Sentenza 1 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di normativa di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, quando l'organo di vigilanza non abbia impartito al contravventore alcuna prescrizione, per la già avvenuta spontanea regolarizzazione, il procedimento penale non subisce alcuna sospensione, in quanto il contravventore può chiedere comunque di essere ammesso all'oblazione in sede amministrativa nei termini previsti dall'art.21 D.Lgs. n. 758 del 1994, ovvero può, in seguito, avvalersi dell'oblazione in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 162 bis cod. pen e dell'art. 24 del citato D.Lgs.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2005, n. 9478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9478 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 01/02/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 191
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO OV - Consigliere - N. 28011/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA OV, n. a Canepina il 12 ottobre 1951;
avverso la sentenza n. 868/02 del tribunale penale di Viterbo pronunciata all'udienza del 19 dicembre 2002;
Udita la relazione fatta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. OV Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. CIAMPOLI Luigi che ha concluso per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata quanto ai reati sub a) e b) dell'imputazione e per il rigetto del ricorso quanto al reato sub c);
Udito il difensore dell'imputato, avv. IA Pietro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di accertamenti effettuati in data 31 agosto 2000 da ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti al Reparto operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Viterbo e al Nucleo Operativo Ecologico di Roma, e, in data 27 luglio 2001, da ufficiali polizia giudiziaria dell'A.S.L. di Viterbo (Dipartimento di Prevenzione), nei confronti della Ditta RO OV, RA e TE s.n.c. il Procuratore della Repubblica, al termine delle indagini preliminari, traeva a giudizio RO OV, legale rappresentante della ditta RO OV, RA e TE s.n.c. e solo responsabile della sicurezza in azienda, in quanto imputato dei reati previsti e puniti dagli artt. 2 e 389 DPR n. 547/95, come sostituito dal DPR n 462/01; dagli artt. 40 e 50 lett.
a) D.lgs. n. 277/91; dagli artt. 34 lett. c) e 389 DPR n. 547/55;
dagli artt. 10 comma 2 e 89 lett. b) d.lgs. n. 626/94 per aver violato le prescrizioni antifortunistiche previste dalla richiamate disposizioni (fatti accertati in Soriano nel Cimino il 31 agosto 2000). All'udienza del 14 ottobre 2002 il Pubblico Ministero, presente l'imputato, rettificava il capo A) dell'imputazione nel senso che l'art. 328 del D.P.R. 547/55 contestato, doveva essere modificato in art. 2 D.P.R 21-10-2001 n. 462. La difesa chiedeva termine anche per valutare l'opportunità di richiedere l'oblazione in via amministrativa o il giudizio abbreviato. All'udienza successiva il difensore, munito di procura speciale, chiedeva la definizione del procedimento con il rito abbreviato a norma dell'art. 438 e segg. c.p.p.. Accolta la richiesta e acquisito il fascicolo del
P.M., il giudizio proseguiva in Camera di consiglio. Datasi lettura degli atti il P.M. richiedeva la condanna alla pena di euro 3.000 di ammenda, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche;
la difesa chiedeva l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato dalla contravvenzione di cui al capo C) dell'imputazione e il proscioglimento dai reati di cui ai capi A), B) e D) per difetto delle condizioni di procedibilità ex D.Lgs. n. 758/1994: in subordine l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato;
in estremo subordine, il minimo della pena tenuto conto del rito, con la concessione delle attenuanti generiche. Con sentenza n. 868/02, pronunciata all'udienza del 19 dicembre 2002, l'adito tribunale penale di Viterbo dichiarava il RO colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 4.000,00 di ammenda con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Osservava il tribunale di Viterbo, in via preliminare, che rettamente era stato tratto a giudizio il solo RO OV perché, essendo legale rappresentante della Ditta suddetta come risultava anche dall'iscrizione alla Camera Commercio Industria e Artigianato di Viterbo, era il solo responsabile della sicurezza e quindi, il solo obbligato alla predisposizione delle misure atte a prevenire infortuni sul lavoro. Osservava altresì che dalla lettura degli atti emergeva chiaramente la responsabilità del prevenuto in ordine a tutti i reati contestati. Lo stesso imputato, del resto, non aveva mai contestato gli addebiti, anzi dal fatto che all'atto della verifica da parte dei funzionari della A.S.L., aveva già provveduto ad eliminare le violazioni già in precedenza rilevate dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri si evinceva la prova della sua responsabilità. Non poteva accogliersi - proseguiva il tribunale - la richiesta della difesa di proscioglimento dalle violazioni alle norme contestate ai capi A), B) e C) dell'imputazione per difetto di procedibilità non essendo state impartite le prescrizioni previste dall'art. 20 del D.lgs. n. 758 del 1994, perché non si era trattato di omissione, ma di inutilità dal momento che alle singole prescrizioni che si sarebbero dovute impartire il RO aveva già dato attuazione. Inoltre - osservava ancora il tribunale - era stato pienamente osservato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, anche il termine di 120 giorni, previsto dal successivo art. 21, per la comunicazione al P.M. dell'adempimento delle prescrizioni (verbale di constatazione n. 64/EP del 28 luglio, comunicazione n. 866/PG del 24 novembre pervenuta in pari data alla Procura della Repubblica).
Circa la contravvenzione di cui al capo C) dell'imputazione secondo il tribunale non vi era dubbio che la Ditta dell'imputato, che operava nella lavorazione di trasformazione del legno, aveva l'obbligo di munirsi di estintore e a nulla rilevava che l'estintore era posto nel locale adibito ad ufficio;
inoltre era risultato che 1 "estintore non era stato sottoposto a verifica semestrale come previsto dall'art. 34 lett. c) del D.P.R. 547/55. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l'imputato con sei motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso il ricorrente, nell'allegare di essersi pienamente conformato eliminando le accertate violazioni alle prescrizioni antinfortunistiche recate dalle disposizioni di cui in rubrica, si è doluto della violazione degli artt. 21 e 22 legge n. 758 del 1994; il mancato rispetto delle regole procedimentali previste da tali disposizioni comportava l'improcedibilità dell'azione penale che il tribunale avrebbe dovuto rilevare.
2.1 tre motivi suddetti, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
2.1. Per le contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro il legislatore ha previsto - agli artt. 19-24 d.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro) - un particolare procedimento ad opera dell'organo di vigilanza, quale attività di polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.), che precede quello penale ovvero si innesta in esso come una parentesi incidentale che comporta la sospensione del procedimento penale stesso;
ciò al fine di perseguire, prima ancora della repressione dei reati commessi, la conformazione alle prescrizioni antinfortunistiche da parte di chi le abbia violate;
finalità questa che fa aggio sulla prima come si deduce dalla particolare misura premiale consistente nell'oblazione (prima in sede amministrativa, poi in sede giudiziaria) in misura più favorevole di quella prevista dall'art. 162 bis c.p.. Ed infatti l'organo di vigilanza impartisce al contravventore un'apposita prescrizione per eliminare l'infrazione accertata e, verificata la conformazione ad essa, ammette il contravventore all'oblazione in sede amministrativa mediante il pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Se però la notizia della contravvenzione arriva immediatamente, da altra fonte, al P.M., quest'ultimo investe comunque l'organo di vigilanza perché possa dettare le sue prescrizioni per eliminare l'infrazione accertata. In tal caso il procedimento penale è sospeso in attesa che si compia questa fase incidentale diretta a far sì che innanzi tutto siano poste in essere (da parte del contravventore) le misure di sicurezza e di igiene del lavoro (la mancata comunicazione dal P.M. all'organo di vigilanza - e quindi la mancata sospensione del procedimento penale - vizia la sentenza eventualmente resa dal giudice: Cass., sez. 3^, 11 novembre 1999, n. 3216, Guzzo). Questa (necessaria) fase incidentale costituisce condizione di procedibilità dell'azione penale e si connota come mero intervallo temporale che prescinde dal contenuto dell'attività dell'organo di vigilanza. Il processo penale è sospeso per un certo tempo e non già a condizione che l'organo di vigilanza porti a compimento l'attività diretta ad eliminare l'infrazione accertata. La modulazione della condizione di procedibilità segue una scansione meramente temporale secondo varie evenienze possibili. L'organo di vigilanza, investito dal P.M., può informare quest'ultimo di non ritenere di dover impartire alcuna prescrizione (perché ad es. si tratta di contravvenzioni a condotta esaurita ovvero perché l'indagato ha già provveduto spontaneamente ad eliminare la violazione): il procedimento penale riprende il suo corso (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 758/94). Oppure l'organo di vigilanza può comunicare di aver impartito una prescrizione: il processo penale rimane sospeso fino alla scadenza di un termine variamente modulato dagli artt. 20, comma 1, 21, commi 2 e 3, e 22, comma 2, ma che comunque non può superare quello complessivo di sei mesi (termine massimo per adempiere alle prescrizioni dell'organo di vigilanza: art. 20, comma 1), più trenta giorni (termine massimo per l'oblazione in sede amministrativa: art. 21, comma 2), più centoventi giorni (termine massimo perché l'organo di vigilanza comunichi al P.M. l'avvenuto adempimento della prescrizione e l'eventuale pagamento della somma a titolo di oblazione). Quindi, in disparte l'ipotesi (che è quella normale) in cui l'organo di vigilanza comunichi sollecitamente al P.M. l'inadempimento della prescrizione ovvero l'adempimento alla stessa da parte del contravventore (con o senza l'oblazione), c'è comunque un termine finale (quello massimo sopra indicato) che fa cessare la sospensione del procedimento penale qualunque sia stata (o non sia stata) l'attività dell'organo di vigilanza;
il quale non avrebbe potuto condizionare in modo assoluto l'esercizio dell'azione penale senza che fosse risultato violato il precetto costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione stessa (art. 112 Cost.). Talché - può aggiungersi a chiusura del sistema - tale termine massimo opera anche nel caso in cui l'organo di vigilanza (negligentemente) non comunichi alcunché al P.M. ne' di aver impartito una prescrizione, nè di non dover impartirne alcuna.
2.2. Nella specie l'organo di vigilanza, investito dal P.M., non ha impartito alcuna prescrizione al contravventore ed ha trasmesso, in data 24 novembre 2001, al P.M. il verbale di constatazione del 28 luglio 2001, da cui risultava che le infrazioni (in precedenza accertate dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri) erano già state eliminate dall'indagato.
Quindi è sì vero - come rileva la difesa dell'imputato - che l'organo di vigilanza nella specie non ha impartito le prescrizioni di cui all'art. 20 cit.; ma da ciò non deriva affatto l'improcedibilità dell'azione penale, come ritiene la difesa stessa. Deve tenersi conto in proposito che la Corte costituzionale (sent. n. 19 del 1998; cfr. anche ord. n. 192 del 2003), nel dichiarare non fondate le questioni di costituzionalità dell'art. 24, comma 1. d.lgs. n. 758/94 cit., ha offerto un'interpretazione adeguatrice del plesso normativo in esame per evitare un ingiustificato trattamento deteriore al contravventore che, spontaneamente ed autonomamente, abbia regolarizzato la violazione prima che l'organo di vigilanza abbia impartito la prescrizione di cui all'art. 20 cit. rispetto a quello riservato al contravventore che regolarizzi a seguito di prescrizione impartita dall'organo di vigilanza. Il quale ultimo infatti - ha ritenuto la Corte - può parimenti impartire la prescrizione dell'art. 20 cit. "ora per allora" oppure può limitarsi a verificare l'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione, talché in entrambe le ipotesi il contravventore può essere ammesso all'oblazione in sede amministrativa (con il rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 21, comma 2, cit.: Cass. Sez. 3^, 30 maggio 2003, n. 23921, Piacquadio).
A ciò deve aggiungersi che in questa evenienza, una volta che comunque il procedimento penale abbia ripreso il suo corso, il contravventore, che di fatto non sia stato ammesso dall'organo di vigilanza all'oblazione in sede amministrativa, ma che non di meno abbia eliminato la violazione conformandosi agli obblighi di sicurezza e di igiene del lavoro, può successivamente chiedere (in disparte le ipotesi di condotte che per loro natura non siano suscettibili di regolarizzazione;
Cass., sez. 3^, 26 settembre 2002, n. 32176, Carnevaletti) di avvalersi dell'oblazione di cui all'art. 162 bis c.p. nella misura di cui al terzo comma dell'art. 24 cit.,
che parimenti la prevede con il pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;
ipotesi questa che, proprio in ragione di quell'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata sottesa alla cit. sent. n. 19 del 1998, non può ritenersi limitata ai soli casi di adempimento intempestivo od effettuato con modalità diverse da quelle prescritte (espressamente C. cost. n. 192 del 2003, da ultimo, ha ribadito la possibilità per il giudice di ricondurre tutte le "situazioni sostanzialmente omogenee" nell'alveo della procedura prevista dagli arti 20 ss. d.lgs. n. 758/94 cit.).. Ed allora la circostanza che l'organo di vigilanza non abbia impartito alcuna prescrizione all'imputato - ritenuta "inutile" dalla sentenza impugnata per aver il contravventore già eliminato le violazioni accertate - non ha impedito, da una parte, che la situazione di temporanea improcedibilità dell'azione penale avesse termine nel momento in cui l'organo di vigilanza ha comunicato al P.M. il verbale di constatazione da cui risultava la regolarizzazione delle infrazioni;
d'altra parte l'imputato, proprio in ragione della constatazione dell'avvenuta regolarizzazione, avrebbe potuto chiedere di essere ammesso all'oblazione in sede amministrativa (ex art. 21, comma 2, cit.) ovvero, successivamente, all'oblazione in sede giudiziaria ex artt. 162 bis c.p.p. e 24, comma 3, cit. (in disparte il profilo, che in questa sede non interessa, dell'onere delle spese). Ciò, per libera scelta, non ha fatto l'imputato, il quale alla prima udienza aveva chiesto ed ottenuto termine proprio "per valutare l'opportunità di richiedere l'oblazione". In conclusione quindi la pronuncia del tribunale di Viterbo non è inficiata da alcuna ragione di improcedibilità dell'azione penale, come erroneamente ritiene la difesa dell'imputato.
3. Infondati sono poi gli altri motivi del ricorso (secondo, quinto e sesto).
Da una parte la sentenza impugnata ha affermato correttamente la responsabilità dell'imputato in quanto, essendo egli il legale rappresentante della società, era il solo responsabile della sicurezza, mentre generica è l'affermazione di mancanza di lavoratori occupati, essendo peraltro incontestata l'attività di falegnameria svolta nella sede dell'azienda quanto meno dai soci della società stessa con conseguente insorgenza della situazione di rischio e dell'obbligo delle misure di prevenzione (secondo motivo). Neppure rileva che un estintore fosse posto nel locale adibito ad ufficio della falegnameria, atteso che comunque non è contestato che l'estintore non fosse stato sottoposto a verifica semestrale (quinto motivo).
Infine è inammissibile la censura (sesto motivo) che attiene all'entità della pena. Infatti la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli art. 132 e 133 c.p. (Cass., sez. 6^, 5 dicembre 1991, Lazzari); ne consegue che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena.
4. Il ricorso deve pertanto essere interamente rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2005