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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1544/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR IM, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1124/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. DINIEGO TACITO IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 528/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per i motivi esposti in ricorso, La Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di diniego tacito formatosi in relazione all'istanza di rimborso, notificata a mezzo PEC in data 11.09.2020 e mai riscontrata, con la quale si chiedeva la ripetizione dell'Irap indebitamente e solo prudenzialmente versata in relazione all'annualità di imposta 2018 per un importo complessivo di Euro 2.953. L'Agenzia delle Entrate di Catania, con note depositate il 28/4/2025, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere (< direttamente desumibili nella banca dati dell'anagrafe tributaria riconosce il diritto al rimborso dell'Irap versata per l'anno di imposta 2018>>).
In data 18/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta al Giudice che provvedere come da dispositivo, con compensazione delle spese che risulta equa anche in ragione del complesso dibattito giuridico sviluppatosi in materia di debenza dell'Irap da parte dei professionisti (il ricorrente è un promotore finanziario).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 18/2/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR IM, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1124/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. DINIEGO TACITO IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 528/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per i motivi esposti in ricorso, La Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di diniego tacito formatosi in relazione all'istanza di rimborso, notificata a mezzo PEC in data 11.09.2020 e mai riscontrata, con la quale si chiedeva la ripetizione dell'Irap indebitamente e solo prudenzialmente versata in relazione all'annualità di imposta 2018 per un importo complessivo di Euro 2.953. L'Agenzia delle Entrate di Catania, con note depositate il 28/4/2025, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere (< direttamente desumibili nella banca dati dell'anagrafe tributaria riconosce il diritto al rimborso dell'Irap versata per l'anno di imposta 2018>>).
In data 18/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta al Giudice che provvedere come da dispositivo, con compensazione delle spese che risulta equa anche in ragione del complesso dibattito giuridico sviluppatosi in materia di debenza dell'Irap da parte dei professionisti (il ricorrente è un promotore finanziario).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 18/2/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)