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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1074/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 1 - Sede Venezia - Via Banchina Dell'Azoto 15/1 30100 Venezia
VE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 155/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 07/03/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. DINIEGO RIMBORSO N. 11511 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza ex art. 14, comma 4, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 (Testo Unico Accise) Resistente_1 S. p.A., dopo aver restituito le somme al cliente finale in esecuzione di pronuncia del Tribunale di Milano, chiese il rimborso di € 7.819,77 (oltre interessi), indebitamente versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per forniture anni 2010 - 2011, riferite a utenza con potenza disponibile non superiore a 200 kW.
L'Agenzia delle Dognae rigettò l'istanza con provvedimento di diniego prot. 11511/RU del 12 marzo 2024, sostenendo il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione doganale (tesi poi reiterata in giudizio).
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia, con Sentenza n. 155/2025 accolse il ricorso di Resistente_1, dichiarando illegittimo il diniego e riconoscendo il diritto alla restituzione dell'importo richiesto, oltre interessi, con compensazione delle spese.
Con atto di appello depositato il 15 settembre 2025, l'Agenzia delle Dogane ha impugnato la decisione, insistendo – tra l'altro – sulla natura di “mera comunicazione” dell'atto e sulla negata legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane per le utenze fino a 200 kW, chiedendo la riforma integrale della Sentenza di 1° grado.
Nelle more del giudizio di appello, l'Agenzia appellante ha adottato l'atto di annullamento in autotutela ex art. 10 - quinques della Legge 27 luglio 2000, n. 212, con cui ha disposto l'annullamento del diniego prot.
11511/RU del 12 marzo 2024 e il contestuale rimborso a Resistente_1 di € 7.819,77, oltre eventuali interessi, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale (Cass. n. 21883/2024; CGUE 19/06/2025, C-645/23) nonché direttive interne della stessa Agenzia delle Dogane.
L'appello è stato trattato in pubblica udienza il 20 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla cessazione della materia del contendere
Il Collegio rileva che l'oggetto del presente giudizio concerneva l'impugnazione del diniego di rimborso (prot.
11511/RU del 12 marzo 2024).
Successivamente, l'Amministrazione appellante ha adottato un provvedimento di autotutela che rimuove integralmente l'atto impugnato, annullandolo, e riconosce la pretesa sostanziale dell'appellata, disponendo il rimborso della somma richiesta, oltre interessi.
Ne discende il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito dell'appello (art. 100 c.p.c., quale principio generale), poiché non residua più una controversia attuale sull'atto originariamente impugnato, ormai eliminato e sostituito da determinazione favorevole alla società contribuente.
La cessazione della materia del contendere conduce alla declaratoria di estinzione del giudizio.
2. Regolazione delle spese
In caso di cessazione della materia del contendere, le spese vanno regolate secondo criteri di soccombenza virtuale e, ove ricorrano, di compensazione per ragioni oggettive (art. 15 D. Lgs. 546/1992).
Nel caso in esame la pretesa di Resistente_1 S.p.A. risultava già accolta in primo grado;
l'Ufficio ha successivamente annullato il diniego e disposto il rimborso, riconoscendo in sostanza la fondatezza della posizione dell'appellata; ciò nondimeno, la materia (legittimazione passiva e inquadramento dell'addizionale)
è stata oggetto di mutamenti interpretativi e assestamenti giurisprudenziali richiamati dallo stesso Ufficio nel provvedimento di autotutela.
Sussistono dunque giusti motivi per una compensazione parziale;
e, dunque, poiché la definizione in autotutela è intervenuta dopo l'instaurazione del grado di appello, appare corretto porre a carico dell'appellante almeno una quota delle spese complessive.
In applicazione di tali criteri, il Collegio dispone compensazione del 50% e condanna l'appellante alla rifusione del residuo 50%, liquidato come da dispositivo in € 1.200 oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto - sez. I - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate per il 50%.
Per il restante 50% condanna l'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in € 1.200, oltre rimborso spese generali 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia il 20 gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
LO MA ZA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1074/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 1 - Sede Venezia - Via Banchina Dell'Azoto 15/1 30100 Venezia
VE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 155/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 07/03/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. DINIEGO RIMBORSO N. 11511 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza ex art. 14, comma 4, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 (Testo Unico Accise) Resistente_1 S. p.A., dopo aver restituito le somme al cliente finale in esecuzione di pronuncia del Tribunale di Milano, chiese il rimborso di € 7.819,77 (oltre interessi), indebitamente versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per forniture anni 2010 - 2011, riferite a utenza con potenza disponibile non superiore a 200 kW.
L'Agenzia delle Dognae rigettò l'istanza con provvedimento di diniego prot. 11511/RU del 12 marzo 2024, sostenendo il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione doganale (tesi poi reiterata in giudizio).
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia, con Sentenza n. 155/2025 accolse il ricorso di Resistente_1, dichiarando illegittimo il diniego e riconoscendo il diritto alla restituzione dell'importo richiesto, oltre interessi, con compensazione delle spese.
Con atto di appello depositato il 15 settembre 2025, l'Agenzia delle Dogane ha impugnato la decisione, insistendo – tra l'altro – sulla natura di “mera comunicazione” dell'atto e sulla negata legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane per le utenze fino a 200 kW, chiedendo la riforma integrale della Sentenza di 1° grado.
Nelle more del giudizio di appello, l'Agenzia appellante ha adottato l'atto di annullamento in autotutela ex art. 10 - quinques della Legge 27 luglio 2000, n. 212, con cui ha disposto l'annullamento del diniego prot.
11511/RU del 12 marzo 2024 e il contestuale rimborso a Resistente_1 di € 7.819,77, oltre eventuali interessi, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale (Cass. n. 21883/2024; CGUE 19/06/2025, C-645/23) nonché direttive interne della stessa Agenzia delle Dogane.
L'appello è stato trattato in pubblica udienza il 20 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla cessazione della materia del contendere
Il Collegio rileva che l'oggetto del presente giudizio concerneva l'impugnazione del diniego di rimborso (prot.
11511/RU del 12 marzo 2024).
Successivamente, l'Amministrazione appellante ha adottato un provvedimento di autotutela che rimuove integralmente l'atto impugnato, annullandolo, e riconosce la pretesa sostanziale dell'appellata, disponendo il rimborso della somma richiesta, oltre interessi.
Ne discende il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito dell'appello (art. 100 c.p.c., quale principio generale), poiché non residua più una controversia attuale sull'atto originariamente impugnato, ormai eliminato e sostituito da determinazione favorevole alla società contribuente.
La cessazione della materia del contendere conduce alla declaratoria di estinzione del giudizio.
2. Regolazione delle spese
In caso di cessazione della materia del contendere, le spese vanno regolate secondo criteri di soccombenza virtuale e, ove ricorrano, di compensazione per ragioni oggettive (art. 15 D. Lgs. 546/1992).
Nel caso in esame la pretesa di Resistente_1 S.p.A. risultava già accolta in primo grado;
l'Ufficio ha successivamente annullato il diniego e disposto il rimborso, riconoscendo in sostanza la fondatezza della posizione dell'appellata; ciò nondimeno, la materia (legittimazione passiva e inquadramento dell'addizionale)
è stata oggetto di mutamenti interpretativi e assestamenti giurisprudenziali richiamati dallo stesso Ufficio nel provvedimento di autotutela.
Sussistono dunque giusti motivi per una compensazione parziale;
e, dunque, poiché la definizione in autotutela è intervenuta dopo l'instaurazione del grado di appello, appare corretto porre a carico dell'appellante almeno una quota delle spese complessive.
In applicazione di tali criteri, il Collegio dispone compensazione del 50% e condanna l'appellante alla rifusione del residuo 50%, liquidato come da dispositivo in € 1.200 oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto - sez. I - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate per il 50%.
Per il restante 50% condanna l'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in € 1.200, oltre rimborso spese generali 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia il 20 gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
LO MA ZA