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Sentenza 15 aprile 2026
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 13731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13731 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UN DO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente all'applicazione delle sanzioni sostitutive;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Andrea Porzio, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/06/2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola, in composizione monocratica, con la quale DO UN era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed € 1.000 di multa (non sospesa) per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale si denuncia violazione dell'art. 585. comma 4, cod. proc. pen. nonché manifesta Penale Sent. Sez. 2 Num. 13731 Anno 2026 Presidente: LI IA Relatore: AR BI Data Udienza: 30/01/2026 2 illogicità della motivazione. La difesa del ricorrente deduce che nei motivi di appello aggiunti (tempestivamente depositati) aveva prospettato la volontà dell'imputato di acconsentire all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art. 20bis cod. pen. in sostituzione della pena della reclusione a lui inflitta. Nonostante ciò, la Corte di appello aveva omesso di motivare su tale richiesta. Si chiedeva pertanto l'annullamento sul punto della sentenza. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1. Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) – risulta che nei motivi aggiunti (con i quali la difesa ha chiesto l'applicazione delle sanzioni sostitutive) e negli atti alla stessa allegati non risulta che l'imputato abbia conferito al difensore la procura speciale, prescritta dall'art. 598bis, comma 1bis, cod. proc. pen. e dall'art. 58, comma 3, legge 689/1981, per esprimere il necessario consenso all'applicazione delle sanzioni sostitutive astrattamente applicabili nel caso in esame in considerazione della pena di anni due di reclusione irrogata (vale a dire la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo). Tale procura, del resto, non risulta contenuta neppure nella procura speciale a proporre appello conferita al difensore il 15.11.2023. Conseguentemente il difensore non aveva la necessaria legittimazione a richiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive richieste. L'istanza avanzata al giudice di appello era quindi inammissibile e/o manifestamente infondata. Ciò detto, sebbene la Corte di appello, nella sentenza impugnata, abbia omesso di prendere in considerazione la richiesta avanzata nei motivi aggiunti, il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse. Ed infatti questa Suprema Corte ha costantemente ribadito il condivisibile principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab 3 origine" manifesta infondatezza o inammissibilità (per genericità, difetto di specificità o per altra causa), in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, tenuto anche conto che i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 – 01; nello stesso senso Sez. 5, Sentenza n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01). 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI AR IA LI
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente all'applicazione delle sanzioni sostitutive;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Andrea Porzio, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/06/2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola, in composizione monocratica, con la quale DO UN era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed € 1.000 di multa (non sospesa) per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale si denuncia violazione dell'art. 585. comma 4, cod. proc. pen. nonché manifesta Penale Sent. Sez. 2 Num. 13731 Anno 2026 Presidente: LI IA Relatore: AR BI Data Udienza: 30/01/2026 2 illogicità della motivazione. La difesa del ricorrente deduce che nei motivi di appello aggiunti (tempestivamente depositati) aveva prospettato la volontà dell'imputato di acconsentire all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art. 20bis cod. pen. in sostituzione della pena della reclusione a lui inflitta. Nonostante ciò, la Corte di appello aveva omesso di motivare su tale richiesta. Si chiedeva pertanto l'annullamento sul punto della sentenza. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1. Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) – risulta che nei motivi aggiunti (con i quali la difesa ha chiesto l'applicazione delle sanzioni sostitutive) e negli atti alla stessa allegati non risulta che l'imputato abbia conferito al difensore la procura speciale, prescritta dall'art. 598bis, comma 1bis, cod. proc. pen. e dall'art. 58, comma 3, legge 689/1981, per esprimere il necessario consenso all'applicazione delle sanzioni sostitutive astrattamente applicabili nel caso in esame in considerazione della pena di anni due di reclusione irrogata (vale a dire la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo). Tale procura, del resto, non risulta contenuta neppure nella procura speciale a proporre appello conferita al difensore il 15.11.2023. Conseguentemente il difensore non aveva la necessaria legittimazione a richiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive richieste. L'istanza avanzata al giudice di appello era quindi inammissibile e/o manifestamente infondata. Ciò detto, sebbene la Corte di appello, nella sentenza impugnata, abbia omesso di prendere in considerazione la richiesta avanzata nei motivi aggiunti, il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse. Ed infatti questa Suprema Corte ha costantemente ribadito il condivisibile principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab 3 origine" manifesta infondatezza o inammissibilità (per genericità, difetto di specificità o per altra causa), in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, tenuto anche conto che i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 – 01; nello stesso senso Sez. 5, Sentenza n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01). 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI AR IA LI