.
Il tribunale ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti della sussistenza del reato di ricettazione e della falsità della versione del L., osservando: che la prima utilizzazione del telefonino era avvenuta dopo oltre due settimane dal suo abbandono, il che rendeva verosimile che il Cu. lo avesse trattenuto per questo tempo senza usarlo e lo avesse poi abbandonato vicino casa;
che non era verosimile che il L. fosse stato per quasi venti giorni in possesso dell'apparecchio senza usarlo, giacché in tal caso non si spiegherebbe perché si sarebbe risolto ad usarlo solo dopo venti giorni;
che, comunque, ammettendo che il telefonino fosse stato ceduto all'imputato dal Cu., per poter ipotizzare che quest'ultimo non fosse stato informato dell'illecita provenienza dell'apparecchio e dell'opportunità di non servirsene si sarebbe dovuto necessariamente immaginare che il Cu. avesse un interesse a cedere l'apparecchio per il fatto di trarne un profitto economico;
che quest'ultima ipotesi però non era verosimile considerando che il L., che pure avrebbe versato un prezzo per il telefonino, se ne era quasi immediatamente disfatto, tanto che lo aveva usato solo per due telefonate.
La corte d'appello ha invece ritenuto che vi fosse la prova della responsabilità del L. per il motivo: che non erano plausibili le dichiarazioni dell'imputato sul casuale rinvenimento in buona fede del telefonino, perché vi era una agevole possibilità di risalire al proprietario telefonando ai numeri segnati nella rubrica;
che il L. abitava nello stesso stabile del Cu., il che faceva sospettare che fosse stato quest'ultimo a cederglielo;
che il fatto che l'imputato si era disfatto dell'apparecchio dopo aver fatto solo due telefonate poteva spiegarsi solo con il timore di essere scoperto in possesso di un bene di provenienza illecita. È evidente che anche relativamente al L. la motivazione della sentenza impugnata si basa su sospetti, supposizioni ed affermazioni apodittiche, senza aver esaminato e criticamente valutato le circostanze e le argomentazioni poste dal tribunale a fondamento della sua sentenza di assoluzione per insufficienza e contraddittorietà degli elementi probatori. Manca inoltre una motivazione sulle ragioni per le quali dalla sola circostanza che il Cu. ed il L. abitavano nello stesso stabile ed erano lontani parenti, si dovrebbe ricavare la prova di un accordo fra i due e di una cessione del telefonino dal primo al secondo. Manca poi una motivazione sull'esistenza di una prova che l'imputato, quand'anche avesse acquistato o ricevuto il telefonino dal Cu., sia stato messo al corrente delle modalità con le quali quest'ultimo ne era entrato in possesso e di quanto avvenuto nella notte in cui l'apparecchio fu abbandonato in macchina dalla ragazza. Nè la corte d'appello ha fornito una adeguata motivazione sulle ragioni per le quali il L. - che secondo la sentenza impugnata si sarebbe immediatamente disfatto dell'apparecchio per il timore di essere trovato in possesso di un bene di provenienza illecita - avrebbe invece inserito la propria scheda nel telefonino, pur essendo consapevole della sua illecita provenienza. D'altra parte, deve anche rilevarsi che la corte d'appello, da un lato, ha affermato, per escludere il reato di favoreggiamento, che non sussisteva "alcun dato concreto che accrediti l'opinione, destinata a rimanere consistente sospetto, che egli sia stato messo a parte dell'episodio che aveva provocato la perdita dell'episodio consegnatogli" e, da un altro lato, ha contraddittoriamente ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato di ricettazione perché il L. sarebbe stato messo al corrente dal Cu. della modalità illecita con la quale era venuto in possesso del telefonino.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei riguardi di entrambi gli imputati e con riferimento ai residui capi di imputazione per vizio di motivazione, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2009