Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 107
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Infondatezza del recupero a tassazione spese di pubblicità e propaganda

    Il costo non può godere del regime di deducibilità in quanto l'associazione destinataria dei pagamenti non risulta essere un'associazione sportiva iscritta nel registro CONI, e pertanto non opera la presunzione di deducibilità, ma si applica il regime ordinario con onere probatorio a carico del contribuente per dimostrare l'inerenza del costo.

  • Rigettato
    Infondatezza del recupero a tassazione costi rimborsi amministratori

    L'Agenzia delle Entrate conferma il recupero ai fini delle imposte dirette, ma ammette che non sia rilevante per la determinazione dell'IVA accertata. Non vi sono doglianze specifiche del contribuente su questo punto.

  • Rigettato
    Infondatezza della ripresa a tassazione costo lavorazioni esterne

    La descrizione generica delle fatture non consente di accertare la realtà e l'inerenza delle operazioni. La documentazione prodotta (rapportini, documenti di trasporto) non permette di riconciliare le fatture con i trasporti fatturati. Le ditte fornitrici non presentavano affidabilità fiscale. La ripresa effettuata dall'Ufficio è ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Infondatezza dei rilievi ai soli fini IVA

    La doglianza è assorbita in quanto viene meno il presupposto dell'esistenza delle prestazioni di servizio che risultano indimostrate nella loro effettività e inerenza all'attività d'impresa.

  • Rigettato
    Violazione principio capacità contributiva e neutralità IVA

    La doglianza è assorbita in quanto viene meno il presupposto dell'esistenza delle prestazioni di servizio che risultano indimostrate nella loro effettività e inerenza all'attività d'impresa.

  • Rigettato
    Istanza subordinata di rideterminazione della pretesa

    Il ricorso principale è stato rigettato, pertanto anche la domanda subordinata non può trovare accoglimento.

  • Rigettato
    Richiesta di restituzione somme e refusione spese

    Il ricorso è stato rigettato, pertanto la parte soccombente è condannata al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 107
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 107
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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