CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19896 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VE SP CO DR nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale DI GI, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del settimo motivo di ricorso con assorbimento dell’ottavo motivo, e nel resto il rigetto del ricorso;
udita l’Avv. EVA QUATTRI, per la ricorrente, che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore Generale relativa all’accoglimento del settimo motivo di ricorso con assorbimento dell’ottavo, e riportandosi nel resto ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 22 settembre 2025 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 12 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la quale l’imputata RA UI LE EX era stata dichiarata colpevole dei reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali, riduceva la pena inflitta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19896 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 18/03/2026 2 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando otto motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. rassegnando che la sentenza di appello non era stata tradotta in lingua spagnola e che risultava dagli atti che l’imputata non conosceva la lingua italiana. Assumeva che tale omissione aveva cagionato una nullità a regime intermedio e che tale vizio prescindeva dall’onere della relativa da parte dell’imputata e dall’onere di allegazione di un concreto e attuale pregiudizio al diritto di difesa derivante da tale omissione. 2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. assumendo che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale era assolutamente necessaria ai fini della decisione, considerato che le persone offese avevano reso dichiarazioni fra loro divergenti in ordine alla dinamica dei fatti. 2.3. Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nonché omessa motivazione in relazione al giudizio di attendibilità delle due persone offese. 2.4. Con il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 628 cod. pen., assenza di motivazione e travisamento della prova, con particolare riferimento all’elemento soggettivo del delitto di rapina e alle dichiarazioni della persona offesa AM RE, che non aveva affermato, come ritenuto dai giudici di merito, che il gruppo degli aggressori aveva colpito il marito nel tentativo di strappargli la borsetta. 2.5. Con il quinto motivo deduceva violazione dell’art. 62, n. 4), cod. pen., assumendo che la motivazione resa in relazione al diniego della detta attenuante era assente ed illogica, poiché non aveva tenuto conto del fatto che alcuni dei beni oggetto della rapina erano stati restituiti. 2.6. Con il sesto motivo deduceva assenza di motivazione in relazione alla invocata circostanza attenuante di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale. 2.7. Con il settimo motivo deduceva violazione dell’art. 62-bis cod. pen. Lamentava che le circostanze attenuanti generiche erano state riconosciute con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti senza che la Corte di 3 merito avesse indicato le ragioni per le quali le dette attenuanti non erano state concesse con giudizio di prevalenza. 2.8. Con l’ottavo motivo deduceva violazione degli artt. 133 cod. pen. e 597, commi 3 e 4 cod. proc. pen. in relazione all’aumento di pena operato per la continuazione, avendo la Corte d’Appello applicato il medesimo aumento di pena (mese uno di reclusione ed euro 200,00 di multa) individuato dal giudice di primo grado, pur avendo concesso le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, essendo precluso l’esame degli ulteriori motivi atteso il suo carattere assorbente. La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha avuto modo di pronunciarsi di recente sul tema della traduzione della sentenza di primo grado all’imputato che non comprende la lingua italiana ed ha affermato il principio secondo il quale l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, [...], Rv. 288798 – 01). In motivazione, la Corte ha precisato che la sanzione della nullità a regime intermedio costituisce la risposta alla violazione dell’obbligo di traduzione delle sentenze nella fase del giudizio di cognizione e che “L’obbligo di traduzione riguarda, per inciso, anche le sentenze di appello”, considerato che “L'art. 1 della Direttiva 2010/64 ha chiarito, infatti, che il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali si applica dal momento in cui la persona è messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputata per un reato, «fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso» (ovvero «l'esaurimento delle procedure d'impugnazione», cfr. Corte giustizia, 15/10/2015, Covaci, § 58; e quindi «la decisione pronunciata in esito a qualsiasi impugnazione», cfr. Corte giustizia, 01/08/2022, TL, § 54)”. 4 Nel caso di specie risulta che l’imputata, nata in [...], non conosce la lingua italiana;
dalla consultazione del fascicolo processuale, al quale la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, risulta che, in sede di udienza di convalida, all’imputata, che aveva dichiarato di non conoscere la lingua italiana, veniva nominato un interprete e che l’ordinanza di applicazione della misura cautelare è stata tradotta in lingua spagnola al pari della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di giudizio immediato;
risulta inoltre che è stato nominato un interprete di lingua spagnola anche per l’udienza di celebrazione del richiesto giudizio abbreviato. Nondimeno, non risulta che la sentenza di appello sia stata tradotta in lingua spagnola. Tale inadempimento ha cagionato una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che è stata ritualmente eccepita con il ricorso per cassazione. 2. In applicazione del sopra richiamato principio, pertanto, la sentenza- documento impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano nella fase successiva alla deliberazione per la traduzione della stessa (Sez. 4, n. 4195 del 22/01/2026, Li, Rv. 289477-01). Dalla comunicazione alle parti dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di traduzione della sentenza-documento decorreranno nuovamente per le stesse i termini per l’impugnazione (cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 3, n. 41180 del 12/11/2025, [...], Rv. 288977-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza-documento impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano nella fase successiva alla deliberazione per la traduzione della stessa. Così deciso il 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LE AL RE EG
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale DI GI, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del settimo motivo di ricorso con assorbimento dell’ottavo motivo, e nel resto il rigetto del ricorso;
udita l’Avv. EVA QUATTRI, per la ricorrente, che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore Generale relativa all’accoglimento del settimo motivo di ricorso con assorbimento dell’ottavo, e riportandosi nel resto ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 22 settembre 2025 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 12 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la quale l’imputata RA UI LE EX era stata dichiarata colpevole dei reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali, riduceva la pena inflitta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19896 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 18/03/2026 2 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando otto motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. rassegnando che la sentenza di appello non era stata tradotta in lingua spagnola e che risultava dagli atti che l’imputata non conosceva la lingua italiana. Assumeva che tale omissione aveva cagionato una nullità a regime intermedio e che tale vizio prescindeva dall’onere della relativa da parte dell’imputata e dall’onere di allegazione di un concreto e attuale pregiudizio al diritto di difesa derivante da tale omissione. 2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. assumendo che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale era assolutamente necessaria ai fini della decisione, considerato che le persone offese avevano reso dichiarazioni fra loro divergenti in ordine alla dinamica dei fatti. 2.3. Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nonché omessa motivazione in relazione al giudizio di attendibilità delle due persone offese. 2.4. Con il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 628 cod. pen., assenza di motivazione e travisamento della prova, con particolare riferimento all’elemento soggettivo del delitto di rapina e alle dichiarazioni della persona offesa AM RE, che non aveva affermato, come ritenuto dai giudici di merito, che il gruppo degli aggressori aveva colpito il marito nel tentativo di strappargli la borsetta. 2.5. Con il quinto motivo deduceva violazione dell’art. 62, n. 4), cod. pen., assumendo che la motivazione resa in relazione al diniego della detta attenuante era assente ed illogica, poiché non aveva tenuto conto del fatto che alcuni dei beni oggetto della rapina erano stati restituiti. 2.6. Con il sesto motivo deduceva assenza di motivazione in relazione alla invocata circostanza attenuante di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale. 2.7. Con il settimo motivo deduceva violazione dell’art. 62-bis cod. pen. Lamentava che le circostanze attenuanti generiche erano state riconosciute con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti senza che la Corte di 3 merito avesse indicato le ragioni per le quali le dette attenuanti non erano state concesse con giudizio di prevalenza. 2.8. Con l’ottavo motivo deduceva violazione degli artt. 133 cod. pen. e 597, commi 3 e 4 cod. proc. pen. in relazione all’aumento di pena operato per la continuazione, avendo la Corte d’Appello applicato il medesimo aumento di pena (mese uno di reclusione ed euro 200,00 di multa) individuato dal giudice di primo grado, pur avendo concesso le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, essendo precluso l’esame degli ulteriori motivi atteso il suo carattere assorbente. La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha avuto modo di pronunciarsi di recente sul tema della traduzione della sentenza di primo grado all’imputato che non comprende la lingua italiana ed ha affermato il principio secondo il quale l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, [...], Rv. 288798 – 01). In motivazione, la Corte ha precisato che la sanzione della nullità a regime intermedio costituisce la risposta alla violazione dell’obbligo di traduzione delle sentenze nella fase del giudizio di cognizione e che “L’obbligo di traduzione riguarda, per inciso, anche le sentenze di appello”, considerato che “L'art. 1 della Direttiva 2010/64 ha chiarito, infatti, che il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali si applica dal momento in cui la persona è messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputata per un reato, «fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso» (ovvero «l'esaurimento delle procedure d'impugnazione», cfr. Corte giustizia, 15/10/2015, Covaci, § 58; e quindi «la decisione pronunciata in esito a qualsiasi impugnazione», cfr. Corte giustizia, 01/08/2022, TL, § 54)”. 4 Nel caso di specie risulta che l’imputata, nata in [...], non conosce la lingua italiana;
dalla consultazione del fascicolo processuale, al quale la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, risulta che, in sede di udienza di convalida, all’imputata, che aveva dichiarato di non conoscere la lingua italiana, veniva nominato un interprete e che l’ordinanza di applicazione della misura cautelare è stata tradotta in lingua spagnola al pari della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di giudizio immediato;
risulta inoltre che è stato nominato un interprete di lingua spagnola anche per l’udienza di celebrazione del richiesto giudizio abbreviato. Nondimeno, non risulta che la sentenza di appello sia stata tradotta in lingua spagnola. Tale inadempimento ha cagionato una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che è stata ritualmente eccepita con il ricorso per cassazione. 2. In applicazione del sopra richiamato principio, pertanto, la sentenza- documento impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano nella fase successiva alla deliberazione per la traduzione della stessa (Sez. 4, n. 4195 del 22/01/2026, Li, Rv. 289477-01). Dalla comunicazione alle parti dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di traduzione della sentenza-documento decorreranno nuovamente per le stesse i termini per l’impugnazione (cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 3, n. 41180 del 12/11/2025, [...], Rv. 288977-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza-documento impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano nella fase successiva alla deliberazione per la traduzione della stessa. Così deciso il 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LE AL RE EG