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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di EN Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
MOTTES MADDALENA, Relatore
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 351/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503TS02820 2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Con ricorso ritualmente depositato telematicamente in data 13.06.2025 Ricorrente_1 SRL intende impugnare l'avviso di accertamento SDC T6503TS02820-2024 relativo all'anno 2018 e all'imposta IVA notificato il 24.03.2025 con cui l'Amministrazione contestava la deducibilità dei costi (e la conseguente indetraibilità dell'imposta Iva) ritenendo gli stessi non documentati chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: Illegittimità dell'avviso di accertamento per infondatezza del recupero a tassazione delle spese di pubblicità e propaganda, per infondatezza del recupero a tassazione dei costi relativi ai rimborsi agli amministratori, del rilievo relativo alla ripresa a tassazione del costo relativo alle “Lavorazioni esterne per la produzione” in quanto basato su elementi relativi ad anno d'imposta diverso , non avendone l'Amministrazione Finanziaria provata la non inerenza e/o insussistenza. Illegittimità dell'Avviso di
Accertamento per infondatezza del recupero a tassazione dei “rilievi ai soli fini IVA”. Illegittimità dell'Avviso di Accertamento quando disconosce la detraibilità dell'IVA versata ai fornitori per violazione del principio di capacità contributiva e violazione del principio di neutralità dell'IVA e pertanto concludeva chiedendo: "-in via principale: dichiarare l'illegittimità della pretesa tributaria per tutti i motivi dedotti in narrativa e conseguentemente annullare, in tutto o in parte, l'avviso di accertamento descritto in epigrafe nonché ogni altro atto presupposto, connesso o successivo;
-in via subordinata: rideterminare la pretesa anche in forza del disposto di cui all'art. 7 del D.Lgs. 546/92 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
in ogni caso: condannare controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali, ed alla refusione delle spese di giudizio.
Parte ricorrente formulava istanza di depositare documentazione con la modalità cartacea o altra diversa
(chiavetta usb o con supporto CD) e di essere ammessa alla prova per testi su circostanze formulate in ricorso.
RESISTENTE
Con deposito telematico di data 21.07.2025 si costituiva in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE EN con atto di controdeduzioni con il quale riprende le argomentazioni svolte nell'avviso di accertamento confutando le tesi opposte e conclude chiedendo : “si chiede a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di voler: - respingere il ricorso in oggetto e, per l'effetto, confermare l'operato dello scrivente Ufficio;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 546/92;
UDIENZA
L'odierna udienza si svolge come da verbale in atti e il Collegio trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il Collegio, letto il ricorso e i relativi allegati, lette le controdeduzioni e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico , viste le norme di riferimento e valutata la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Preliminarmente non può trovare accoglimento l'istanza di ammissione di prova per testi, per come formulata essendo superflua , risultando le circostanze dedotte oggetto di eventuale allegazione documentale , non potendo, anche dopo la legge 130/22, lo strumento della prova testimoniale, diventare uno strumento di conversione del processo tributario in un giudizio esplorativo o sostitutivo della carenza probatoria documentale.
Il deposito di documentazione con modalità diverse dal deposito telematico trovava rigetto con decreto presidenziale del 15.07.2025.
Venendo al merito: nel maggio 2024 AD EN richiedeva documentazione contabile anno 2018 alla società “Ricorrente_1 S.R.L.” e in particolare i costi di pubblicità e i rimborsi agli amministratori e successivamente notificava lo schema d'atto n. T65Q3TS02820/2024 con il quale, sulla base della documentazione fornita dalla società, contestava i rilievi :1) Costi non documentati di pubblicità e propaganda di € 47.000,00 di maggior imponibile e una maggiore IVA per € 10.340,00; 2) Costi non documentati di rimborso spese agli amministratori per un maggior imponibile di € 38.326,03; 3) Costi per “lavorazioni esterne per la produzione” non sufficientemente documentati di € 637.488,36 di maggior imponibile e una maggiore
IVA per € 140.247,44; 4) Recupero IVA dovuto alla discordanza fra i dati dello Spesometro e i dati della dichiarazione presentata per una maggiore IVA di € 40.265,13.
Le eccezioni svolte dalla società ricorrente nel presente giudizio non possono trovare accoglimento.
In merito al primo rilievo si osserva come non possa ritenersi l'inerenza dei costi, ai sensi dell'art. 90, comma
8, della L. 289/2002 in quanto in atti vi è un contratto ( cfr. all. 21.07.25 parte resistente senza numerazione) che stabilisce il pagamento, al 31 di ogni mese, della somma di euro 4.800,00 tra la società ricorrente e la
ASSOCIAZIONE EUROP TEAM per l'esposizione sulla motocicletta YAMAHA R1 di un logo pubblicitario della Ricorrente_1 SRL, con l'espressa indicazione della partecipazione della stessa moto a gare motociclistiche in determinati circuiti.
Ai sensi dell'art. 90 comma 8 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) si presumono spese di pubblicità - fino al limite dei 200 mila euro - e dunque interamente deducibili quelle che soddisfano certi requisiti soggettivi e oggettivi. L' Associazione_1 non risulta associazione sportiva in quanto non iscritta nel registro delle imprese del CONI e pertanto la presunzione assoluta prevista dalla legge non opera, bensì opera il regime ordinario secondo i criteri generali di deducibilità previsti dal TUIR, in particolare il principio di inerenza di cui agli artt. 75 e ss. , ossia un nesso oggettivo funzionale con l'attività dell'impresa . La prova dell'esistenza dell'inerenza deve essere offerta dal contribuente tramite la prova dell'effettiva esistenza dell'operazione e il suo collegamento con l'attività d'impresa, il tracciamento dei pagamenti. Nel caso odierno non vi è stato nulla di tali evidenze e pertanto il costo non può godere del regime della deducibilità con conseguente ripresa a tassazione dell'IVA .
In merito ai costi di rimborsi agli amministratori, si legge nell'avviso di accertamento, vengono recuperati ai fini delle IIDD ai sensi dell'art. 109 commi 1 e 5, del TUIR. Nessuna produzione specifica in ordine a tale rilievo risulta agli atti, ma non si capisce quale sia effettivamente ai fini IVA il recupero operato in quanto si legge che la società ricorrente aderiva al concordato preventivo biennale 13/24 ai fini delle imposte dirette.
L'AGENZIA nelle proprie controdeduzioni afferma a tal proposito : " Alla luce di quanto esposto l'Ufficio non può che confermare il recupero dei rimborsi spese amministratori effettuato dall'Avviso di Accertamento (anche se non rilevante per la determinazione dell'imposta IVA accertata). Nessuna doglianza in tal senso da parte del contribuente.
L'ultimo scrutinio riguarda il recupero dei costi esposti nelle fatture riguardanti due società : Nominativo_2 e Società_1 SRL per "lavorazioni esterne per la produzione” per un importo complessivo di € 637.488,36 e una conseguente imposta IVA pari a € 140.247,44. La contestazione dell'Ufficio circa la assoluta genericità della descrizione delle relative fatture appare condivisibile in quanto non vi è alcuno specifico riferimento nelle fatture contabilizzate all'attività compiuta. Parte ricorrente afferma come le due ditte effettuassero i trasporti e le consegne della Ricorrente_1 srl, ma di tale attività, però non si rinviene idonea documentazione a supporto, in quanto anche i cd. “rapportini” dei padroncini che effettuavano il trasporto, per come allegati in fascicolo in un momento successivo non restituiscono la certezza che riguardassero effettivamente la Ricorrente_1 srl, nè alcuna riferibilità a clienti, nè ai prodotti, manca quello che viene definito un " collegamento diretto e nominale con i due fornitori." l'Ufficio afferma che “ i rapportini” da cui si evincerebbero gli autisti dei mezzi e le tratte dei viaggi effettuati, la percorrenza ed il veicolo utilizzato, nonché i documenti di trasporto e la corrispondenza che la società ricorrente ha prodotto in relazione ai soli mesi di gennaio e marzo a supporto dei trasporti eseguiti dalla Società_1 Srl e dalla ditta Società_2 di Nominativo_2 non permettono in alcun modo di riconciliare le fatture emesse da Società_1 SRL e dalla ditta Società_2 di Nominativo_2 con i trasporti fatturati da Ricorrente_1 SRL.
Come correttamente riportato da parte ricorrente la prova dei costi è a carico del contribuente, ma come afferma la giurisprudenza, tale prova deve essere fornita “attraverso un complesso di elementi idonei a dimostrare la realtà e l'inerenza dell'operazione economica.... in quanto in sede tributaria occorre dimostrare la sussistenza dei requisiti per la deducibilità di detti costi, tra cui la loro certezza e inerenza” ( cfr. Cass. Civ. n. 14206 /24 e Cass. n. 25612/21).
A nulla possono valere le considerazioni in ordine all'impossibilità di fornire la prova a seguito della mancata autorizzazione da parte della suintestata Corte a parte ricorrente di procedere: “al deposito di ulteriore documentazione con modalità diversa da quella telematica e precisamente mediante modalità cartacea o altra diversa (chiavetta usb o con supporto CD) come chiesto nell'atto costitutivo di cui al ricorso RGR 351/2025”.
Gli unici documenti prodotti nel fascicolo telematico ( cfr. all. 15.07.2025) non riportano con chiarezza la riconducibilità alle fatture e soprattutto, non pare vi sia riferimento alle ditte citate nelle fatture. Alcun schema riepilogativo, del resto, aiuta la lettura di questo Giudice.
L'Ufficio ha ritenuto di non riconoscere i costi, anche sulla scorta del fatto che le due ditte citate non presentavano, e di ciò ne forniva gli elementi , una affidabilità fiscale risultando prive di qualsivoglia organizzazione aziendale (con sede in luoghi inidonei), in difetto di regolare versamenti d'imposta periodica e a fronte di due contratti d'incarico assolutamenti generici riferiti all'anno precedente.
Il Collegio ritiene di che la ripresa effettuata dall'Ufficio sia legittima.
Privo di consistenza il riferimento all'accertamento con adesione pro anno 2017 in quanto alcun elemento conoscitivo viene offerto a questo Collegio in merito. Sostiene il ricorrente , nella propria memoria , che : " Tali principi di diritto devono essere applicati anche nella presente fattispecie poiché la sottoscrizione da parte dell'Ufficio del controllo relativo all'anno precedente è equipollente ad un giudicato. Inoltre, la diversa valutazione da parte di Agenzia delle Entrate dell'annualità 2018 rispetto all'annualità 2017 (nonostante vi sia identità delle parti, del presupposto e del rilievo), costituisce altresì una violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza, razionalità, buona amministrazione ed uguaglianza dell'azione amministrativa, costituzionalmente garantiti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Sulla discordanza fra i dati dello Spesometro e i dati dichiarati la società si osserva come non vi sia, di fatto il recupero in tali termini, ma unicamente in ordine ai rilievi riguardanti i costi e i trasporti di terzi e il riferimento allo spesometro, sia stato utilizzato solo quale indice.
Assorbita anche la doglianza riguardante la violazione del principio di neutralità dell'IVA e dell'insussistenza delle condizioni per la negazione della detrazione, in quanto è venuto meno il presupposto dell'esistenza prestazioni di servizio che risultano indimostrate nella loro effettività e inerenza all'attività d'impresa.
In tema di sanzioni: invoca il contribuente l'illegittimità delle stesse in assenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza di cui all'art. 5 decreto legislativo 472/1997 . Il Collegio non riesce a riconoscere alla società di aver operato in un contesto di oggettiva incertezza, sia sulla portata degli oneri probatori a suo carico in materia di costi per trasporti affidati a terzi, sia sull'interpretazione del concetto di inerenza per le sponsorizzazioni. ( cfr. Cass. Civ. 3599/20).
Il Collegio ritiene che non esistano ragioni valide per superare il principio legale della soccombenza alle spese di lite di cui all'art. 15 decreto legislativo 546/92 e quindi, valutata l'importanza delle questioni trattate, il valore della lite, il comportamento processuale delle parti e l'effettiva attività svolta, visti i parametri di cuialle tariffe di cui al d.m. 55/2014 come modificato , liquida la somma di euro 2.000,00 ( duemila) omnia ponendola a carico della parte ricorrente e a favore di parte resistente costituita.
La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza – 1° sezione-definitivamente pronunciando, ritenendo assorbite le altre domande, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
P.Q.M.
“ respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 omnia a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE EN come costituita.”
Così deciso in Vicenza il 13.02.2026.
PRESIDENTE
ES FI
RELATORE/ ESTENSORE
EN OT
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di EN Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
MOTTES MADDALENA, Relatore
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 351/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503TS02820 2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Con ricorso ritualmente depositato telematicamente in data 13.06.2025 Ricorrente_1 SRL intende impugnare l'avviso di accertamento SDC T6503TS02820-2024 relativo all'anno 2018 e all'imposta IVA notificato il 24.03.2025 con cui l'Amministrazione contestava la deducibilità dei costi (e la conseguente indetraibilità dell'imposta Iva) ritenendo gli stessi non documentati chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: Illegittimità dell'avviso di accertamento per infondatezza del recupero a tassazione delle spese di pubblicità e propaganda, per infondatezza del recupero a tassazione dei costi relativi ai rimborsi agli amministratori, del rilievo relativo alla ripresa a tassazione del costo relativo alle “Lavorazioni esterne per la produzione” in quanto basato su elementi relativi ad anno d'imposta diverso , non avendone l'Amministrazione Finanziaria provata la non inerenza e/o insussistenza. Illegittimità dell'Avviso di
Accertamento per infondatezza del recupero a tassazione dei “rilievi ai soli fini IVA”. Illegittimità dell'Avviso di Accertamento quando disconosce la detraibilità dell'IVA versata ai fornitori per violazione del principio di capacità contributiva e violazione del principio di neutralità dell'IVA e pertanto concludeva chiedendo: "-in via principale: dichiarare l'illegittimità della pretesa tributaria per tutti i motivi dedotti in narrativa e conseguentemente annullare, in tutto o in parte, l'avviso di accertamento descritto in epigrafe nonché ogni altro atto presupposto, connesso o successivo;
-in via subordinata: rideterminare la pretesa anche in forza del disposto di cui all'art. 7 del D.Lgs. 546/92 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
in ogni caso: condannare controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali, ed alla refusione delle spese di giudizio.
Parte ricorrente formulava istanza di depositare documentazione con la modalità cartacea o altra diversa
(chiavetta usb o con supporto CD) e di essere ammessa alla prova per testi su circostanze formulate in ricorso.
RESISTENTE
Con deposito telematico di data 21.07.2025 si costituiva in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE EN con atto di controdeduzioni con il quale riprende le argomentazioni svolte nell'avviso di accertamento confutando le tesi opposte e conclude chiedendo : “si chiede a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di voler: - respingere il ricorso in oggetto e, per l'effetto, confermare l'operato dello scrivente Ufficio;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 546/92;
UDIENZA
L'odierna udienza si svolge come da verbale in atti e il Collegio trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il Collegio, letto il ricorso e i relativi allegati, lette le controdeduzioni e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico , viste le norme di riferimento e valutata la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Preliminarmente non può trovare accoglimento l'istanza di ammissione di prova per testi, per come formulata essendo superflua , risultando le circostanze dedotte oggetto di eventuale allegazione documentale , non potendo, anche dopo la legge 130/22, lo strumento della prova testimoniale, diventare uno strumento di conversione del processo tributario in un giudizio esplorativo o sostitutivo della carenza probatoria documentale.
Il deposito di documentazione con modalità diverse dal deposito telematico trovava rigetto con decreto presidenziale del 15.07.2025.
Venendo al merito: nel maggio 2024 AD EN richiedeva documentazione contabile anno 2018 alla società “Ricorrente_1 S.R.L.” e in particolare i costi di pubblicità e i rimborsi agli amministratori e successivamente notificava lo schema d'atto n. T65Q3TS02820/2024 con il quale, sulla base della documentazione fornita dalla società, contestava i rilievi :1) Costi non documentati di pubblicità e propaganda di € 47.000,00 di maggior imponibile e una maggiore IVA per € 10.340,00; 2) Costi non documentati di rimborso spese agli amministratori per un maggior imponibile di € 38.326,03; 3) Costi per “lavorazioni esterne per la produzione” non sufficientemente documentati di € 637.488,36 di maggior imponibile e una maggiore
IVA per € 140.247,44; 4) Recupero IVA dovuto alla discordanza fra i dati dello Spesometro e i dati della dichiarazione presentata per una maggiore IVA di € 40.265,13.
Le eccezioni svolte dalla società ricorrente nel presente giudizio non possono trovare accoglimento.
In merito al primo rilievo si osserva come non possa ritenersi l'inerenza dei costi, ai sensi dell'art. 90, comma
8, della L. 289/2002 in quanto in atti vi è un contratto ( cfr. all. 21.07.25 parte resistente senza numerazione) che stabilisce il pagamento, al 31 di ogni mese, della somma di euro 4.800,00 tra la società ricorrente e la
ASSOCIAZIONE EUROP TEAM per l'esposizione sulla motocicletta YAMAHA R1 di un logo pubblicitario della Ricorrente_1 SRL, con l'espressa indicazione della partecipazione della stessa moto a gare motociclistiche in determinati circuiti.
Ai sensi dell'art. 90 comma 8 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) si presumono spese di pubblicità - fino al limite dei 200 mila euro - e dunque interamente deducibili quelle che soddisfano certi requisiti soggettivi e oggettivi. L' Associazione_1 non risulta associazione sportiva in quanto non iscritta nel registro delle imprese del CONI e pertanto la presunzione assoluta prevista dalla legge non opera, bensì opera il regime ordinario secondo i criteri generali di deducibilità previsti dal TUIR, in particolare il principio di inerenza di cui agli artt. 75 e ss. , ossia un nesso oggettivo funzionale con l'attività dell'impresa . La prova dell'esistenza dell'inerenza deve essere offerta dal contribuente tramite la prova dell'effettiva esistenza dell'operazione e il suo collegamento con l'attività d'impresa, il tracciamento dei pagamenti. Nel caso odierno non vi è stato nulla di tali evidenze e pertanto il costo non può godere del regime della deducibilità con conseguente ripresa a tassazione dell'IVA .
In merito ai costi di rimborsi agli amministratori, si legge nell'avviso di accertamento, vengono recuperati ai fini delle IIDD ai sensi dell'art. 109 commi 1 e 5, del TUIR. Nessuna produzione specifica in ordine a tale rilievo risulta agli atti, ma non si capisce quale sia effettivamente ai fini IVA il recupero operato in quanto si legge che la società ricorrente aderiva al concordato preventivo biennale 13/24 ai fini delle imposte dirette.
L'AGENZIA nelle proprie controdeduzioni afferma a tal proposito : " Alla luce di quanto esposto l'Ufficio non può che confermare il recupero dei rimborsi spese amministratori effettuato dall'Avviso di Accertamento (anche se non rilevante per la determinazione dell'imposta IVA accertata). Nessuna doglianza in tal senso da parte del contribuente.
L'ultimo scrutinio riguarda il recupero dei costi esposti nelle fatture riguardanti due società : Nominativo_2 e Società_1 SRL per "lavorazioni esterne per la produzione” per un importo complessivo di € 637.488,36 e una conseguente imposta IVA pari a € 140.247,44. La contestazione dell'Ufficio circa la assoluta genericità della descrizione delle relative fatture appare condivisibile in quanto non vi è alcuno specifico riferimento nelle fatture contabilizzate all'attività compiuta. Parte ricorrente afferma come le due ditte effettuassero i trasporti e le consegne della Ricorrente_1 srl, ma di tale attività, però non si rinviene idonea documentazione a supporto, in quanto anche i cd. “rapportini” dei padroncini che effettuavano il trasporto, per come allegati in fascicolo in un momento successivo non restituiscono la certezza che riguardassero effettivamente la Ricorrente_1 srl, nè alcuna riferibilità a clienti, nè ai prodotti, manca quello che viene definito un " collegamento diretto e nominale con i due fornitori." l'Ufficio afferma che “ i rapportini” da cui si evincerebbero gli autisti dei mezzi e le tratte dei viaggi effettuati, la percorrenza ed il veicolo utilizzato, nonché i documenti di trasporto e la corrispondenza che la società ricorrente ha prodotto in relazione ai soli mesi di gennaio e marzo a supporto dei trasporti eseguiti dalla Società_1 Srl e dalla ditta Società_2 di Nominativo_2 non permettono in alcun modo di riconciliare le fatture emesse da Società_1 SRL e dalla ditta Società_2 di Nominativo_2 con i trasporti fatturati da Ricorrente_1 SRL.
Come correttamente riportato da parte ricorrente la prova dei costi è a carico del contribuente, ma come afferma la giurisprudenza, tale prova deve essere fornita “attraverso un complesso di elementi idonei a dimostrare la realtà e l'inerenza dell'operazione economica.... in quanto in sede tributaria occorre dimostrare la sussistenza dei requisiti per la deducibilità di detti costi, tra cui la loro certezza e inerenza” ( cfr. Cass. Civ. n. 14206 /24 e Cass. n. 25612/21).
A nulla possono valere le considerazioni in ordine all'impossibilità di fornire la prova a seguito della mancata autorizzazione da parte della suintestata Corte a parte ricorrente di procedere: “al deposito di ulteriore documentazione con modalità diversa da quella telematica e precisamente mediante modalità cartacea o altra diversa (chiavetta usb o con supporto CD) come chiesto nell'atto costitutivo di cui al ricorso RGR 351/2025”.
Gli unici documenti prodotti nel fascicolo telematico ( cfr. all. 15.07.2025) non riportano con chiarezza la riconducibilità alle fatture e soprattutto, non pare vi sia riferimento alle ditte citate nelle fatture. Alcun schema riepilogativo, del resto, aiuta la lettura di questo Giudice.
L'Ufficio ha ritenuto di non riconoscere i costi, anche sulla scorta del fatto che le due ditte citate non presentavano, e di ciò ne forniva gli elementi , una affidabilità fiscale risultando prive di qualsivoglia organizzazione aziendale (con sede in luoghi inidonei), in difetto di regolare versamenti d'imposta periodica e a fronte di due contratti d'incarico assolutamenti generici riferiti all'anno precedente.
Il Collegio ritiene di che la ripresa effettuata dall'Ufficio sia legittima.
Privo di consistenza il riferimento all'accertamento con adesione pro anno 2017 in quanto alcun elemento conoscitivo viene offerto a questo Collegio in merito. Sostiene il ricorrente , nella propria memoria , che : " Tali principi di diritto devono essere applicati anche nella presente fattispecie poiché la sottoscrizione da parte dell'Ufficio del controllo relativo all'anno precedente è equipollente ad un giudicato. Inoltre, la diversa valutazione da parte di Agenzia delle Entrate dell'annualità 2018 rispetto all'annualità 2017 (nonostante vi sia identità delle parti, del presupposto e del rilievo), costituisce altresì una violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza, razionalità, buona amministrazione ed uguaglianza dell'azione amministrativa, costituzionalmente garantiti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Sulla discordanza fra i dati dello Spesometro e i dati dichiarati la società si osserva come non vi sia, di fatto il recupero in tali termini, ma unicamente in ordine ai rilievi riguardanti i costi e i trasporti di terzi e il riferimento allo spesometro, sia stato utilizzato solo quale indice.
Assorbita anche la doglianza riguardante la violazione del principio di neutralità dell'IVA e dell'insussistenza delle condizioni per la negazione della detrazione, in quanto è venuto meno il presupposto dell'esistenza prestazioni di servizio che risultano indimostrate nella loro effettività e inerenza all'attività d'impresa.
In tema di sanzioni: invoca il contribuente l'illegittimità delle stesse in assenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza di cui all'art. 5 decreto legislativo 472/1997 . Il Collegio non riesce a riconoscere alla società di aver operato in un contesto di oggettiva incertezza, sia sulla portata degli oneri probatori a suo carico in materia di costi per trasporti affidati a terzi, sia sull'interpretazione del concetto di inerenza per le sponsorizzazioni. ( cfr. Cass. Civ. 3599/20).
Il Collegio ritiene che non esistano ragioni valide per superare il principio legale della soccombenza alle spese di lite di cui all'art. 15 decreto legislativo 546/92 e quindi, valutata l'importanza delle questioni trattate, il valore della lite, il comportamento processuale delle parti e l'effettiva attività svolta, visti i parametri di cuialle tariffe di cui al d.m. 55/2014 come modificato , liquida la somma di euro 2.000,00 ( duemila) omnia ponendola a carico della parte ricorrente e a favore di parte resistente costituita.
La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza – 1° sezione-definitivamente pronunciando, ritenendo assorbite le altre domande, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
P.Q.M.
“ respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 omnia a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE EN come costituita.”
Così deciso in Vicenza il 13.02.2026.
PRESIDENTE
ES FI
RELATORE/ ESTENSORE
EN OT