Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2003, n. 5716
CASS
Sentenza 11 aprile 2003

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La citazione in giudizio di una società incorporata in altra è nulla, ai sensi degli artt. 163, terzo comma, n. 2, e 164 cod. proc. civ., per inesistenza della parte convenuta, poiché tale società, a seguito della fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2504 bis cod. civ., si estingue e la società incorporante ne assume i diritti e gli obblighi. La nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti è pur sempre succeduto un altro soggetto, non può considerarsi affetta da un vizio più grave di quello da cui è affetta la "vocatio" addirittura mancante della indicazione della parte processuale convenuta, che è, comunque, sanabile con la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si è riconosciuto come convenuto.

La fusione di società realizza una successione universale corrispondente alla successione universale "mortis causa" e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti (fusi o) incorporati. Ne consegue, in tema di azione revocatoria fallimentare, che, trattandosi di successione universale, questa concerne, al di là del letterale riferimento dell'art. 2504 bis cod. civ. ai diritti ed agli obblighi, tutte le situazioni giuridiche per loro natura trasmissibili e, quindi, anche le situazioni di scienza giuridicamente rilevanti, ivi compresa l'eventuale conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto, poi fallito, che ha effettuato un pagamento nel periodo sospetto.

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  • 1Danno da dequalificazione professionale va valutato in via equitativaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 giugno 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2003, n. 5716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5716
Data del deposito : 11 aprile 2003

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