Sentenza 18 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8771 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
- 0877 1 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMANDIE etto REVOCATORIA SEZION FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8675/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Cron.24031 CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Walter Rep. 1783 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud.20/03/2002 Dott. Fabrizio ConsigliereFORTE ha pronunciato la seguente S EN TENZA r sul ricorso proposto da: CAMST COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO TURISMO SCRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE presso l'avvocato PIERO AMENTA, che la rappresenta e dal Sig. per diritti €1.55 difende unitamente all'avvocato MARIO FRANCIA, giusta il 1.8 GIU.2002.... IL CANCELLIERE procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
SRL, in persona del Curatore FALLIMENTO SO.GE.CO CANCELLERIA Gianluca Del Pozzo, elettivamente domiciliato in ROMA 2002 VIA FABIO MASSIMO 60, presso l'avvocato ENRICO CAROLI, 646 che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1385/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 28/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato AMENTA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato CAROLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La curatela del fallimento della S.r.l. SO.GE.CO. convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Bologna la Società Cooperativa e r.l. Albergo Mensa Spettacolo e Turismo (di seguito "Cooperativa") per sentir dichiara- re inefficaci, ai sensi dell'art. 67 comma 1° 1.f., i pagamenti di vaglia cambiari eseguiti dalla società fallita alle scadenze del 30.06 e del 30.07.1991 a fa- vore della Camst Prospettò 1'anormalità del mezzo di pagamento cambiari а novazione (emissione di vaglia 2 dell'ineseguito pagamento dell'importo di fatture) e dedusse che il pagamento era stato ricevuto nella piena consapevolezza dello stato di insolvenza della debitri- ce. In contraddittorio della convenuta che contrastò la domanda, il Tribunale accolse la domanda, dichiarò inefficace il pagamento della somma di lire 12.587.518 effettuato dalla società poi fallita sino al 4.9.1991 e condannò la convenuta alla restituzione della somma, ch con interessi al tasso legale dal giorno della domanda. La Corte territoriale, adita con gravame dalla Co- operativa, confermò la sentenza appellata. Osservò la Corte che la natura solutoria del paga- mento intervenuto il 4.9.1991 e l'assoggettabilità a revoca ratione temporis non costituivano materia con- troversa, essendosi l'appellante limitata a denunciare l'erronea utilizzazione di elementi presuntivi in ordi- ne alla scientia decoctionis. Su tale punto la Corte ha ritenuto infondate le censure dell'appellante ed ha confermato il caratte- re fortemente sintomatico di alcuni elementi quali a) l'esistenza dell'inadempimento della Sogeco per i corrispettivi di cui alle fatture emesse dalla Coopera- tiva, b) l'accordo intervenuto tra le parti in ordine ad un piano di rientro dall'esposizione debitoria, che 3 prevedeva il rilascio di dieci vaglia cambiari con sca- denze mensili per importi comprensivi anche di inte- ressi al tasso annuo del 16%; c) il pagamento, a mezzo di un assegno emesso da terzi e girato dalla Sogeco al- quelli scaduti аla Cooperativa, di due soli ratei - fine giugno e a fine luglio del 1991 - mentre già era scaduta e rimasta non pagata l'ulteriore scadenza dell'agosto; d) alla data in cui detto pagamento era eseguito, era in atto un duplice inadempimento della debitrice: quello iniziale agli importi di ben quattro fatture corrispondenti ad altrettante forniture di mer- ce, senza che contestazione alcuna fosse stata mossa, e quello successivo alle scadenze concordate con il patto di novazione. Da tali elementi, ritenuti ancora rafforzati dalla circostanza che il mancato pagamento delle due prime cambiali non aveva dato luogo, se non dopo due mesi, ad elevazione di protesto, la Corte ha tratto il con- vincimento che la Cooperativa, a cagione dell'inadempienza protrattasi per mesi, avesse piena conoscenza del carattere definitivo della crisi di li- quidità in cui versava la Sogeco, ben prima che detta crisi si rendesse manifesta, attraverso protesti e procedure esecutive, come crisi finanziaria. Per la cassazione di tale sentenza, la Cooperativa 4 ha proposto ricorso, al quale resiste con controricorso la curatela del fallimento Sogeco. Motivi della decisione La ricorrente ha svolto due motivi di cassazione denunciando: con il primo motivo, la violazione e falsa applica- zione di norme di diritto. Il riferimento è al con- cetto giuridico di " insolvenza 31 e la censura muove dal rilievo che " presupposto indefettibile per l'accoglimento della revocatoria ex art. 67 comma 2° l.f. sia costituito dalla prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza in cui versava il debitore al momento del pagamento e adde- 11 bita alla Corte di merito di aver accertato non più che uno " stato di illiquidità non transeunte " as- sumendolo, ai fini della decisione, ad oggetto della consapevolezza, in luogo dello "stato di insolvenza". Con il secondo motivo, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo" La censura è svolta con varie argomentazioni critiche e si compendia nell'assunto che "gli elementi di fatto pre- si in considerazione dalla Corte di Appello allo scopo di fondare la presunzione di conoscenza dello stato di (rectius: della crisi di liquidità non insolvenza siano del tutto inidonei allo scopo, poi- transeunte) 5 ché mancano dei requisiti della precisione e della gra- vità richiesti dall'art. 2729 c.c.". Il primo motivo è infondato. Scolasticamente, l'insolvenza è definita quale una "situazione di oggettiva crisi di impotenza economica, funzionale e non transeunte, in conseguenza della qua- le l'imprenditore non è più in grado di far fronte, re- golarmente e con mezzi normali, alle proprie obbliga- zioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla propria attività". S L'inadempimento (anche di una sola obbligazione) e il ricorso dell'imprenditore a mezzi anormali di pagamento (richieste di dilazioni, novazioni del debito e com- portamenti) analoghi ne costituiscono manifestazioni esteriori. La c.d. " temporanea difficoltà " di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, altro non è che un tipo di insolvenza (v. la sentenza di questa Corte n. 3636 del 1980) diversificandosi da quest'ultima soltanto in termini di graduazione, nel senso che essa si qualifica per la reversibilità, laddove l'insolvenza appare come una situazione di dissesto irreversibile e definitiva. L'insistere della Corte di merito, nella motiva- zione della sentenza, sulle vicende che avevano carat- 6 terizzato rapporti tra le parti l'inadempimento della Sogeco rispetto " all'intero, seppur modesto, am- montare di ben quattro consegne di merci, senza conte- stazione alcuna, la cartolarizzazione del debito secon- do un concordato piano di rientro, il carattere parzia- le del pagamento eseguito, anche alle scadenze dei va- glia cambiari, nonostante il rischio connesSO all'eventuale protesto dei titoli ed ai possibili pro- ん cedimenti di esecuzione forzata mostra che al di là delle formule adoperate, quali "netta deriva fi- nanziaria della Sogeco", "permanente carenza di liqui- dità della debitrice", l'oggetto specifico della scien- tia sia stato correttamente individuato in quella si- tuazione corrispondente al dinanzi richiamato scolasti- co concetto di insolvenza. Anche il secondo motivo di ricorso, il quale può essere disaminato nei soli limiti entro i quali pro- spetta e denuncia la violazione della norma dell'art. 2729 C.C. in relazione al corretto uso della prova presuntiva, non ha fondamento. Agli inadempimenti del debitore anche, e soprattut- per somme modeste, alla proposta che egli faccia di to, accordi di rinnovo e differimento del pagamento, tanto più se accompagnati da elementi di rafforzamento della garanzia del creditore (il rilascio di titoli cambiari 7 a scadenza futura in luogo del semplice differimento della scadenza del pagamento di corrispettivi di mer- ce), all'inadempimento successivo anche dei titoli cambiari nelle concordate future scadenze, ben è stato riconosciuto, anche perché avvenuti inter partes e ca- duti dunque nella percezione diretta ed immediata del creditore, quel particolare valore sintomatico sul quale può fondarsi la prova presuntiva della scientia decoctionis. Si trattava, effettivamente, di elementi univoci e significanti, concludenti ed altresì ben su- 109T129.11 scettibili di essere interpretati come manifestazione 20,66 di insolvenza. 456T TOT. 149,77 Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, 89.50. liquidate in euro. oltre euro 1000,00 (mille) per onorario. Così deciso addì 20 marzo 2002 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa zione. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio CelentanoWa ۱۳۷ RT WI بر segue 8 DEPOSITATA TĊANGELLERIA U. 2002 Oggl IL CANCE Di дною flare 2 duor