Sentenza 16 novembre 2017
Massime • 1
In tema di intestazione fittizia ex art. 12-quinquies della legge 8 luglio 1992, n. 356, ai fini della configurazione del reato, una volta realizzata la condotta fraudolenta, è sufficiente che sia dimostrata l'intenzione dell'autore di aver agito al fine di agevolare la commissione del successivo delitto di riciclaggio, la cui mancata realizzazione non incide sulla struttura del delitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2017, n. 54951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54951 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2017 |
Testo completo
5495 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 16/11/2017 GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente - Sent. n. sez. 2677 - 2017 - LUCIANO IMPERIALI SERGIO DI PAOLA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N.4413/2017 MARIA DANIELA BORSELLINO PIERLUIGI CIANFROCCA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NZ PI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/02/2016 della Corte d'Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 11/02/2016, confermava la declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 12 quinquies I. 356/92 pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 31/03/2014, nei confronti di DI NZ PI.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge da parte della sentenza impugnata per avere dichiarato l'estinzione del delitto contestato al Di IN, pur avendo nella stessa sentenza assolto, con la formula più ampia perché il fatto non sussiste, i coimputati che dovevano rispondere del delitto di riciclaggio, cui sarebbe stata finalizzata l'intestazione fraudolenta posta in essere dal Di IN. Riteneva il ricorrente che, in ragione dell'accertamento divenuto definitivo sull'insussistenza del delitto di riciclaggio, doveva ritenersi evidente la prova dell'insussistenza del delitto contestato al Di IN, dovendosi quindi assolvere l'imputato applicando la regola fissata dall'art. 129, 2 comma, cod. proc. pen. Al contrario, la sentenza impugnata aveva ritenuto che la pronuncia assolutoria, essendo fondata sul negativo accertamento circa la piena e certa idoneità degli elementi emersi in dibattimento, non poteva influire anche sulla valutazione dell'evidente insussistenza del fatto relativo all'intestazione fraudolenta, affermazioni che dovevano ritenersi in contrasto con il disposto normativo, 3. Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
3.1. Va osservato, in linea di astratta valutazione della questione posta dal ricorrente, che il rapporto tra l'intestazione fraudolenta realizzata al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti indicati dalla norma incriminatrice (artt. 648 bis, 648 ter cod. pen.) e la verifica giudiziale sull'effettiva realizzazione del o dei reati per i quali sia stata posta in essere la fraudolenta intestazione di beni o denaro, ordinariamente non incide sulla sussistenza del delitto di intestazione fraudolenta, fatta eccezione per l'accertamento del requisito psicologico richiesto dalla norma incriminatrice che si atteggia quale dolo specifico.
3.2. In altri termini, una volta che sia stato dimostrato e provato che l'autore dell'intestazione fraudolenta del denaro o dei beni abbia agito con la finalità di agevolare la commissione del successivo delitto di riciclaggio del denaro o dei beni, nella ragionevole previsione della possibilità di realizzare l'operazione economica utile per effettuare appunto il riciclaggio, la mancata realizzazione della condotta di reato successiva è circostanza che non incide sulla struttura del delitto escludendone la rilevanza penale;
solo ove dagli atti del giudizio emerga che la volontà di colui che abbia provveduto ad intestare fittiziamente beni o denaro era diretta a finalità diverse da quelle indicate dalla norma, ovvero che l'operazione economica programmata e considerata dall'agente sarebbe stata certamente inidonea a raggiungere il risultato del riciclaggio di quei beni, l'insussistenza del fatto ipotizzato come condotta di riciclaggio potrebbe riverberare i suoi effetti, facendo venir meno l'ipotesi di reato dell'intestazione fraudolenta.
3.3. Nella specie, nessuna delle due evenienze risulta realizzata;
al contrario, come puntualmente motivato dalla sentenza d'appello, pur nel difetto di prove idonee ad affermare la responsabilità dei soggetti cui era stato ascritto il delitto di riciclaggio, l'operazione economica realizzata era con evidenza diretta a consentire il passaggio di risorse finanziarie dalle casse della società del gruppo riferibile al Di IN, attraverso l'operazione immobiliare che vedeva il coinvolgimento di un istituto di credito, in altre società del suo gruppo che avrebbero poi ceduto i crediti vantati verso le società del Di IN all'istituto 2 di credito, così facendo transitare il denaro dalle casse della società all'istituto di credito e realizzando la sostituzione del denaro con quello ottenuto attraverso il trasferimento immobiliare.
4. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/11/2017 Il Consigliere Estensore [I Presidente SergioSergio Paola Giovanni Diotallevi tollai DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE • 7 DIC. 2017- CANCELLIERE Claudia Planell L A C N E 3