Art. 110. (((Abrogazioni) )) (( 1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041 , ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'uffico centrale stupefacenti, gli articoli 446 , 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge ))
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11 luglio 1990
11 luglio 1990
Commentario • 1
- 1. CAPO II - DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODEWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. 2. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte (1). (1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell'ergastolo. Leggi il commento -> 1. Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. 2. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte …
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