Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 1
In presenza di un'espressa dichiarazione della persona offesa dal reato di essere informata di eventuale richiesta di archiviazione del P.M., alla quale il giudice per le indagini preliminari ritenga di dover aderire per la concomitante istanza dell'imputato di oblazione facoltativa che egli sia determinato ad accogliere, non va emesso decreto di archiviazione, ma sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito di intervenuta oblazione, in esito alla speciale procedura prevista dall'art. 141, comma quarto, disp. att. cod. proc. pen., nel corso della quale si rende possibile l'integrazione del contraddittorio nei confronti della persona offesa e la sua interlocuzione prima della decisione sull'ammissione dell'imputato all'oblazione medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2008, n. 37622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37622 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/09/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2307
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013612/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UA AB, N. IL 21/11/1975;
contro
2) TI SIMONA, N. IL 18/10/1973;
avverso DECRETO del 19/09/2007 GIP TRIBUNALE di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ MARCELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento con restituzione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero.
OSSERVA
Con decreto 19/9/07 il Gip del Tribunale di Foggia, su richiesta del Pm, archiviava per intervenuta oblazione, nei confronti di Ialenti Simona, il procedimento promosso nei confronti di costei per il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.). Ricorreva per cassazione, a mezzo del proprio difensore, la persona offesa dal reato, AP LL: lamentava che, nonostante all'atto della denuncia-querela avesse espressamente chiesto (ex art.408 c.p.p., comma 2) di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione, ciò non era avvenuto, apprendendo ufficiosamente del provvedimento ad archiviazione già disposta. Ritenendo essersi verificata una causa di nullità per violazione del diritto di difesa, in via di interpretazione analogica dall'ipotesi di cui all'art. 409 c.p.p., comma 6 (ricorso per cassazione avverso ordinanza di archiviazione emessa a seguito di udienza camerale) chiedeva l'annullamento del decreto.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. sottolineava la peculiarità della situazione: la denunciante-querelante aveva chiesto (avendone quindi diritto) di essere avvisata della richiesta di archiviazione del Pm, ma questa, nel caso di specie (in quanto basata sull'oblazione già autorizzata dal Gip e già pagata dall'interessata), era atto necessitato, l'oblazione estinguendo automaticamente il reato (impossibile, quindi, l'analogia con l'interlocuzione della parte lesa nel procedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato). Ma l'irragionevole disparità di trattamento che ne derivava poteva essere evitata confermando il diritto della parte lesa a essere avvisata della richiesta di archiviazione, anticipandone il momento alla domanda di oblazione (la cui ammissione è discrezionale nei casi, come quello in oggetto, dell'art. 162 bis c.p.) da parte del contravventore. Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti all'Ufficio del pubblico ministero. Il decreto impugnato va annullato con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Foggia. Invero, in via interpretativa si può affermare che in presenza di un'espressa dichiarazione della parte lesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione (laddove discrezionale, come nel caso in esame, ex art. 162-bis c.p.) il Gip non dovrà emettere decreto di archiviazione (sul mero supposto, ex art. 129 c.p.p. o art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4) di trovarsi in una fase - le indagini preliminari - anteriore al processo), ma sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato medesimo per intervenuta oblazione, consentendo nel corso della speciale procedura del citato art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 l'integrazione del contraddittorio e l'interlocuzione della parte lesa prima della decisione sull'ammissione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Foggia.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008