Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2005, n. 9478
CASS
Sentenza 1 febbraio 2005

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In tema di normativa di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, quando l'organo di vigilanza non abbia impartito al contravventore alcuna prescrizione, per la già avvenuta spontanea regolarizzazione, il procedimento penale non subisce alcuna sospensione, in quanto il contravventore può chiedere comunque di essere ammesso all'oblazione in sede amministrativa nei termini previsti dall'art.21 D.Lgs. n. 758 del 1994, ovvero può, in seguito, avvalersi dell'oblazione in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 162 bis cod. pen e dell'art. 24 del citato D.Lgs.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2005, n. 9478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9478
    Data del deposito : 1 febbraio 2005

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