CASS
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 38225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38225 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GI TR - Presidente - Sent. n. 1401 sez. UC AL UP – 24/10/2025 AS RO ON EL ZI IL TU -Relatore- R.G.N. 23758/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di: TE LL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 27/5/2025 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AS RO;
udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa TI LL, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Lucia Miranda, che ha illustrato i motivi di ricorso ed ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38225 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 24/10/2025 2 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore in data 19 dicembre 2024 - propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente enunciati, ai sensi di quanto prevede l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale (artt. 327 bis, 391 bis, 391 ter, 438, 441, 442, comma 1 bis, cod. proc. pen.), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in relazione allo specifico motivo di appello rigettato, riguardante l'impugnazione dell'ordinanza del G.u.p. del 28 novembre 2024, con la quale era stata negata al difensore la produzione degli atti contenuti nel fascicolo delle investigazioni difensive, per la successiva acquisizione al fascicolo degli atti utilizzabili -nel rito abbreviato- ai fini della decisione. Al proposito, il ricorrente lamenta che la Corte non aveva potuto valutare la valenza probatoria degli atti contenuti nel fascicolo delle investigazioni difensive, proprio perché non ne era stata ammessa la produzione;
pertanto, doveva ritenersi errata la valutazione operata dal primo giudice, confermata dalla Corte d’appello, alla luce del testo dell'art. 391 , comma 1, cod. proc. pen., che permette la presentazione delle investigazioni difensive direttamente al giudice e dell'art. 327 bis cod. proc. pen., che fa riferimento alla possibilità di esercitare tale facoltà in ogni stato e grado del procedimento e quindi anche nel corso del giudizio abbreviato. 1.2. I medesimi vizi sono denunziati quanto al rigetto del motivo di appello versato in tema di prova del tasso usurario praticato, in difetto di indicazione delle date di assunzione delle obbligazioni ed estinzione delle stesse, il che precludeva la possibilità di calcolare il tasso praticato. 1.3. Ancora i medesimi vizi sono denunziati quanto a rigetto del motivo di appello versato in punto di deficit nella integrazione della fattispecie, difettando la prova del conato estorsivo contestato, in assenza di espressioni chiaramente minacciose, trattandosi solo della accorata richiesta di adempimento delle obbligazioni assunte dalla persona offesa;
il fatto andava quindi più correttamente qualificato come ragion fattasi per la riscossione di un credito legittimamente erogato, collegato peraltro alla cessione di un immobile, per il quale non era stato versato il corrispettivo. 3 Il ricorso proposto deve essere rigettato, per la infondatezza in diritto del primo motivo di natura processuale ed il difetto di specificità del secondo e del terzo motivo, ove si replicano argomenti congruamente motivati -nella conformità verticale del giudizio di merito- in tema di prova dei fatti contestati;
detti ultimi motivi non si confrontano, dunque, con l’ordito motivazionale della sentenza impugnata, che integra quella di primo grado, senza sostituirsi ad essa, svolgendo peraltro censure alla valutazione di merito, che come appena detto appare congruamente argomentata. 1. Il primo motivo di natura processuale. 1.1. Con decreto in data 25 luglio 2024, il G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore disponeva il giudizio immediato nei confronti dell’imputato, oggi ricorrente;
a seguito della tempestiva istanza (9 settembre 2024) del difensore e procuratore speciale dell’imputato veniva ammesso il rito abbreviato “secco”, che prevede, secondo quanto dispone il comma 1 dell’art. 438 cod. proc. pen., la definizione del processo allo stato degli atti (salve le ipotesi di integrazione probatoria di cui al successivo comma 5 o le necessità di integrazione ravvisate dal giudice). Il giudice fissava, quindi, l’udienza camerale per il 28 novembre 2024. In quella sede la difesa chiedeva di allegare gli atti delle investigazioni difensive svolte al fascicolo già formato. Respinta la richiesta del difensore, il giudice fissava, per la discussione, l’udienza del 19 dicembre 2024, data in cui, assunte le spontanee dichiarazioni dell’imputato ed acquisita la documentazione prodotta dalla difesa nel corso della discussione, era emessa sentenza di primo grado. 1.2. Esaminata la cronologia del rito, deve rilevarsi l’infondatezza del motivo di ricorso di natura processuale, che era, peraltro, già stata così scrutinata sia dal giudice di primo grado, che dalla Corte d’appello, con diffuse e congruenti argomentazioni, supportate anche dal pertinente richiamo alla giurisprudenza di questa Corte. Alla data del 28 novembre 2024, infatti, quando la difesa ha chiesto l’acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini difensive, l’opzione sul rito era già stata esercitata (il 9 settembre 2024), nel rispetto dei termini perentori fissati dal legislatore (art. 458, comma 1, cod. proc. pen.) per il caso in cui la richiesta di definizione del rito a prova contratta intervenga a seguito della notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato. Il rito abbreviato è, per struttura e funzione, destinato ad essere deciso "allo stato degli atti", non consente, quindi, l'acquisizione di nuovi elementi di prova nella fase della decisione;
difatti l'art. 442, comma 1 bis, cod. proc. pen., prevede 4 che, ai fini della deliberazione, il giudice utilizzi gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3 e le prove assunte nell'udienza, non già quelle formate alla presenza di una sola delle parti fuori dal contraddittorio. I risultati delle investigazioni difensive ben possono essere prodotti anche nel corso dell'udienza preliminare (art. 327 bis cod. proc. pen.), ma necessariamente prima che sia esercitata l’opzione sul rito;
per cui, in caso di richiesta conseguente alla notificazione del decreto di giudizio immediato, la produzione del fascicolo contenente le investigazioni difensive non può che precedere la richiesta (ovvero intervenire nei quindici giorni dalla notificazione del decreto). L’opzione sul rito esercitata dall'imputato comporta, come detto, l'accettazione del giudizio "allo stato degli atti", con la conseguenza che il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni e con la precisazione che solo in base agli elementi già acquisiti deve formarsi la (Sez. 2, n. 9198 del 16/02/2017, Orsini, Rv. 269344; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, P.R. Rv. 261798; Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, Mauro, Rv. 258020). Sicché, non può ammettersi che in sede di ammissione del rito e conseguente discussione il giudice sia obbligato ad acquisire il risultato delle investigazioni difensive, formate fuori dal contraddittorio, precludendo peraltro alla parte pubblica di attivarsi per offrire prova contraria. L'unico contrasto interpretativo che si registra sul tema riguarda la possibilità di ammettere documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento del danno nella fase della discussione (Sez. 2, n. 25950 del 17/06/2011, Mazzamuto, Rv. 250977); nel resto, la giurisprudenza di legittimità non registra oscillazioni nel tener fermo il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie sulla ricostruzione storica e l'attribuibilità del fatto all'imputato (Sez. 3, n. 5457/2013, Mauro, cit.). 1.3. La stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 245 del 2005, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice comune sul tema della compatibilità tra indagini difensive e rito abbreviato, ha affermato che in questi casi deve trovare attuazione il principio secondo cui a ciascuna delle parti "va comunque assicurato il diritto di esercitare il contraddittorio sulle prove addotte a sorpresa dalla controparte, in modo da contemperare l'esigenza di celerità con la garanzia dell'effettività del contraddittorio, anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto alle singole, concrete fattispecie". Nella rilettura della Corte, il principio di continuità investigativa diventa funzionale all'esercizio del diritto alla controprova, riequilibrando la posizione del Pubblico ministero rispetto alle produzioni “a sorpresa”, frutto delle indagini difensive. Così, se il deposito dei risultati dell'investigazione difensiva avviene nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico 5 ministero ha la possibilità di riequilibrare il "quadro probatorio" procedendo al necessario supplemento investigativo, anche attraverso lo strumento delle indagini previste dall'art. 419, comma 3, del codice di rito (indagini c.d. suppletive); se, invece, i risultati dell'inchiesta difensiva vengono prodotti all'udienza preliminare, il Pubblico ministero ha diritto ad un differimento dell'udienza, in modo che anche in questo caso possa svolgere le indagini suppletive, per bilanciare l'impianto accusatorio rispetto alle novità introdotte dalla difesa. Anche nella lettura offerta dal Giudice delle leggi rimane, pertanto, ferma l'impossibilità di acquisizione del fascicolo contrente le investigazioni difensive all'udienza fissata per la discussione e decisione del rito abbreviato, allorquando la scelta per il rito a prova contratta ha ormai circoscritto il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione, escludendo qualsiasi novità adducibile dalle parti. 1.4. Correttamente, pertanto, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore ha respinto, con l'ordinanza del 28 novembre 2024, la richiesta di acquisizione delle investigazioni difensive, tardivamente proposta, e la Corte di appello non ha errato nell'aderire, motivatamente, alla soluzione prospettata dal primo giudice. 2. Quanto alle doglianze svolte sul merito della penale responsabilità, per i delitti contestati di usura ed estorsione, a fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le censure sollevate in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua 6 contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). Le censure svolte con i motivi proposti si risolvono pertanto nella mera riproposizione di argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione;
senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2.1. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che nella complessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizione del nucleo centrale del narrato, la persona offesa del delitto di usura è risultata assolutamente veridica, attendibile e logicamente riscontrata dalle tracce documentali rinvenute sull’agenda sequestrata all’imputato e, come tale, ben più che autosufficiente nel narrato ai fini del decidere. L’accertamento della responsabilità (reati di usura ed estorsione tentata) fonda quindi sulla perfetta autosufficienza dell’apporto narrativo offerto dalla persona offesa, senza che un’ipotesi alternativa, neppure prospettata, possa diversamente orientare la valutazione della fattispecie concreta. Del resto, in tema di generale attendibilità della persona offesa, sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno correttamente dato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione di 7 attendibilità di quanto dichiarato dall’offeso nel processo (così, in tema di valutazione di attendibilità del narrato proveniente dall’offeso, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; in senso conforme, , v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 275100, in motivazione). Le ragioni della inammissibilità dei motivi di ricorso involgono sia il profilo della materialità del fatto, che la consistenza dell’elemento psicologico di sostegno. La Corte territoriale ha infatti spiegato, molto chiaramente, che la pattuizione usuraria intervenne in forme specifiche e precise, con un calcolo della misura dei frutti civili (un sostanziale “noleggio” della somma di denaro da restituire, con pattuizione del prezzo mensile di tale “noleggio”) che appare immune da errori in diritto. Il che consente di ritenere coperto dal dolo generico l’accordo illecito. 2.2. Del pari è a dirsi per la motivazione offerta dalla Corte circa l’elemento psicologico atto a differenziare il reato di estorsione tentata da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, per chi pretende, con minaccia esplicita, il pagamento degli interessi usurari e della sorta capitale, trattandosi della richiesta dell’adempimento di obbligazione generata da negozio nullo per illiceità della causa (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, Rv. 277090; Sez. 2, n. 6918 del 25/01/2011, Rv. 249399; da ultimo v. Sez. 2, n. 30691 del 7/6/2023, n.m.). 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 ottobre 2025. Il consigliere estensore Il Presidente AS RO GI TR
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AS RO;
udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa TI LL, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Lucia Miranda, che ha illustrato i motivi di ricorso ed ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38225 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 24/10/2025 2 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore in data 19 dicembre 2024 - propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente enunciati, ai sensi di quanto prevede l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale (artt. 327 bis, 391 bis, 391 ter, 438, 441, 442, comma 1 bis, cod. proc. pen.), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in relazione allo specifico motivo di appello rigettato, riguardante l'impugnazione dell'ordinanza del G.u.p. del 28 novembre 2024, con la quale era stata negata al difensore la produzione degli atti contenuti nel fascicolo delle investigazioni difensive, per la successiva acquisizione al fascicolo degli atti utilizzabili -nel rito abbreviato- ai fini della decisione. Al proposito, il ricorrente lamenta che la Corte non aveva potuto valutare la valenza probatoria degli atti contenuti nel fascicolo delle investigazioni difensive, proprio perché non ne era stata ammessa la produzione;
pertanto, doveva ritenersi errata la valutazione operata dal primo giudice, confermata dalla Corte d’appello, alla luce del testo dell'art. 391 , comma 1, cod. proc. pen., che permette la presentazione delle investigazioni difensive direttamente al giudice e dell'art. 327 bis cod. proc. pen., che fa riferimento alla possibilità di esercitare tale facoltà in ogni stato e grado del procedimento e quindi anche nel corso del giudizio abbreviato. 1.2. I medesimi vizi sono denunziati quanto al rigetto del motivo di appello versato in tema di prova del tasso usurario praticato, in difetto di indicazione delle date di assunzione delle obbligazioni ed estinzione delle stesse, il che precludeva la possibilità di calcolare il tasso praticato. 1.3. Ancora i medesimi vizi sono denunziati quanto a rigetto del motivo di appello versato in punto di deficit nella integrazione della fattispecie, difettando la prova del conato estorsivo contestato, in assenza di espressioni chiaramente minacciose, trattandosi solo della accorata richiesta di adempimento delle obbligazioni assunte dalla persona offesa;
il fatto andava quindi più correttamente qualificato come ragion fattasi per la riscossione di un credito legittimamente erogato, collegato peraltro alla cessione di un immobile, per il quale non era stato versato il corrispettivo. 3 Il ricorso proposto deve essere rigettato, per la infondatezza in diritto del primo motivo di natura processuale ed il difetto di specificità del secondo e del terzo motivo, ove si replicano argomenti congruamente motivati -nella conformità verticale del giudizio di merito- in tema di prova dei fatti contestati;
detti ultimi motivi non si confrontano, dunque, con l’ordito motivazionale della sentenza impugnata, che integra quella di primo grado, senza sostituirsi ad essa, svolgendo peraltro censure alla valutazione di merito, che come appena detto appare congruamente argomentata. 1. Il primo motivo di natura processuale. 1.1. Con decreto in data 25 luglio 2024, il G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore disponeva il giudizio immediato nei confronti dell’imputato, oggi ricorrente;
a seguito della tempestiva istanza (9 settembre 2024) del difensore e procuratore speciale dell’imputato veniva ammesso il rito abbreviato “secco”, che prevede, secondo quanto dispone il comma 1 dell’art. 438 cod. proc. pen., la definizione del processo allo stato degli atti (salve le ipotesi di integrazione probatoria di cui al successivo comma 5 o le necessità di integrazione ravvisate dal giudice). Il giudice fissava, quindi, l’udienza camerale per il 28 novembre 2024. In quella sede la difesa chiedeva di allegare gli atti delle investigazioni difensive svolte al fascicolo già formato. Respinta la richiesta del difensore, il giudice fissava, per la discussione, l’udienza del 19 dicembre 2024, data in cui, assunte le spontanee dichiarazioni dell’imputato ed acquisita la documentazione prodotta dalla difesa nel corso della discussione, era emessa sentenza di primo grado. 1.2. Esaminata la cronologia del rito, deve rilevarsi l’infondatezza del motivo di ricorso di natura processuale, che era, peraltro, già stata così scrutinata sia dal giudice di primo grado, che dalla Corte d’appello, con diffuse e congruenti argomentazioni, supportate anche dal pertinente richiamo alla giurisprudenza di questa Corte. Alla data del 28 novembre 2024, infatti, quando la difesa ha chiesto l’acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini difensive, l’opzione sul rito era già stata esercitata (il 9 settembre 2024), nel rispetto dei termini perentori fissati dal legislatore (art. 458, comma 1, cod. proc. pen.) per il caso in cui la richiesta di definizione del rito a prova contratta intervenga a seguito della notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato. Il rito abbreviato è, per struttura e funzione, destinato ad essere deciso "allo stato degli atti", non consente, quindi, l'acquisizione di nuovi elementi di prova nella fase della decisione;
difatti l'art. 442, comma 1 bis, cod. proc. pen., prevede 4 che, ai fini della deliberazione, il giudice utilizzi gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3 e le prove assunte nell'udienza, non già quelle formate alla presenza di una sola delle parti fuori dal contraddittorio. I risultati delle investigazioni difensive ben possono essere prodotti anche nel corso dell'udienza preliminare (art. 327 bis cod. proc. pen.), ma necessariamente prima che sia esercitata l’opzione sul rito;
per cui, in caso di richiesta conseguente alla notificazione del decreto di giudizio immediato, la produzione del fascicolo contenente le investigazioni difensive non può che precedere la richiesta (ovvero intervenire nei quindici giorni dalla notificazione del decreto). L’opzione sul rito esercitata dall'imputato comporta, come detto, l'accettazione del giudizio "allo stato degli atti", con la conseguenza che il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni e con la precisazione che solo in base agli elementi già acquisiti deve formarsi la (Sez. 2, n. 9198 del 16/02/2017, Orsini, Rv. 269344; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, P.R. Rv. 261798; Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, Mauro, Rv. 258020). Sicché, non può ammettersi che in sede di ammissione del rito e conseguente discussione il giudice sia obbligato ad acquisire il risultato delle investigazioni difensive, formate fuori dal contraddittorio, precludendo peraltro alla parte pubblica di attivarsi per offrire prova contraria. L'unico contrasto interpretativo che si registra sul tema riguarda la possibilità di ammettere documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento del danno nella fase della discussione (Sez. 2, n. 25950 del 17/06/2011, Mazzamuto, Rv. 250977); nel resto, la giurisprudenza di legittimità non registra oscillazioni nel tener fermo il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie sulla ricostruzione storica e l'attribuibilità del fatto all'imputato (Sez. 3, n. 5457/2013, Mauro, cit.). 1.3. La stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 245 del 2005, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice comune sul tema della compatibilità tra indagini difensive e rito abbreviato, ha affermato che in questi casi deve trovare attuazione il principio secondo cui a ciascuna delle parti "va comunque assicurato il diritto di esercitare il contraddittorio sulle prove addotte a sorpresa dalla controparte, in modo da contemperare l'esigenza di celerità con la garanzia dell'effettività del contraddittorio, anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto alle singole, concrete fattispecie". Nella rilettura della Corte, il principio di continuità investigativa diventa funzionale all'esercizio del diritto alla controprova, riequilibrando la posizione del Pubblico ministero rispetto alle produzioni “a sorpresa”, frutto delle indagini difensive. Così, se il deposito dei risultati dell'investigazione difensiva avviene nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico 5 ministero ha la possibilità di riequilibrare il "quadro probatorio" procedendo al necessario supplemento investigativo, anche attraverso lo strumento delle indagini previste dall'art. 419, comma 3, del codice di rito (indagini c.d. suppletive); se, invece, i risultati dell'inchiesta difensiva vengono prodotti all'udienza preliminare, il Pubblico ministero ha diritto ad un differimento dell'udienza, in modo che anche in questo caso possa svolgere le indagini suppletive, per bilanciare l'impianto accusatorio rispetto alle novità introdotte dalla difesa. Anche nella lettura offerta dal Giudice delle leggi rimane, pertanto, ferma l'impossibilità di acquisizione del fascicolo contrente le investigazioni difensive all'udienza fissata per la discussione e decisione del rito abbreviato, allorquando la scelta per il rito a prova contratta ha ormai circoscritto il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione, escludendo qualsiasi novità adducibile dalle parti. 1.4. Correttamente, pertanto, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore ha respinto, con l'ordinanza del 28 novembre 2024, la richiesta di acquisizione delle investigazioni difensive, tardivamente proposta, e la Corte di appello non ha errato nell'aderire, motivatamente, alla soluzione prospettata dal primo giudice. 2. Quanto alle doglianze svolte sul merito della penale responsabilità, per i delitti contestati di usura ed estorsione, a fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le censure sollevate in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua 6 contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). Le censure svolte con i motivi proposti si risolvono pertanto nella mera riproposizione di argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione;
senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2.1. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che nella complessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizione del nucleo centrale del narrato, la persona offesa del delitto di usura è risultata assolutamente veridica, attendibile e logicamente riscontrata dalle tracce documentali rinvenute sull’agenda sequestrata all’imputato e, come tale, ben più che autosufficiente nel narrato ai fini del decidere. L’accertamento della responsabilità (reati di usura ed estorsione tentata) fonda quindi sulla perfetta autosufficienza dell’apporto narrativo offerto dalla persona offesa, senza che un’ipotesi alternativa, neppure prospettata, possa diversamente orientare la valutazione della fattispecie concreta. Del resto, in tema di generale attendibilità della persona offesa, sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno correttamente dato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione di 7 attendibilità di quanto dichiarato dall’offeso nel processo (così, in tema di valutazione di attendibilità del narrato proveniente dall’offeso, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; in senso conforme, , v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 275100, in motivazione). Le ragioni della inammissibilità dei motivi di ricorso involgono sia il profilo della materialità del fatto, che la consistenza dell’elemento psicologico di sostegno. La Corte territoriale ha infatti spiegato, molto chiaramente, che la pattuizione usuraria intervenne in forme specifiche e precise, con un calcolo della misura dei frutti civili (un sostanziale “noleggio” della somma di denaro da restituire, con pattuizione del prezzo mensile di tale “noleggio”) che appare immune da errori in diritto. Il che consente di ritenere coperto dal dolo generico l’accordo illecito. 2.2. Del pari è a dirsi per la motivazione offerta dalla Corte circa l’elemento psicologico atto a differenziare il reato di estorsione tentata da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, per chi pretende, con minaccia esplicita, il pagamento degli interessi usurari e della sorta capitale, trattandosi della richiesta dell’adempimento di obbligazione generata da negozio nullo per illiceità della causa (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, Rv. 277090; Sez. 2, n. 6918 del 25/01/2011, Rv. 249399; da ultimo v. Sez. 2, n. 30691 del 7/6/2023, n.m.). 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 ottobre 2025. Il consigliere estensore Il Presidente AS RO GI TR