Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2002, n. 21545
CASS
Sentenza 18 aprile 2002

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Competente a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata nella fase esecutiva, è sempre il giudice dell'esecuzione, dovendosi ritenere che il richiamo, contenuto nell'art. 15 comma 2 legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), all'autorità giudiziaria procedente, quale organo competente ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio, si riferisca esclusivamente al giudice e non anche al pubblico ministero (nella specie, la Corte ha ritenuto l'abnormità del provvedimento con cui il giudice, sulla base dell'art. 15 comma 2 legge n. 217/1990, ha restituito per competenza al pubblico ministero l'istanza di ammissione al patrocinio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2002, n. 21545
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21545
    Data del deposito : 18 aprile 2002

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