Sentenza 3 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
0 1 5 68 / 0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavor LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 14637, SEZIONE LAVORO R. G. 143670 Cron. N 354 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.-Presidente- 1. Dott. Mario Putaturo Viscido Donati -Consigliere- Ud. 8.11.2002 ሰሩ2. Pietro Cuoco LL3. Francesco Antonio Maiorano -Consigliere- 4. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- Filippo Curcuruto -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA E.N.A.S.A.R.CO.- ENTE NAZIONALE FONDAZIONE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del Presidente e legale rappresen- lante pro tempore, Rag. Michele Alberti, efettivamente domici- liata in Roma, Piazza Sallustio 9, presso lo studio dell'Avv Bartolo Spallina, che la rappresenta e difende per procura a mar- gine del ricorso 4469 Ricorrente CONTRO 2 ZA IR, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II 35, presso lo studio dell'Avv. Valerio Celesti, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Antonia Ortu come da procura speciale in alti Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 4170 del Tribunale del Lavoro di Milano del 30.11.1999/31.3.2000 nella causa iscritta al n. 398 del R. G. anno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8,11,2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Bartolo Spallina per il ricorrente e l'Avv. Valerio Celesti per il RO;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Fi- nocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato, MI RO esponeva che la TT e C. S.p.A. per gli anni 1993 e 1994, l'Azienda Agricola Guerrieri Rizzardi per l'anno 1994 c la Casa Vinicola di Salaparuta per l'anno 1992 avevano effettuato versamenti a ľavo- dell'CO, nonostante la cessazione dei rapporti di re agenzia rispettivamente al 31.12.1992, al 30.12.1993 e al 31.5 1991; tali versamenti dovevano essere presi in considerazio- ne ai fini della liquidazione del supplemento di pensione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 12 del 1973. Ciò premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Milano 3 l'anzidetto ente previdenziale per sentirlo condannare ail'accettazione di detti contributi e per sentirlo condannare al pagamento delle somme conseguenti a titolo di supplemento di pensione, oltre accessori. L'ente convenuto costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto della domanda. All'esito l'adito Pretore con sentenza n. 626 del 18.3.1999 acco- glieva la domanda. Tale decisione, a seguito di appello proposto dall'CO, veniva confermata dal Tribunale di Milano con sentenza deposi- tata il 31.3.2000. I] Tribunale condivideva il convincimento espresso dal primo giudice, sostenendo che quest'ultimo, pur avendo operato un ri- ferimento equivoco al criterio di competenza, aveva precisato tuttavia che per l'imputazione delle provvigioni e dei relativi contributi occorreva avere riguardo all'epoca della maturazione delle somme e all'effettiva erogazione delle stesse. Tale convin- cimento, ad avviso del Tribunale, trovava il proprio sostegno nell'art. 12 -2° comma- della legge n. 12 del 1973, secondo cui "alla fine di ciascun biennio si provvede alla liquidazione di eventuali supplementi di pensione e alla revisione dei supple- menti precedentemente liquidati qualora vengano accreditati nuovi contributi per il biennio liquidato” e “la decorrenza della pensione revisionata è fissata dal primo giorno del mese succes- sivo a quello del versamento del contributo". A ben vedere, concludeva il Tribunale, l'appellante per evitare l'applicazione della norma richiamata avrebbe dovuto dimostrare che i contributi crano stati versati in ritarda senza alcuna giusti- ficazione con il risultato di escludere l'operatività dei massimali, ma non era questo il caso di specie. Contro tale sentenza ricorre per cassazione l'CO con unico articolato motivo, illustrato con memoria ex art. 378 C.P.C. Il RO resiste con contraricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'CO denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 della legge n. 12 del 1973, 3 in relazione agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della stessa legge, all'art. 10- 2 comma- del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.M. 20.2.1974 e all'art. 1748 Cod. Civ, nonché violazione dell'art. 12 disposizioni della legge in generale. In particolare rileva che l'impugnata sentenza erroncamente ha disatteso la tesi di esso ente, il quale aveva sostenuto che i con- tributi versati dalle ricordate società non potessero imputarsi a periodi successivi alla cessazione dei singoli rapporti con le pre- dette mandanti rispettivamente avvenuta il 31.12.1992, il 20.12.1993 e il 31.5.1991, con la conseguente non utilizzabilità di parte dei contributi stessi ai fini pensionistici, perché riferiti ad anni per i quali era stato già raggiunto il massimale inderoga- bilmente fissato dall'art. 6 della legge n. 12 del 1973. 5 Lo stesso ente osserva che nella situazione delineata avrebbe do- vuto trovare applicazione l'art. 11 della legge n 12 del 1973, che disciplina la revisione della pensione, e non l'art. 12 della medesima legge, laddove per il conseguimento del supplemento di pensione fa riferimento ad una "nuova" posizione assicurativa, dipendente sia dalla prosecuzione di precedenti rapporti sia dall'instaurazione di nuovi rapporti. Ad avviso dell'Enasarco, nessun rilievo é stato dato invece ai fini del supplemento di pensione all'eventuale afflusso di contributi per provvigioni relativi ad affari andati a buon fine in epoca suc- cessiva al pensionamento, contributi che, ove legittimi ed utili, avrebbero potuto essere utilizzati per la revisione della pensione in godimento. La proposta interpretazione troverebbe il proprio sostegno anche in altre norme della stessa legge n. 12 del 1973, e segnatamente nell'art. 7 3° comma- relativamente alle modalità di accerta- mento e riscossione dei contributi e nell'art. 9. 2° comma- let- tere a) eb), che fa riferimento all'anno per il quale i contributi sono stati versati", nonché nell'art. 10- 2° comma del regola- - mento di esecuzione (D.M. 20.2.1974), che ribadisce il principio- espresso dalla legge sulla necessità del riferimento dei contributi ai periodi di vigenza del rapporto di lavoro e comunque sull'impossibilità di attribuire al rapporto ormai cessato un ingiu- stificato effetto ultrattivo ai fini previdenziali. Da parte sua il AZ ha contrastato l'esposta interpretazio- ne condividendo in pieno l'impostazione seguita dal Tribunale. Valutate le opposte linee difensive, questa Corte ritiene di di- sattendere lc censure mosse dal ricorrente, in quanto prive di pregio. Invero il giudice di appello nel procedere all'interpretazione della legge n. 12 del 1973, ed in specie dell'art. 12- 2° comma-, e nel ricondume i versamenti dei contributi nell'ambito del sup- plemento di pensione, ha effettuato una valutazione di merito, sostenuta da coerente e logica motivazione. Le censure del ricorrente, intese a qualificare i versamenti dei contributi in questione come finalizzati all'ottenimento della re- visione della pensione, per contro si risolvono nella mera con- trapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata, e come tale non consentita in sede di legittimità In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- 10. Sussistono giusti motivi, in relazione alla particolarità e novità della questione esaminata, per compensare le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma addi 8 novembre 2002 Маша Ремий Валюй Глобі Il Presidente Il Consigliere relatore estensore alessandro be nuus's ALCANCELLIERE epositato in Cancelleria P ogo, ES FEB. 2003- /CANCELLIERE . S A 3 n T I 3 , 5 . A T S E R P A S ' I L N L E G D O * A * D * * E L A D E T D N E S E