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Sentenza 31 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/12/2024, n. 47632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47632 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da D'AN CO, nato a [...] il [...], AP LL, nato ad [...] il [...], avverso l'ordinanza del 29/05/2024 del Tribunale del riesame di Roma;
udita la relazione svolta dal consi g liere Giovanni Giorg ianni;
letta la req uisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47632 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 05/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29 maggio 2024, depositata il 25 giugno 2024, il Tribunale di Roma, Sezione per il Riesame, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei ricorrenti in relazione al reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 1) della provvisoria incolpazione, poiché ritenuti responsabili di essersi associati tra loro allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 di acquisto, trasporto, commercio, cessione, vendita ed illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, destinate ad essere smerciate nei territori di Tivoli, Guidonia Montecelio, Villanova di Guidonia, Villa Adriana di Tivoli e Vicovaro;
nonché in relazione a vari reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente ad essi rispettivamente contestati nelle provvisorie incolpazioni. 2. Avverso l'indicata ordinanza, CO D'AN e LL AP, a mezzo del comune difensore di fiducia, avvocato Stefano Saccucci, propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi sostanzialmente sovrapponibili. 2.1 Con il primo motivo deducono mancanza della motivazione e contraddittorietà della stessa ove apparentemente presente e violazione dei criteri legali di valutazione della prova cautelare (artt. 125, 192 e 173 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309/1990 in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). Premette la difesa dei ricorrenti che il G.I.P. di Roma ha rigettato la domanda cautelare per due ordini di ragioni, la riscontrata assenza di elementi dimostrativi la sussistenza di una fattispecie associativa e la riscontata assenza di concrete ed attuali esigenze di cautela. L'ordinanza impugnata del Tribunale di Roma è, ad avviso dei ricorrenti, sostanzialmente priva di motivazione, ancorando la sussistenza del vincolo associativo alla reiterazione delle ipotizzate cessioni, per vero assolutamente contenute, senza illustrare quali fossero i concreti tratti che consentirebbero di ricavare i necessari tratti di stabilità dei rapporti di fornitura/acquisto, idonei a garantire l'operatività dell'associazione ed a disvelare natura e consistenza del vincolo associativo. Il Tribunale, infatti, si è limitato a passare in rassegna le cessioni operate dal AP allo ON (capi 4 e 14), i rapporti tra AP e D'AN (capi 14 e 17) ed i rapporti tra AP e AB (capi 7, 8, 9 e 22), mentre invece la qualificazione dei rapporti tra AP e ON non può sostituirsi alla dimostrazione di un rapporto in termini associativi non essendo indicate specifiche ed inequivocabili connotazioni in tal senso ed a fortiori per non essere stata 2 y f acquisita la prova di una pur rudimentale e minima organizzazione, con ripartizione dei ruoli, sempre pronta ad operare e non solo nel momento delle singole cessioni. Il Tribunale è rimasto assolutamente assertivo sulle modalità di condotta standardizzate e sulla predefinita ripartizione dei ruoli, mentre è rimasto inesplorato il profilo della ritenuta indeterminatezza della serie dei reati del gruppo. La difesa osserva come lo ON si sia approvvigionato di sostanze da altri fornitori e come, dopo l'aprile 2019, non abbia avuto alcun contatto o rapporto con il AP, segno inequivocabile di forniture ricevute da altri soggetti. Analogamente per il AB, il quale risulta essersi approvvigionato ora dal Guttà in concorso con il De LA, ora da altri soggetti, evidentemente rimasti ignoti. Ed è proprio la disinvoltura nel mutamento dei canali di approvvigionamento da parte din ON e AB che, ad avviso dei ricorrenti, mal si concilia con-it ritenuto.. e presuntq affectio societatis. Quanto all'elemento soggettivo della ritenuta partecipazione, la ritenuta disponibilità del AP a farsi carico delle spese legali degli associati tratti in arresto nell'esercizio dell'attività di spaccio viene in considerazione per la sola figura del AB e, peraltro, il Tribunale non si cura di spiegare quali siano le ragioni in forza delle quali il riferimento all'avvocato, in una conversazione del 10 settembre 2019, sia necessariamente da intendersi in relazione all'arresto subito dal AB il 20 febbraio 2019. Tanto che, con riferimento al D'AN, il AP si limita a suggerire a costui il nominativo di un difensore, senza poi interessarsi della vicenda, allorchè D'AN dimentica di contattare il legale, e senza che il mancato adeguamento del D'AN al consiglio ricevuto abbia avuto alcuna rilevanza, circostanza questa che i ricorrenti ritengono del tutto incompatibile con il contesto associativo. Quanto alla messa a disposizione, da parte del AP, di una vettura in favore di PO IO, osservano i ricorrenti che l'esame delle informazioni disponibili non consente di ricavare il pur minimo elemento dimostrativo dell'assunto del Tribunale secondo cui la vettura presa a noleggio dal PO dal concessionario Neri sia stata messa a disposizione dal AP. Quanto alla custodia dello stupefacente del AP della quale era investito il D'AN, la difesa dei ricorrenti osserva che in atti si riscontra una sola conversazione che dà conto di tale evenienza e dalla quale neanche può trarsi argomento per ritenere un contesto associativo. 2.2 Con il secondo motivo la difesa deduce violazione dei criteri legali di valutazione delle esigenze cautelari, mancanza della motivazione e manifesta contraddittorietà della stessa ove apparentemente presente (artt. 125, 274, 275, 275-bis, 292 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). 3 Ar Lamenta la difesa dei ricorrenti come il Tribunale ravvisi le esigenze di cautela sociale sulla base di condotte risalenti al 2019 e ritenendo che il vincolo associativo da allora non si sia dissolto. Osserva in contrario la difesa come non possano porsi a sostegno della valutazione dell'attualità e della concretezza del pericolo condotte risalenti al più tardi al 18 luglio 2019 (data di arresto del D'AN) e al 22 settembre 2019 (data di arresto del AP), tanto più che la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è qualificata unicamente dai reati fine e risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. 1. In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 4 Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame, rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti dei ricorrenti, non presta il fianco a censure di irragionevolezza e di omessa motivazione. 2. Il Tribunale risulta aver adeguatamente analizzato gli elementi indiziari e, con motivazione assolutamente logica, aver ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti in ordine ai reati a costoro contestati, ribaltando il provvedimento reiettivo del Giudice per le indagini preliminari. 2.1 Diversamente dalle censure mosse nel primo motivo di ricorso, il Tribunale cautelare si è conformato a principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui la prova del vincolo può essere desunta dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312). E' stato altresì conseguentemente affermato, quanto ai profili probatori, che la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico .,..,, che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati 5 rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610). Coerentemente con detti principi, il Tribunale del riesame muove proprio dall'esame della pluralità dei reati-fine commessi e delle modalità di realizzazione per dedurre l'esistenza di un sodalizio dedito al commercio di varie tipologie di sostanza stupefacente, anche di significativo ammontare, con ripartizione dei ruoli e con supremazia del ricorrente NI AP sugli altri sodali, prendendo in esame in particolare i rapporti tra il AP a EL ON, laddove AP viene definito dal secondo come l'abituale suo fornitore di sostanza drogante;
i rapporti tra AP e CO D'AN, laddove il primo si era avvalso dell'abitazione del secondo per la custodia dello stupefacente, per poi ricevere indicazioni dallo stesso D'NN di un diverso luogo di custodia, individuato in un immobile sito nel centro storico di Vicovaro, proprietà di PA CC;
i rapporti tra AP e NI AB, dedito quest'ultimo a funzioni di pusher;
per poi mettere in risalto le azioni poste in essere contestualmente da AP, D'AN e AB nel recupero delle somme dovute dagli acquirenti, facendo riferimento ai tentativi di rintraccio effettuati dai tre nei confronti del debitore TE NI, poi effettivamente rintracciato da AP e AB e da costoro pesantemente minacciato di morte, elemento quest'ultimo sottolineato dai giudici della cautela come sintomatico del rapporto di reciproca solidarietà intercorrente tra i membri del sodalizio. 2.2 La mera assertività sulle modalità di condotta standardizzate e sulla predefinita ripartizione dei ruoli, censurata dai ricorrenti, è dunque smentita dai giudici cautelari, anche laddove mettono in evidenza di come il compendio intercettativo dia conto dell'inserimento nel sodalizio del pucher IO IO PO, in precedenza aggregato ad altro gruppo capeggiato dai fratelli UC. 2.3 Allo stesso modo, è smentita la critica sull'esistenza del vincolo associativo e dell'affectio societatis, sottolineando il Tribunale cautelare il sostegno economico del AP in occasione dell'arresto del AB;
tanto in linea con l'affermazione di questa Corte di legittimità secondo cui la prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso può essere desunta anche dall'accertamento dell'assistenza legale fornita ad un partecipe e dell'aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell'intera consorteria e non solo della persona assistita (Sez. 3, n. 12705 del 15/02/2019, Bilello, Rv. 275478, dove è stato precisato che, al fine del consolidamento dell'organizzazione criminale, assume una importanza vitale la circostanza che l'associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati). 2.4 Proprio sulla critica in ordine alla mancata acquisizione della prova di una pur rudimentale e minima organizzazione, con ripartizione dei ruoli, è stato invece 6 precisato, nell'ordinanza impugnata, come il AP rivestisse una funzione di supremazia, organizzando e finanziando gli approvvigionamenti di sostanza stupefacente, intrattenendo i rapporti con i fornitori, organizzando le spedizioni per il recupero dei crediti, esternando propositi vendicativi, anche con l'utilizzo di armi, nei confronti di chi avesse osato denunciarlo, sostenendo le spese degli associati in caso di arresto o suggerendo il legale cui rivolgersi in caso di indagini rivolte nei confronti di un sodale;
D'AN, invece, aveva il compito di custodire lo stupefacente, mettendo a disposizione del sodalizio il suo appartamento, poi personalmente attivandosi per reperire altro luogo idoneo all'occultamento, nonché proponendo nuovi canali di approvvigionamento di sostanza stupefacente ed anche l'organizzazione del viaggio a ciò necessario, infine mettendo a disposizione del gruppo anche la particolare inclinazione all'uso della violenza, nel recupero, anche con modalità estorsive, delle somme dovute dagli acquirenti, o nell'ambito di spedizioni punitive nei confronti di chi segnalasse alle forze dell'ordine i luoghi di custodia dello stupefacente. La ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, dei quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, che non può trovare ingresso in questa sede, senza neanche confrontarsi integralmente con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. 3. Sono anche infondate le doglianze sul difetto di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, dovendosi ricordare che, in ordine alla questione relativa alla rilevanza del tempo decorso dai fatti contestati sulla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, nei casi in cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sono ravvisabili nella giurisprudenza di legittimità due indirizzi ermeneutici. Secondo un primo orientamento, richiamato dalla ordinanza impugnata, il "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati), ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Si afferma, infatti, che detta presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen. cosicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione in esame fa ritenere sussistente i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile, tuttavia, dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, ove non accompagnata da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (cfr. Sez. 2, n. 6592 de! 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 5, 7 n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004). Altro orientamento ritiene, invece, che, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, kv. 274861). Si è, infatti, affermato che la presunzione menzionata - in particolare nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura non permanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggetto di contestazione di fatto "chiusa", perché corredata dall'indicazione del momento di cessazione della condotta partecipativa - tende ad affievolirsi, quando un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare. Tale soluzione ermeneutica appare coerente con la stessa struttura del reato associativo e, in particolare, con le connotazioni "dinamiche" proprie della condotta di partecipazione. Va, infatti, considerato che secondo il consolidato principio di diritto, più volte affermato anche dalle Sezioni Unite, il contributo all'attualità della vita associativa ed alla realizzazione dei fini che la stessa si propone non può risolversi in una semplice adesione di tipo ideologico, che sicuramente rileva sul piano psicologico, ma deve, comunque, concretarsi in una condotta partecipativa, anche di rilievo non particolarmente incisivo e, come tale, sostituibile, che sia funzionale alla realizzazione degli scopi illeciti della compagine e dimostrativa di una attualità dell'inserimento in essa dell'indagato e, quindi, della permanenza del delitto associativo non solo sul versante oggettivo della struttura associativa in sé considerata, ma anche su quello soggettivo della personale adesione ad essa del singolo indagato. Si tratta, dunque, più che di un mero "status" di appartenenza, di un ruolo dinamico e funzionale, connotato dallo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Marinino, Rv. 231670). A fronte di siffatta connotazione della condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere quale quella in contestazione e della natura permanente di tale reato, il tempo intercorso tra i fatti contestati e 8 l'emissione della misura cautelare, in mancanza di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, deve poter rilevare quale fattore sintomatico della inattualità del vincolo associativo o della sua definitiva dissoluzione, dovendosi, peraltro, escludere la necessità che il recesso dell'associato assuma le forme di una dissociazione espressa, coincidente con l'inizio della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria. Come ben evidenzia Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527, i due orientamenti, in realtà, non si pongono in contrapposizione e ben possono compendiarsi nel condivisibile díctum secondo cui, in tema di misure coercitive„ quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza;
ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434 - 01; conf. Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576 - 01 secondo cui per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari;
Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670 - 01 secondo cui, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta - rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo - da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine, e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., risultando quindi inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo). Peraltro, deve anche essere ricordato il consolidato orientamento che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del 9 medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art., 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01). 4. Alla stregua di tali premesse, deve rilevarsi che anche nel giudizio sulle esigenze di cautela sociale formulato dal Tribunaie del riesame, rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti dei ricorrenti, non è dato rilevare di irragionevolezza e di omessa motivazione. 5. Il Tribunale cautelare, nel ribaltare il provvedimento del G.I.P. che aveva ritenuto insussistenti le esigenze cautelari in ragione del lasso temporale decorso, richiama la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, soffermandosi sulla spiccata determinazione delittuosa rivelata dai correi, avendo il sodalizio continuato ad operare anche a seguito dei sequestri di stupefacente e degli intervenuti arresti di alcuni dei suoi componenti, tanto che il AP, a seguito degli interventi di polizia, aveva aumentato le precauzioni e le accortezze adottate nell'esercizio dell'attività di spaccio, indicative di una esperienza almeno ventennale nel settore del narcotraffico. 5.1 Quanto alla posizione di AP, il Tribunale del riesame ha messo in risalto come costui, a seguito degli interventi di polizia, aveva aumentato le precauzioni e le accortezze adottate nell'esercizio dell'attività di spaccio, indicative di una esperienza almeno ventennale nel settore del narcotraffico. E, durante la detenzione carceraria seguita al suo arresto, aveva esortato la moglie a non parlare per telefono con i correi per il timore che le conversazioni potessero essere intercettate, ma a riscuotere comunque il denaro che gli era dovuto dall'acquirente per la cessione di stupefacente in conseguenza della quale era stato arrestato. Il Tribunale mette anche in risalto la personalità violenta del AP, palesatasi nei confronti dei debitori del sodalizio, nei confronti di coloro che avrebbero collaborato con le forze dell'ordine e nei confronti financo delle forze dell'ordine stesse, esprimendo violente minacce nei confronti dei 'militari che stavano svolgendo indagini a suo carico e manifestando anche l'intenzione e la capacità di procurarsi armi clandestine. A fronte di tale motivazione, la censura della cessata operatività del sodalizio già nel corso dell'anno 2019 anche in considerazione del fatto che la fattispecie 10 associativa era qualificata unicamente dai reati fine, non coglie nel segno, avuto riguardo, al contrario, alla totale dedizione del ricorrente alla programmazione ed all'attuazione dell'attività di spaccio, messa adeguatamente in risalto dal Tribunale cautelare, nonché alla violenta personalità del AP collegata dai giudici cautelari alla condotta estorsiva contestatagli e alla manifestata disponibilità di armi tale da descrivere una personalità criminale allarmante. 5.2 Quanto alla posizione di CO D'AN, il Tribunale cautelare mette in risalto il pervicace apporto criminoso di costui, proponendo il riavvio dell'attività di spaccio dopo la pausa estiva, proponendo un nuovo luogo di deposito e nuovi collaboratori per il trasporto e lo spaccio di stupefacente, mettendo anche a disposizione i propri veicoli. I giudici della cautela ne mettono in evidenza la particolare personalità votata al crimine, rivelando anche un'indole violenta condividendo con AP propositi vendicativi nei confronti delle forze dell'ordine e manifestando la volontà di impartire una violenta lezione ai debitori morosi del sodalizio, nonché l'esistenza di un precedente penale specifico grave seppur risalente. I principi richiamati e l'esposto argomentare dei giudici della cautela smentiscono le osservazioni difensive secondo cui sarebbe intervenuta la dissoluzione del vincolo associativo: il Tribunale del riesame, infatti, muovendo dalla premessa della duplice presunzione caratterizzante il reato associativo contestato, sulla base degli argomenti suesposti, perviene alla logica conclusione che il mero dato temporale è in sé neutro, non riscontrandosi nel caso in esame elementi idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità, non essendo il ricorrente dedito ad alcuna attività lavorativa ed avendo continuato imperturbabilmente a delinquere senza mostrare alcuna resipiscenza. 5.3 II provvedimento impugnato appare, infine, sufficientemente motivato anche sotto il profilo della adeguatezza della misura applicata, collegata alla assoluta spregiudicatezza ed incapacità di autocontenimento dimostrata dai ricorrenti, allorchè avevano avuto notizia delle indagini in corso ed erano anche stati personalmente attinti da misure contenitive a carattere domiciliare, in grado di operare anche attraverso terze persone disposte ad agire per loro conto;
circostanze quelle esposte tali da rendere altamente prevedibile la inidoneità della custodia domiciliare a scongiurare il pericolo di reiterazione criminosa. Ed in particolare, relativamente alla motivazione dell'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, deve essere ricordato il principio - condiviso dal Collegio - secondo cui il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di 11 impiego ai uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 41112 del 13/09/2024, Mallardo;
Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762, secondo cui deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sull'assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico). D'altra parte, l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato, sottoposto a misura coercitiva, in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli Adelaide, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093). 6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti nell'interesse dei ricorrenti devono essere rigettati, con conseguente condNN dei ricorrenti stessi, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condNN i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
udita la relazione svolta dal consi g liere Giovanni Giorg ianni;
letta la req uisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47632 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 05/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29 maggio 2024, depositata il 25 giugno 2024, il Tribunale di Roma, Sezione per il Riesame, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei ricorrenti in relazione al reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 1) della provvisoria incolpazione, poiché ritenuti responsabili di essersi associati tra loro allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 di acquisto, trasporto, commercio, cessione, vendita ed illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, destinate ad essere smerciate nei territori di Tivoli, Guidonia Montecelio, Villanova di Guidonia, Villa Adriana di Tivoli e Vicovaro;
nonché in relazione a vari reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente ad essi rispettivamente contestati nelle provvisorie incolpazioni. 2. Avverso l'indicata ordinanza, CO D'AN e LL AP, a mezzo del comune difensore di fiducia, avvocato Stefano Saccucci, propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi sostanzialmente sovrapponibili. 2.1 Con il primo motivo deducono mancanza della motivazione e contraddittorietà della stessa ove apparentemente presente e violazione dei criteri legali di valutazione della prova cautelare (artt. 125, 192 e 173 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309/1990 in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). Premette la difesa dei ricorrenti che il G.I.P. di Roma ha rigettato la domanda cautelare per due ordini di ragioni, la riscontrata assenza di elementi dimostrativi la sussistenza di una fattispecie associativa e la riscontata assenza di concrete ed attuali esigenze di cautela. L'ordinanza impugnata del Tribunale di Roma è, ad avviso dei ricorrenti, sostanzialmente priva di motivazione, ancorando la sussistenza del vincolo associativo alla reiterazione delle ipotizzate cessioni, per vero assolutamente contenute, senza illustrare quali fossero i concreti tratti che consentirebbero di ricavare i necessari tratti di stabilità dei rapporti di fornitura/acquisto, idonei a garantire l'operatività dell'associazione ed a disvelare natura e consistenza del vincolo associativo. Il Tribunale, infatti, si è limitato a passare in rassegna le cessioni operate dal AP allo ON (capi 4 e 14), i rapporti tra AP e D'AN (capi 14 e 17) ed i rapporti tra AP e AB (capi 7, 8, 9 e 22), mentre invece la qualificazione dei rapporti tra AP e ON non può sostituirsi alla dimostrazione di un rapporto in termini associativi non essendo indicate specifiche ed inequivocabili connotazioni in tal senso ed a fortiori per non essere stata 2 y f acquisita la prova di una pur rudimentale e minima organizzazione, con ripartizione dei ruoli, sempre pronta ad operare e non solo nel momento delle singole cessioni. Il Tribunale è rimasto assolutamente assertivo sulle modalità di condotta standardizzate e sulla predefinita ripartizione dei ruoli, mentre è rimasto inesplorato il profilo della ritenuta indeterminatezza della serie dei reati del gruppo. La difesa osserva come lo ON si sia approvvigionato di sostanze da altri fornitori e come, dopo l'aprile 2019, non abbia avuto alcun contatto o rapporto con il AP, segno inequivocabile di forniture ricevute da altri soggetti. Analogamente per il AB, il quale risulta essersi approvvigionato ora dal Guttà in concorso con il De LA, ora da altri soggetti, evidentemente rimasti ignoti. Ed è proprio la disinvoltura nel mutamento dei canali di approvvigionamento da parte din ON e AB che, ad avviso dei ricorrenti, mal si concilia con-it ritenuto.. e presuntq affectio societatis. Quanto all'elemento soggettivo della ritenuta partecipazione, la ritenuta disponibilità del AP a farsi carico delle spese legali degli associati tratti in arresto nell'esercizio dell'attività di spaccio viene in considerazione per la sola figura del AB e, peraltro, il Tribunale non si cura di spiegare quali siano le ragioni in forza delle quali il riferimento all'avvocato, in una conversazione del 10 settembre 2019, sia necessariamente da intendersi in relazione all'arresto subito dal AB il 20 febbraio 2019. Tanto che, con riferimento al D'AN, il AP si limita a suggerire a costui il nominativo di un difensore, senza poi interessarsi della vicenda, allorchè D'AN dimentica di contattare il legale, e senza che il mancato adeguamento del D'AN al consiglio ricevuto abbia avuto alcuna rilevanza, circostanza questa che i ricorrenti ritengono del tutto incompatibile con il contesto associativo. Quanto alla messa a disposizione, da parte del AP, di una vettura in favore di PO IO, osservano i ricorrenti che l'esame delle informazioni disponibili non consente di ricavare il pur minimo elemento dimostrativo dell'assunto del Tribunale secondo cui la vettura presa a noleggio dal PO dal concessionario Neri sia stata messa a disposizione dal AP. Quanto alla custodia dello stupefacente del AP della quale era investito il D'AN, la difesa dei ricorrenti osserva che in atti si riscontra una sola conversazione che dà conto di tale evenienza e dalla quale neanche può trarsi argomento per ritenere un contesto associativo. 2.2 Con il secondo motivo la difesa deduce violazione dei criteri legali di valutazione delle esigenze cautelari, mancanza della motivazione e manifesta contraddittorietà della stessa ove apparentemente presente (artt. 125, 274, 275, 275-bis, 292 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). 3 Ar Lamenta la difesa dei ricorrenti come il Tribunale ravvisi le esigenze di cautela sociale sulla base di condotte risalenti al 2019 e ritenendo che il vincolo associativo da allora non si sia dissolto. Osserva in contrario la difesa come non possano porsi a sostegno della valutazione dell'attualità e della concretezza del pericolo condotte risalenti al più tardi al 18 luglio 2019 (data di arresto del D'AN) e al 22 settembre 2019 (data di arresto del AP), tanto più che la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è qualificata unicamente dai reati fine e risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. 1. In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 4 Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame, rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti dei ricorrenti, non presta il fianco a censure di irragionevolezza e di omessa motivazione. 2. Il Tribunale risulta aver adeguatamente analizzato gli elementi indiziari e, con motivazione assolutamente logica, aver ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti in ordine ai reati a costoro contestati, ribaltando il provvedimento reiettivo del Giudice per le indagini preliminari. 2.1 Diversamente dalle censure mosse nel primo motivo di ricorso, il Tribunale cautelare si è conformato a principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui la prova del vincolo può essere desunta dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312). E' stato altresì conseguentemente affermato, quanto ai profili probatori, che la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico .,..,, che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati 5 rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610). Coerentemente con detti principi, il Tribunale del riesame muove proprio dall'esame della pluralità dei reati-fine commessi e delle modalità di realizzazione per dedurre l'esistenza di un sodalizio dedito al commercio di varie tipologie di sostanza stupefacente, anche di significativo ammontare, con ripartizione dei ruoli e con supremazia del ricorrente NI AP sugli altri sodali, prendendo in esame in particolare i rapporti tra il AP a EL ON, laddove AP viene definito dal secondo come l'abituale suo fornitore di sostanza drogante;
i rapporti tra AP e CO D'AN, laddove il primo si era avvalso dell'abitazione del secondo per la custodia dello stupefacente, per poi ricevere indicazioni dallo stesso D'NN di un diverso luogo di custodia, individuato in un immobile sito nel centro storico di Vicovaro, proprietà di PA CC;
i rapporti tra AP e NI AB, dedito quest'ultimo a funzioni di pusher;
per poi mettere in risalto le azioni poste in essere contestualmente da AP, D'AN e AB nel recupero delle somme dovute dagli acquirenti, facendo riferimento ai tentativi di rintraccio effettuati dai tre nei confronti del debitore TE NI, poi effettivamente rintracciato da AP e AB e da costoro pesantemente minacciato di morte, elemento quest'ultimo sottolineato dai giudici della cautela come sintomatico del rapporto di reciproca solidarietà intercorrente tra i membri del sodalizio. 2.2 La mera assertività sulle modalità di condotta standardizzate e sulla predefinita ripartizione dei ruoli, censurata dai ricorrenti, è dunque smentita dai giudici cautelari, anche laddove mettono in evidenza di come il compendio intercettativo dia conto dell'inserimento nel sodalizio del pucher IO IO PO, in precedenza aggregato ad altro gruppo capeggiato dai fratelli UC. 2.3 Allo stesso modo, è smentita la critica sull'esistenza del vincolo associativo e dell'affectio societatis, sottolineando il Tribunale cautelare il sostegno economico del AP in occasione dell'arresto del AB;
tanto in linea con l'affermazione di questa Corte di legittimità secondo cui la prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso può essere desunta anche dall'accertamento dell'assistenza legale fornita ad un partecipe e dell'aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell'intera consorteria e non solo della persona assistita (Sez. 3, n. 12705 del 15/02/2019, Bilello, Rv. 275478, dove è stato precisato che, al fine del consolidamento dell'organizzazione criminale, assume una importanza vitale la circostanza che l'associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati). 2.4 Proprio sulla critica in ordine alla mancata acquisizione della prova di una pur rudimentale e minima organizzazione, con ripartizione dei ruoli, è stato invece 6 precisato, nell'ordinanza impugnata, come il AP rivestisse una funzione di supremazia, organizzando e finanziando gli approvvigionamenti di sostanza stupefacente, intrattenendo i rapporti con i fornitori, organizzando le spedizioni per il recupero dei crediti, esternando propositi vendicativi, anche con l'utilizzo di armi, nei confronti di chi avesse osato denunciarlo, sostenendo le spese degli associati in caso di arresto o suggerendo il legale cui rivolgersi in caso di indagini rivolte nei confronti di un sodale;
D'AN, invece, aveva il compito di custodire lo stupefacente, mettendo a disposizione del sodalizio il suo appartamento, poi personalmente attivandosi per reperire altro luogo idoneo all'occultamento, nonché proponendo nuovi canali di approvvigionamento di sostanza stupefacente ed anche l'organizzazione del viaggio a ciò necessario, infine mettendo a disposizione del gruppo anche la particolare inclinazione all'uso della violenza, nel recupero, anche con modalità estorsive, delle somme dovute dagli acquirenti, o nell'ambito di spedizioni punitive nei confronti di chi segnalasse alle forze dell'ordine i luoghi di custodia dello stupefacente. La ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, dei quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, che non può trovare ingresso in questa sede, senza neanche confrontarsi integralmente con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. 3. Sono anche infondate le doglianze sul difetto di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, dovendosi ricordare che, in ordine alla questione relativa alla rilevanza del tempo decorso dai fatti contestati sulla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, nei casi in cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sono ravvisabili nella giurisprudenza di legittimità due indirizzi ermeneutici. Secondo un primo orientamento, richiamato dalla ordinanza impugnata, il "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati), ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Si afferma, infatti, che detta presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen. cosicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione in esame fa ritenere sussistente i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile, tuttavia, dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, ove non accompagnata da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (cfr. Sez. 2, n. 6592 de! 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 5, 7 n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004). Altro orientamento ritiene, invece, che, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, kv. 274861). Si è, infatti, affermato che la presunzione menzionata - in particolare nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura non permanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggetto di contestazione di fatto "chiusa", perché corredata dall'indicazione del momento di cessazione della condotta partecipativa - tende ad affievolirsi, quando un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare. Tale soluzione ermeneutica appare coerente con la stessa struttura del reato associativo e, in particolare, con le connotazioni "dinamiche" proprie della condotta di partecipazione. Va, infatti, considerato che secondo il consolidato principio di diritto, più volte affermato anche dalle Sezioni Unite, il contributo all'attualità della vita associativa ed alla realizzazione dei fini che la stessa si propone non può risolversi in una semplice adesione di tipo ideologico, che sicuramente rileva sul piano psicologico, ma deve, comunque, concretarsi in una condotta partecipativa, anche di rilievo non particolarmente incisivo e, come tale, sostituibile, che sia funzionale alla realizzazione degli scopi illeciti della compagine e dimostrativa di una attualità dell'inserimento in essa dell'indagato e, quindi, della permanenza del delitto associativo non solo sul versante oggettivo della struttura associativa in sé considerata, ma anche su quello soggettivo della personale adesione ad essa del singolo indagato. Si tratta, dunque, più che di un mero "status" di appartenenza, di un ruolo dinamico e funzionale, connotato dallo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Marinino, Rv. 231670). A fronte di siffatta connotazione della condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere quale quella in contestazione e della natura permanente di tale reato, il tempo intercorso tra i fatti contestati e 8 l'emissione della misura cautelare, in mancanza di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, deve poter rilevare quale fattore sintomatico della inattualità del vincolo associativo o della sua definitiva dissoluzione, dovendosi, peraltro, escludere la necessità che il recesso dell'associato assuma le forme di una dissociazione espressa, coincidente con l'inizio della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria. Come ben evidenzia Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527, i due orientamenti, in realtà, non si pongono in contrapposizione e ben possono compendiarsi nel condivisibile díctum secondo cui, in tema di misure coercitive„ quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza;
ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434 - 01; conf. Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576 - 01 secondo cui per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari;
Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670 - 01 secondo cui, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta - rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo - da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine, e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., risultando quindi inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo). Peraltro, deve anche essere ricordato il consolidato orientamento che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del 9 medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art., 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01). 4. Alla stregua di tali premesse, deve rilevarsi che anche nel giudizio sulle esigenze di cautela sociale formulato dal Tribunaie del riesame, rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti dei ricorrenti, non è dato rilevare di irragionevolezza e di omessa motivazione. 5. Il Tribunale cautelare, nel ribaltare il provvedimento del G.I.P. che aveva ritenuto insussistenti le esigenze cautelari in ragione del lasso temporale decorso, richiama la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, soffermandosi sulla spiccata determinazione delittuosa rivelata dai correi, avendo il sodalizio continuato ad operare anche a seguito dei sequestri di stupefacente e degli intervenuti arresti di alcuni dei suoi componenti, tanto che il AP, a seguito degli interventi di polizia, aveva aumentato le precauzioni e le accortezze adottate nell'esercizio dell'attività di spaccio, indicative di una esperienza almeno ventennale nel settore del narcotraffico. 5.1 Quanto alla posizione di AP, il Tribunale del riesame ha messo in risalto come costui, a seguito degli interventi di polizia, aveva aumentato le precauzioni e le accortezze adottate nell'esercizio dell'attività di spaccio, indicative di una esperienza almeno ventennale nel settore del narcotraffico. E, durante la detenzione carceraria seguita al suo arresto, aveva esortato la moglie a non parlare per telefono con i correi per il timore che le conversazioni potessero essere intercettate, ma a riscuotere comunque il denaro che gli era dovuto dall'acquirente per la cessione di stupefacente in conseguenza della quale era stato arrestato. Il Tribunale mette anche in risalto la personalità violenta del AP, palesatasi nei confronti dei debitori del sodalizio, nei confronti di coloro che avrebbero collaborato con le forze dell'ordine e nei confronti financo delle forze dell'ordine stesse, esprimendo violente minacce nei confronti dei 'militari che stavano svolgendo indagini a suo carico e manifestando anche l'intenzione e la capacità di procurarsi armi clandestine. A fronte di tale motivazione, la censura della cessata operatività del sodalizio già nel corso dell'anno 2019 anche in considerazione del fatto che la fattispecie 10 associativa era qualificata unicamente dai reati fine, non coglie nel segno, avuto riguardo, al contrario, alla totale dedizione del ricorrente alla programmazione ed all'attuazione dell'attività di spaccio, messa adeguatamente in risalto dal Tribunale cautelare, nonché alla violenta personalità del AP collegata dai giudici cautelari alla condotta estorsiva contestatagli e alla manifestata disponibilità di armi tale da descrivere una personalità criminale allarmante. 5.2 Quanto alla posizione di CO D'AN, il Tribunale cautelare mette in risalto il pervicace apporto criminoso di costui, proponendo il riavvio dell'attività di spaccio dopo la pausa estiva, proponendo un nuovo luogo di deposito e nuovi collaboratori per il trasporto e lo spaccio di stupefacente, mettendo anche a disposizione i propri veicoli. I giudici della cautela ne mettono in evidenza la particolare personalità votata al crimine, rivelando anche un'indole violenta condividendo con AP propositi vendicativi nei confronti delle forze dell'ordine e manifestando la volontà di impartire una violenta lezione ai debitori morosi del sodalizio, nonché l'esistenza di un precedente penale specifico grave seppur risalente. I principi richiamati e l'esposto argomentare dei giudici della cautela smentiscono le osservazioni difensive secondo cui sarebbe intervenuta la dissoluzione del vincolo associativo: il Tribunale del riesame, infatti, muovendo dalla premessa della duplice presunzione caratterizzante il reato associativo contestato, sulla base degli argomenti suesposti, perviene alla logica conclusione che il mero dato temporale è in sé neutro, non riscontrandosi nel caso in esame elementi idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità, non essendo il ricorrente dedito ad alcuna attività lavorativa ed avendo continuato imperturbabilmente a delinquere senza mostrare alcuna resipiscenza. 5.3 II provvedimento impugnato appare, infine, sufficientemente motivato anche sotto il profilo della adeguatezza della misura applicata, collegata alla assoluta spregiudicatezza ed incapacità di autocontenimento dimostrata dai ricorrenti, allorchè avevano avuto notizia delle indagini in corso ed erano anche stati personalmente attinti da misure contenitive a carattere domiciliare, in grado di operare anche attraverso terze persone disposte ad agire per loro conto;
circostanze quelle esposte tali da rendere altamente prevedibile la inidoneità della custodia domiciliare a scongiurare il pericolo di reiterazione criminosa. Ed in particolare, relativamente alla motivazione dell'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, deve essere ricordato il principio - condiviso dal Collegio - secondo cui il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di 11 impiego ai uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 41112 del 13/09/2024, Mallardo;
Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762, secondo cui deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sull'assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico). D'altra parte, l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato, sottoposto a misura coercitiva, in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli Adelaide, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093). 6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti nell'interesse dei ricorrenti devono essere rigettati, con conseguente condNN dei ricorrenti stessi, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condNN i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.