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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/11/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.Mario Miele - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 945 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “querela di falso”, e vertente
TRA
, (C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Vallo della Lucania, alla Via G. Murat, 25, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Sarnicola, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via
D. Fontana n. 27/10, presso lo studio dell'avv. Alessandro Minucci, giusta procura speciale per Notar Persona_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 24.6.2025, qui da intendersi integralmente trascritto. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21 luglio 2017, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l' Controparte_1
, deducendo la falsità dell'avviso di ricevimento relativo alla
[...] comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201500002119000.
L'attore esponeva che, nel corso di un distinto giudizio pendente dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, l'allora Controparte_2
aveva prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata,
[...] asseritamente consegnata al destinatario in data 11/05/2015. Tuttavia, l'attore deduceva di non aver mai ricevuto detto plico e di non aver mai apposto la firma sulla ricevuta prodotta. Contestava inoltre la leggibilità e validità della firma dell'agente postale riportata sul documento. Concludeva chiedendo di dichiarare la falsità della sottoscrizione e di conseguenza la nullità della sottoscrizione, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda attorea e sostenendo la piena validità e legittimità dell'avviso di ricevimento impugnato, con vittoria di spese.
Il Tribunale, premesso che l'attore in data 24/9/2019 compariva personalmente e confermava la querela di falso, nominava il C.T.U. Dott.ssa per la Persona_2 perizia grafologica;
all'esito del deposito della consulenza la causa era assunta in decisione.
La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo, volto ad accertare la falsità materiale di un documento, ovvero l'eventuale divergenza fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e quanto occorso in realtà, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria e di rendere inoperante ogni suo possibile effetto giuridico non soltanto nei confronti delle parti ma erga omnes per il prevalente interesse pubblico connesso all'affermazione della falsità. Pertanto, la querela di falso proposta in via principale rappresenta un giudizio autonomo rispetto al
Pag. 2 di 5 processo di merito in cui il documento è utilizzato ed è diretta ad eliminare l'attitudine del documento a costituire strumento di prova a favore di chiunque possa su di esso fondare una propria pretesa. (cfr. Cass. 17 ottobre 1998, n. 10287;
Cass. 20 giugno 2000, n. 8362).
Va rilevato, nel caso di specie, che nel giudizio di impugnazione, innanzi alla
Commissione Tributaria provinciale di Salerno, veniva depositata copia della relata di notifica, consistente nell'avviso di ricevimento n. 67216411858-3, relativo al documento n. 10076201500002119000 con data 11.05.2015 e sottoscrizioni illeggibili, nonché un segno di spunta sulla casella corrispondente all'ipotesi di consegna a mani del destinatario con una firma in corrispondenza.
Correttamente l'attore proponeva l'odierna domanda dal momento che il contenuto dell'avviso di ricevimento, quanto alle attività compiute dall'ufficiale postale o esattoriale e, segnatamente, con riguardo a quella di identificazione del
“destinatario” della spedizione, ha natura di atto che gode della medesima fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario, per superare la quale è necessaria la querela di falso. Nel corso del giudizio veniva disposta ctu grafologica, espletata dalla dott.ssa con l'acquisizione di un saggio Persona_2 grafico eseguito in sede di operazioni peritali e tramite fotografia digitale delle firme autografe del sig. apposte sul verbale di udienza del 24.9.19 e Parte_1 in calce alla procura offerte in comparazione.
In verifica vi era “la firma e il grado di velocità, naturalezza e spontaneità esecutive” il che ha impedito l'esame di quegli elementi che normalmente costituiscono oggetto di osservazione come, ad esempio, gli aspetti dimensionali di ordine relativo ma “il saggio grafico così raccolto ha consentito di studiare l'ambito di variabilità, oltre al livello grafico ed all'impronta specifica del modus firmandi del sig. consentendo di stabilire quali Parte_1 peculiarità grafiche sono costanti, nonché verificando la frequenza e la distribuzione dei connotati propri del modus firmandi del peritiando. Entrando nello specifico del caso che ci occupa, si rileva che il modus firmandi del Sig. palesa delle connaturate e marcate Parte_1 caratteristiche che, in quanto tali, risulterebbero di difficile inibizione, con consequenziale
Pag. 3 di 5 impossibilità di non immetterle nella relativa scrittura. In altre parole, sia che il peritiando scriva nella maniera abituale, sia che si trovi costretto ad uscire dal proprio ruolo grafico abituale, mantiene costanti degli elementi che, non essendo stati riscontrati nella firma in verifica, hanno consentito di escludere l'unicità di mano: il sig. non ha apposto la propria Parte_1 sottoscrizione a tergo dell'avviso di ricevimento in verifica”.
In ragione della validità delle modalità scientifiche di redazione della perizia, della precisione con la quale il Ctu ha indicato le divergenze riscontrare nella fluidità scrittoria, nell' impronta espressiva, nell'esame dei movimenti fitti, acuti e spigolosi della firma autentica, le conclusioni cui perveniva la consulente tecnica di ufficio sono pienamente condivise dal Tribunale.
D'altra parte, i dati scientifici richiamati e lo studio delle analogie in verifica non sono stati oggetto di alcuna contestazione da parte della convenuta.
Per tali ragioni la domanda deve essere accolta e per l'effetto va dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento postale relativo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201500002119000, riportante la data del 11/5/2015 in quanto non riconducibili al sig. Parte_1
.
[...]
Con l'accoglimento della querela di falso proposta vanno adottati i provvedimenti ex art. 226 cpc con la precisazione che l'esecuzione di tale sentenza o, meglio, le pronunce accessorie (cfr.: Cass. n 891/14), a norma dell'art. 227 c.p.c..
La natura della falsità della sottoscrizione, per come accertata, non riconducibile ad attività dell' suggerisce l'integrale compensazione Controparte_1 delle spese di lite, ad eccezione di quelle di consulenza che vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla querela di falso proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così Controparte_1 provvede:
Pag. 4 di 5 1) accoglie la querela di falso per l'effetto dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento postale relativo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201500002119000 del 11/5/2015 non riconducibili a
; Parte_1
2) ordina, previo passaggio in giudicato della sentenza, la cancellazione dell'attestazione di consegna al destinatario contenuta nella relata di notifica della cartella di cui al punto che precede;
3) compensa le spese di lite, ad eccezione di quelle di consulenza tecnica di ufficio, che vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Vallo della Lucania, 5/11/2025
LA PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.Mario Miele - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 945 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “querela di falso”, e vertente
TRA
, (C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Vallo della Lucania, alla Via G. Murat, 25, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Sarnicola, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via
D. Fontana n. 27/10, presso lo studio dell'avv. Alessandro Minucci, giusta procura speciale per Notar Persona_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 24.6.2025, qui da intendersi integralmente trascritto. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21 luglio 2017, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l' Controparte_1
, deducendo la falsità dell'avviso di ricevimento relativo alla
[...] comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201500002119000.
L'attore esponeva che, nel corso di un distinto giudizio pendente dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, l'allora Controparte_2
aveva prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata,
[...] asseritamente consegnata al destinatario in data 11/05/2015. Tuttavia, l'attore deduceva di non aver mai ricevuto detto plico e di non aver mai apposto la firma sulla ricevuta prodotta. Contestava inoltre la leggibilità e validità della firma dell'agente postale riportata sul documento. Concludeva chiedendo di dichiarare la falsità della sottoscrizione e di conseguenza la nullità della sottoscrizione, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda attorea e sostenendo la piena validità e legittimità dell'avviso di ricevimento impugnato, con vittoria di spese.
Il Tribunale, premesso che l'attore in data 24/9/2019 compariva personalmente e confermava la querela di falso, nominava il C.T.U. Dott.ssa per la Persona_2 perizia grafologica;
all'esito del deposito della consulenza la causa era assunta in decisione.
La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo, volto ad accertare la falsità materiale di un documento, ovvero l'eventuale divergenza fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e quanto occorso in realtà, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria e di rendere inoperante ogni suo possibile effetto giuridico non soltanto nei confronti delle parti ma erga omnes per il prevalente interesse pubblico connesso all'affermazione della falsità. Pertanto, la querela di falso proposta in via principale rappresenta un giudizio autonomo rispetto al
Pag. 2 di 5 processo di merito in cui il documento è utilizzato ed è diretta ad eliminare l'attitudine del documento a costituire strumento di prova a favore di chiunque possa su di esso fondare una propria pretesa. (cfr. Cass. 17 ottobre 1998, n. 10287;
Cass. 20 giugno 2000, n. 8362).
Va rilevato, nel caso di specie, che nel giudizio di impugnazione, innanzi alla
Commissione Tributaria provinciale di Salerno, veniva depositata copia della relata di notifica, consistente nell'avviso di ricevimento n. 67216411858-3, relativo al documento n. 10076201500002119000 con data 11.05.2015 e sottoscrizioni illeggibili, nonché un segno di spunta sulla casella corrispondente all'ipotesi di consegna a mani del destinatario con una firma in corrispondenza.
Correttamente l'attore proponeva l'odierna domanda dal momento che il contenuto dell'avviso di ricevimento, quanto alle attività compiute dall'ufficiale postale o esattoriale e, segnatamente, con riguardo a quella di identificazione del
“destinatario” della spedizione, ha natura di atto che gode della medesima fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario, per superare la quale è necessaria la querela di falso. Nel corso del giudizio veniva disposta ctu grafologica, espletata dalla dott.ssa con l'acquisizione di un saggio Persona_2 grafico eseguito in sede di operazioni peritali e tramite fotografia digitale delle firme autografe del sig. apposte sul verbale di udienza del 24.9.19 e Parte_1 in calce alla procura offerte in comparazione.
In verifica vi era “la firma e il grado di velocità, naturalezza e spontaneità esecutive” il che ha impedito l'esame di quegli elementi che normalmente costituiscono oggetto di osservazione come, ad esempio, gli aspetti dimensionali di ordine relativo ma “il saggio grafico così raccolto ha consentito di studiare l'ambito di variabilità, oltre al livello grafico ed all'impronta specifica del modus firmandi del sig. consentendo di stabilire quali Parte_1 peculiarità grafiche sono costanti, nonché verificando la frequenza e la distribuzione dei connotati propri del modus firmandi del peritiando. Entrando nello specifico del caso che ci occupa, si rileva che il modus firmandi del Sig. palesa delle connaturate e marcate Parte_1 caratteristiche che, in quanto tali, risulterebbero di difficile inibizione, con consequenziale
Pag. 3 di 5 impossibilità di non immetterle nella relativa scrittura. In altre parole, sia che il peritiando scriva nella maniera abituale, sia che si trovi costretto ad uscire dal proprio ruolo grafico abituale, mantiene costanti degli elementi che, non essendo stati riscontrati nella firma in verifica, hanno consentito di escludere l'unicità di mano: il sig. non ha apposto la propria Parte_1 sottoscrizione a tergo dell'avviso di ricevimento in verifica”.
In ragione della validità delle modalità scientifiche di redazione della perizia, della precisione con la quale il Ctu ha indicato le divergenze riscontrare nella fluidità scrittoria, nell' impronta espressiva, nell'esame dei movimenti fitti, acuti e spigolosi della firma autentica, le conclusioni cui perveniva la consulente tecnica di ufficio sono pienamente condivise dal Tribunale.
D'altra parte, i dati scientifici richiamati e lo studio delle analogie in verifica non sono stati oggetto di alcuna contestazione da parte della convenuta.
Per tali ragioni la domanda deve essere accolta e per l'effetto va dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento postale relativo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201500002119000, riportante la data del 11/5/2015 in quanto non riconducibili al sig. Parte_1
.
[...]
Con l'accoglimento della querela di falso proposta vanno adottati i provvedimenti ex art. 226 cpc con la precisazione che l'esecuzione di tale sentenza o, meglio, le pronunce accessorie (cfr.: Cass. n 891/14), a norma dell'art. 227 c.p.c..
La natura della falsità della sottoscrizione, per come accertata, non riconducibile ad attività dell' suggerisce l'integrale compensazione Controparte_1 delle spese di lite, ad eccezione di quelle di consulenza che vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla querela di falso proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così Controparte_1 provvede:
Pag. 4 di 5 1) accoglie la querela di falso per l'effetto dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento postale relativo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201500002119000 del 11/5/2015 non riconducibili a
; Parte_1
2) ordina, previo passaggio in giudicato della sentenza, la cancellazione dell'attestazione di consegna al destinatario contenuta nella relata di notifica della cartella di cui al punto che precede;
3) compensa le spese di lite, ad eccezione di quelle di consulenza tecnica di ufficio, che vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Vallo della Lucania, 5/11/2025
LA PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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