Sentenza 16 giugno 2000
Massime • 1
L'assistenza dell'imputato nel processo penale, per il suo carattere tecnico, presuppone l'iscrizione del difensore nell'albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato radiato dall'albo medesimo. Pertanto, se l'imputato sia stato assistito da avvocato colpito da tale sanzione, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179 primo comma, cod. proc. pen.
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L'assistenza dell'imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l'iscrizione del difensore nell'albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicché, in tal caso, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Nessun rilievo può essere attribuito al fatto che, nelle udienze dibattimentali, l'imputato sia stato, comunque, assistito da un difensore, atteso che la nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è volta a consentire l'assistenza temporanea all'imputato in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2000, n. 9730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9730 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 16/06/2000
1. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere N. 1249
3. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANTONIO AGRÒ Consigliere N. 50994/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da VE ND nato a [...] il [...]
Avverso la sentenza del pretore di Torre Annunziata in data 23/2/1995 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Caso
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per l'annullamento con rinvio al tribunale di Torre Annunziata
Osserva
VE ND ricorre a mezzo del proprio difensore avverso la sentenza del pretore di Torre Annunziata, con la quale è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p.. Il ricorrente eccepisce la nullità insanabile della sentenza impugnata, ex artt. 178 co. 1 lett. c) e 179 co. 1 cod. proc. pen., in quanto il VE è stato assistito in giudizio dal dott. Antonino Brognuolo, il quale era stato radiato dall'albo degli avvocati in data 2/3/1993; chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata per nullità dell'intero giudizio e rinvio degli atti al giudice di primo grado per nuovo giudizio.
Il ricorso è fondato.
Invero, per esercitare la professione di avvocato ed assumere validamente la difesa nel processo è necessaria l'iscrizione nell'albo professionale (art. 1 RDL n. 11578 del 1933, conv. in legge 36 del 1934, e mod. dalla legge 24/7/1985 n. 406).
Attesa la natura "tecnica" della attività di assistenza del difensore, quella prestata in giudizio da persona non iscritta (o radiata) nell'albo professionale equivale a mancanza di difesa tecnica, e comporta, quindi, l'assenza del difensore. Ciò integra la nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, a norma degli artt. 178 lett. c) e 179, 1^ co., cod. proc. pen.. Il giudizio celebratosi a carico del VE davanti al pretore di Torre Annunziata risulta, pertanto, affetto da nullità insanabile, e nulla la sentenza emessa.
Va, quindi, annullata la sentenza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Torre Annunziata monocratico, ai sensi dell'art. 623, lett. d), cod. proc. pen., per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Torre Annunziata per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2000