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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTANARI DONATELLA, Presidente
OL RE CO, TO
MANCINI MARCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO n. T9KCRE600025 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- RECUPERO n. T9KCRE600025 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- sul ricorso n. 316/2025 depositato il 29/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO n. T9KCRE600069/2025 IRES-ALTRO 2019
- RECUPERO n. T9KCRE600069/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- RECUPERO n. T9KCRE600069/2025 IRPEF-ALTRO 2019
- RECUPERO n. T9KCRE600069/2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente, con due distinti ricorsi riuniti all'odierna udienza, ha impugnato gli atti di recupero con cui sono stati disconosciuti i crediti di imposta per il programma di ricerca e sviluppo denomitato Internet
Plant Service realizzato negli anni 2018 e 2019 e portato in compensazione nel 2019 -ricorso n.212/25- e nel 2020 -ricorso n. 316/25-, in quanto il suddetto progetto è stato ritenuto privo dei requisiti di innovatività creatività e riproducibilità, rientrando il progetto nell'ordinaria attività di miglioramento di un processo di produzione già esistente che non rientra nell'attività di ricerca e sviluppo.
In particolare, la ricorrente ha dedotto: 1) l'illegittima applicazione retroattiva, ai fini della valutazione dei requisiti dell'attività di ricerca e sviluppo per accedere al credito di imposta introdotto dall'art. 3 del n.145/2013, dei principi contenuti nel c.d. manuale di Frascati recepito dalla legislazione italiana solo dalla legge di stabilità del 2019 -n.160/2019- e quindi applicabile ai soli progetti realizzati a decorrere dall'anno 2020,- e la violazione del principio dell'affidamento posto che la stessa AdE con la propria circolare5.3.2016 n.5/E, prevedeva che “... Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, a modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto", in contrasto con quanto sostenuto negli avvisi impugnati;
2) il rispetto dei requisiti di novità, originalità e riproducibilità del programma di ricerca sulla base della consulenza di parte prodotta e della certificazione -facoltativa- ai sensi del d.l. 73/22 funzionale a ottenere la preventiva certificazione dei requisiti di riconoscibilità del credito di imposta da cui risulta che il progetto ha permesso di realizzare il controllo da remoto di una pluralità di macchine e impianti ovunque ubicati reso possibile attraverso la creazione di nuovi algoritmi che hanno consentito l'acquisizione contemporanea di dati da una pluralità di sistemi prima non comunicanti fra di loro.
AdE ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere accolti.
In primo luogo, si reputa che i criteri di valutazione dei progetti -ai fini di ritenerli meritevoli di accedere al credito di imposta- contenuti nel c.d. Manuale di Frascati non sono applicabili ai progetti realizzati prima dell'anno 2020.
Infatti, lo stesso è stato espressamente richiamato e recepito nell'ordinamento italiano solo con la legge di stabilità dell'anno 2019 -l.160/19-.
Prima di allora nessuna fonte normativa richiamava i criteri del Manuale di Frascati per l'anno 2015 da cui
è desunto il ben più rigoroso criterio selettivo secondo cui il progetto realizzato per accedere al credito di imposta dovrebbe rispondere al requisito di superare obiettive incertezze scientifiche e tecnologiche esistenti non altrimenti non superabili sulla base delle stato dell'arte del settore di riferimento, utilizzato dall'ufficio per valutare il progetto UFO negli avvisi di accertamento impugnati e per contrastare le consulenze di parte prodotte in sede di controdeduzioni.
Infatti, nessun rilievo hanno i richiami alla comunicazione della Commissione Europea 198/01/2014 del
27.5.2014 e del Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 4.7.2024.
La Comunicazione della Commissione europea non è una fonte normativa, né alcun richiamo alla stessa è neppure contenuto neppure del decreto attuativo del 27.5.2015.
In ogni caso, la stessa richiama la pregressa versione del manuale di Frascati del 2002 che non contiene i criteri più restrittivi contenuti nella versione del 2015 recepita dall'ufficio negli avvisi di accertamenti.
Neppure è invocabile il Dm del 4.7.2024, posto che l'interpretazione proposta della norma non può essere vincolante per l'A.G.
Gli atti di recupero motivano il disconoscimento del credito di imposta esclusivamente sulla base dei criteri più selettivi previsti dal manuale di Frascati -edizione 2015- non applicabili ai progetti in esame in quanto realizzato negli anni 2018-2019. Infatti, significativamente, richiamano i soprarichiamati principi per confutare le conclusioni contenute nelle consulenze di parte allegate.
Ciò è sufficiente per l'accoglimento del ricorso, in quanto il diniego dell'agevolazione si fonda esclusivamente su tali più rigorsosi criteri.
In ogni caso, il progetto ha contenuti innovativi posto che ha realizzato una interconnessione fra sistemi prima non dialoganti.
Talie dato fattuale risulta dalla consulenza di parte prodotta e non sono contestati dall'ufficio -che si limita ad affermare che il progetto non risponde ai requisiti previsti dal manuale Frascati-.
Pertanto, tali caratteristiche fattuali devono ritenersi provati, in quanto non contestati.
Ciò posto, il progetto rispondeva ai requisiti per accedere al credito di imposta secondo i criteri applicabili ratione temporis.
Infatti, l'art. 3, co. 4 del d.l. 145/13 che prevedeva "c) la acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati", veniva interpretato", dall'art. 2, lett. b del D.M. del 27.5.2015 (G.U. n 174 del 29.7.2015) nel senso di ritenere ammissibili le attività di: "ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c;
". Parimenti la circolare dell'A.dE. del 5.3.2016 n.5/E, prevedeva che “sono, pertanto, escluse al perimetro dell'agevolazione le modifiche non significative di prodotti o di processi... Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, a modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto)”
Il progetto realizzato dalla società ricorrente avendo realizzato un nuovo un nuovo prodotto e/o comunque un significativo miglioramento dei prodotti esistenti, rientra nell'ambito di applicabilità del credito di imposta secondo i criteri vigenti ratione temporis che sono gli unici applicabili alla fattispecie.
Né in proposito osta l'art. 3 co. 5 dello stesso d.l. 145/2013 che prevedeva che: “Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti", stante l'interpretazione data a questa disposizione dalla stessa AdE. evidenziata dalla circolare sopra riportata.
Consegue l'accoglimento dei ricorsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti e pone a carico dell'ufficio le spese di lite della ricorrente liquidate in euro
3000,00
Como, 14-1-2026
Il Presidente Il Giudice relatore estensore dr.ssa Donatella Montanari dr. Andrea Pirola
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTANARI DONATELLA, Presidente
OL RE CO, TO
MANCINI MARCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO n. T9KCRE600025 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- RECUPERO n. T9KCRE600025 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- sul ricorso n. 316/2025 depositato il 29/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO n. T9KCRE600069/2025 IRES-ALTRO 2019
- RECUPERO n. T9KCRE600069/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- RECUPERO n. T9KCRE600069/2025 IRPEF-ALTRO 2019
- RECUPERO n. T9KCRE600069/2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente, con due distinti ricorsi riuniti all'odierna udienza, ha impugnato gli atti di recupero con cui sono stati disconosciuti i crediti di imposta per il programma di ricerca e sviluppo denomitato Internet
Plant Service realizzato negli anni 2018 e 2019 e portato in compensazione nel 2019 -ricorso n.212/25- e nel 2020 -ricorso n. 316/25-, in quanto il suddetto progetto è stato ritenuto privo dei requisiti di innovatività creatività e riproducibilità, rientrando il progetto nell'ordinaria attività di miglioramento di un processo di produzione già esistente che non rientra nell'attività di ricerca e sviluppo.
In particolare, la ricorrente ha dedotto: 1) l'illegittima applicazione retroattiva, ai fini della valutazione dei requisiti dell'attività di ricerca e sviluppo per accedere al credito di imposta introdotto dall'art. 3 del n.145/2013, dei principi contenuti nel c.d. manuale di Frascati recepito dalla legislazione italiana solo dalla legge di stabilità del 2019 -n.160/2019- e quindi applicabile ai soli progetti realizzati a decorrere dall'anno 2020,- e la violazione del principio dell'affidamento posto che la stessa AdE con la propria circolare5.3.2016 n.5/E, prevedeva che “... Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, a modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto", in contrasto con quanto sostenuto negli avvisi impugnati;
2) il rispetto dei requisiti di novità, originalità e riproducibilità del programma di ricerca sulla base della consulenza di parte prodotta e della certificazione -facoltativa- ai sensi del d.l. 73/22 funzionale a ottenere la preventiva certificazione dei requisiti di riconoscibilità del credito di imposta da cui risulta che il progetto ha permesso di realizzare il controllo da remoto di una pluralità di macchine e impianti ovunque ubicati reso possibile attraverso la creazione di nuovi algoritmi che hanno consentito l'acquisizione contemporanea di dati da una pluralità di sistemi prima non comunicanti fra di loro.
AdE ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere accolti.
In primo luogo, si reputa che i criteri di valutazione dei progetti -ai fini di ritenerli meritevoli di accedere al credito di imposta- contenuti nel c.d. Manuale di Frascati non sono applicabili ai progetti realizzati prima dell'anno 2020.
Infatti, lo stesso è stato espressamente richiamato e recepito nell'ordinamento italiano solo con la legge di stabilità dell'anno 2019 -l.160/19-.
Prima di allora nessuna fonte normativa richiamava i criteri del Manuale di Frascati per l'anno 2015 da cui
è desunto il ben più rigoroso criterio selettivo secondo cui il progetto realizzato per accedere al credito di imposta dovrebbe rispondere al requisito di superare obiettive incertezze scientifiche e tecnologiche esistenti non altrimenti non superabili sulla base delle stato dell'arte del settore di riferimento, utilizzato dall'ufficio per valutare il progetto UFO negli avvisi di accertamento impugnati e per contrastare le consulenze di parte prodotte in sede di controdeduzioni.
Infatti, nessun rilievo hanno i richiami alla comunicazione della Commissione Europea 198/01/2014 del
27.5.2014 e del Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 4.7.2024.
La Comunicazione della Commissione europea non è una fonte normativa, né alcun richiamo alla stessa è neppure contenuto neppure del decreto attuativo del 27.5.2015.
In ogni caso, la stessa richiama la pregressa versione del manuale di Frascati del 2002 che non contiene i criteri più restrittivi contenuti nella versione del 2015 recepita dall'ufficio negli avvisi di accertamenti.
Neppure è invocabile il Dm del 4.7.2024, posto che l'interpretazione proposta della norma non può essere vincolante per l'A.G.
Gli atti di recupero motivano il disconoscimento del credito di imposta esclusivamente sulla base dei criteri più selettivi previsti dal manuale di Frascati -edizione 2015- non applicabili ai progetti in esame in quanto realizzato negli anni 2018-2019. Infatti, significativamente, richiamano i soprarichiamati principi per confutare le conclusioni contenute nelle consulenze di parte allegate.
Ciò è sufficiente per l'accoglimento del ricorso, in quanto il diniego dell'agevolazione si fonda esclusivamente su tali più rigorsosi criteri.
In ogni caso, il progetto ha contenuti innovativi posto che ha realizzato una interconnessione fra sistemi prima non dialoganti.
Talie dato fattuale risulta dalla consulenza di parte prodotta e non sono contestati dall'ufficio -che si limita ad affermare che il progetto non risponde ai requisiti previsti dal manuale Frascati-.
Pertanto, tali caratteristiche fattuali devono ritenersi provati, in quanto non contestati.
Ciò posto, il progetto rispondeva ai requisiti per accedere al credito di imposta secondo i criteri applicabili ratione temporis.
Infatti, l'art. 3, co. 4 del d.l. 145/13 che prevedeva "c) la acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati", veniva interpretato", dall'art. 2, lett. b del D.M. del 27.5.2015 (G.U. n 174 del 29.7.2015) nel senso di ritenere ammissibili le attività di: "ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c;
". Parimenti la circolare dell'A.dE. del 5.3.2016 n.5/E, prevedeva che “sono, pertanto, escluse al perimetro dell'agevolazione le modifiche non significative di prodotti o di processi... Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, a modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto)”
Il progetto realizzato dalla società ricorrente avendo realizzato un nuovo un nuovo prodotto e/o comunque un significativo miglioramento dei prodotti esistenti, rientra nell'ambito di applicabilità del credito di imposta secondo i criteri vigenti ratione temporis che sono gli unici applicabili alla fattispecie.
Né in proposito osta l'art. 3 co. 5 dello stesso d.l. 145/2013 che prevedeva che: “Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti", stante l'interpretazione data a questa disposizione dalla stessa AdE. evidenziata dalla circolare sopra riportata.
Consegue l'accoglimento dei ricorsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti e pone a carico dell'ufficio le spese di lite della ricorrente liquidate in euro
3000,00
Como, 14-1-2026
Il Presidente Il Giudice relatore estensore dr.ssa Donatella Montanari dr. Andrea Pirola