Sentenza 2 ottobre 2003
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, analogamente a quanto si verifica nei procedimenti speciali previsti dal codice di rito, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 415 bis di detto codice (che prevede l'obbligo dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari), dovendosi osservare, per la citazione a giudizio dell'imputato, la disciplina dettata dall'art. 20 del D.L.gs. 28 agosto 2000 n. 274, in cui l'adempimento anzidetto non è previsto. È, pertanto, da ritenere abnorme, in quanto produttiva di una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con la quale il giudice di pace dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato perché non preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2003, n. 45420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45420 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D'URSO Giovanni Presidente
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere
Dott. DE GRAZIA Benito Romano Consigliere
Dott. DE BIASE Arcangelo Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO Il Tribunale di Grosseto;
nei confronti di:
AR GO Nato il 29/02/1964;
avverso ORDINANZA del 23/10/2002 del GIUDICE DI PACE di PITIGLIANO. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO;
Lette le conclusioni del P.G. ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice di pace di Pitigliano.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 23/10/2002 con la quale il Giudice di Pace di Pitigliano in udienza dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio di AR GO imputato del reato di guida di veicolo in stato di ebbrezza, fatto accertato in località Marsiliana (GR), il 30/3/2002, per omesso preventivo avviso al AR della conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.. Deduce violazione di legge e abnormità del provvedimento impugnato e ne chiede l'annullamento.
Il ricorso del P.M. è fondato e va accolto.
Vale sul punto richiamare testualmente quanto prospettato nella requisitoria del P.G. di questa Corte e che appieno si condivide. Invero, l'avviso di conclusione delle indagini deve precedere la richiesta di rinvio a giudizio e, nei procedimenti per i reati di cui all'art. 550 c.p.p., l'emissione del decreto di citazione a giudizio (artt. 416 comma 1 e 552 comma 2 c.p.p.). L'ammissione dell'avviso comporta in detti casi la nullità dei relativi provvedimenti e l'obbligo per il giudice di restituzione degli atti al pubblico ministero.
Però, "analoga previsione di nullità non è prevista dall'art. 20, co. 6, D. Lgs 28/8/2000 n. 274 che disciplina la citazione a giudizio davanti al giudice di pace.
Per il principio di tassatività posto in materia dell'art. 177 c.p.p., non è consentito estendere per analogia alla citazione in esame le ipotesi di nullità indicate nei citati artt. 416 e 552. La conclusione ora proposta è in linea con quanto la giurisprudenza ha affermato con riferimento ai procedimenti speciali regolati dal codice di rito e, per i quali, al pari di quanto accade per il procedimento davanti al giudice di pace, l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 415 bis non è previsto. Va aggiunto, per completezza, che la diversità della disciplina non appare affatto irragionevole poiché sia il procedimento davanti al giudice di pace sia gli altri procedimenti speciali si caratterizzano per modalità e cadenze temporali tendenzialmente incompatibili con l'istituto in questione e comunque del tutto diverse dalle modalità e dalle cadenze del modello ordinario di processo per il quale soltanto, nelle sue varie forme, l'avviso di conclusione delle indagini è invece imposto a pena di nullità". Alla stregua delle suddette argomentazioni è evidente che l'ordinanza impugnata, determinando con la restituzione degli atti al pubblico ministero una indebita regressione del procedimento, è provvedimento abnorme e, pertanto, debba essere annullata senza rinvio.
Va disposta, per l'effetto la trasmissione degli atti al giudice di pace di Pitigliano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti all'ufficio del giudice di pace di Pitigliano per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 NOVEMBRE 2003.