Sentenza 18 aprile 2002
Massime • 1
Competente a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata nella fase esecutiva, è sempre il giudice dell'esecuzione, dovendosi ritenere che il richiamo, contenuto nell'art. 15 comma 2 legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), all'autorità giudiziaria procedente, quale organo competente ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio, si riferisca esclusivamente al giudice e non anche al pubblico ministero (nella specie, la Corte ha ritenuto l'abnormità del provvedimento con cui il giudice, sulla base dell'art. 15 comma 2 legge n. 217/1990, ha restituito per competenza al pubblico ministero l'istanza di ammissione al patrocinio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2002, n. 21545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21545 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 18/04/2002
Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - N. 607
Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 40520/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova, nel procedimento esecutivo a carico di MA ED,
avverso il provvedimento reso il 18.10.2001 dal tribunale monocratico di Genova, quale giudice dell'esecuzione,
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al tribunale di Genova,
Osserva:
Svolgimento del procedimento
1 - ED EL, condannato con sentenza del tribunale di Genova, chiedeva al P.M., quale organo dell'esecuzione, che al momento di emettere il relativo ordine di carcerazione, tenesse conto di un periodo di detenzione precedentemente espiato;
e contestualmente chiedeva di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il P.M., con provvedimento del 10.7.2001, considerato che la pena risultava interamente espiata per il periodo presofferto, non emetteva l'ordine di carcerazione. Con successivo provvedimento del 20.7.2001, trasmetteva al giudice dell'esecuzione l'istanza per l'ammissione al patrocinio pubblico e per la liquidazione del compenso al difensore.
2 - Il giudice monocratico del tribunale di Genova, con provvedimento del 18.10.2001, restituiva gli atti al P.M., ritenendo che, ai sensi dell'art. 15 della legge 217/1990, competente in materia è l'organo del pubblico ministero (come autorità giudiziaria procedente) quando - come nel caso di specie - il procedimento esecutivo si è svolto tutto davanti ad esso senza intervento del giudice.
3 - Il procuratore della Repubblica presso il tribunale ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che secondo la lettera della norma e la ratio del sistema la competenza appartiene sempre al giudice dell'esecuzione, e che il provvedimento impugnato è abnorme, in quanto provoca un insanabile stallo processuale.
Motivi della decisione
4 - Il ricorso è fondato e va accolto.
In tutto il sistema normativo della legge 30.7.1990 n. 217, anche così come modificata con la legge 29.3.2001 n. 134, la competenza a decidere sulla istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e sulla connessa domanda di liquidazione dei compensi al difensore o al consulente tecnico, appartiene al giudice (che è in genere quello che procede), ma mai al pubblico ministero. Ciò risulta inequivocabilmente dalla formulazione letterale dell'art. 2, comma 2, della legge 217 (che individua la cancelleria in cui presentare l'istanza di ammissione al patrocinio pubblico), dell'art. 6 (che disciplina la procedura per la istruzione e la decisione sulla istanza), dell'art. 12 (che disciplina la procedura per la liquidazione dei compensi), nonché dall'art. 15 (che disciplina l'ammissione al patrocinio pubblico in casi particolari, quali i procedimenti esecutivi, quelli di revisione, quelli di prevenzione e quelli di sorveglianza).
In tutte queste norme si fa riferimento solo al giudice come competente per la decisione, e mai al pubblico ministero o al magistrato in genere. Sicché le poche volte in cui il legislatore fa riferimento generico all'autorità giudiziaria, come nell'art. 12, comma 1, o nello stesso art. 15, comma 2, si deve intendere richiamata l'autorità giudicante e non quella del pubblico ministero. In particolare, nel citato secondo comma dell'art. 15, laddove si precisa che competente "è, a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorità giudiziaria procedente" con quest'ultimo sintagma si vuole evidentemente alludere al giudice della revisione, a quello della prevenzione e a quello della sorveglianza.
A conferma di questa indubitabile interpretazione letterale sta il dato sistematico della impugnabilità del provvedimento che decide sia in materia di ammissione al patrocinio (art. 6.4) sia in materia di liquidazione dei compensi (art. 12.4): nell'ordinamento processuale, infatti, l'impugnazione presuppone come oggetto un provvedimento del giudice, mentre non può mai avere ad oggetto un atto del pubblico ministero.
Sempre sotto il profilo sistematico, infine (ma è la considerazione fondamentale), non può neppure ipotizzarsi che sia attribuita a una parte processuale (sia pure pubblica) quale il pubblico ministero la decisione su posizioni soggettive spettanti all'imputato o alla parte civile (v. art. 1.2) e ai loro difensori o ausiliari.
4.1 - Dalle considerazioni precedenti discende che, se l'istanza è presentata nella fase dell'esecuzione, competente a decidere è il giudice dell'esecuzione, che procederà ai sensi dell'art. 666 c.p.p.. Non è pertinente a tale riguardo l'osservazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui nel caso di specie il procedimento esecutivo s'è svolto tutto davanti al pubblico ministero senza intervento del giudice: infatti è proprio l'istanza di ammissione al patrocinio pubblico (benché contenuta nella domanda rivolta al p.m. per un nuovo computo della pena espianda) che ha attivato l'intervento del giudice ai sensi del primo comma dell'art.666 c.p.p. (c.d. incidente di esecuzione).
5 - Così affermata la palese illegittimità del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione Genovese ha restituito gli atti al pubblico ministero, se ne deve ritenere anche l'abnormità, e quindi l'impugnabilità con ricorso per cassazione.
Alla stregua della categoria di provvedimento abnorme elaborata dalla costante Giurisprudenza di questa corte, infatti, ricorre nella fattispecie a) sia il requisito strutturale, laddove il provvedimento impugnato, pur essendo manifestazione di un potere astrattamente spettante al giudice, ha affermato una competenza a decidere della parte pubblica che è radicalmente estranea al sistema processuale;
b) sia il requisito funzionale, giacché lo stesso provvedimento ha ingenerato uno stallo procedimentale, che il pubblico ministero non può risolvere senza attivare l'impugnazione, a meno che non accondiscenda a decidere sull'istanza, secondo la tesi del giudice, ma con un vulnus irrimediabile all'ordinamento processuale.
6 - Il provvedimento impugnato va quindi annullato, con rinvio ex art. 623 lett. a) c.p.p. al giudice dell'esecuzione, che deciderà sull'istanza del EL uniformandosi ai principi sopra affermati.
P.Q.M.
la corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale monocratico di Genova, quale giudice dell'esecuzione. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002