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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11482 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GERACI ROSA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il pa- Controparte_1 C.F._2
trocinio dell'avv. ALBEGGIANI MARINA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza dell'11 novembre 2024, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data del- la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione del- la communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Palermo con decreto del 22 febbraio 2017.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente uf- ficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
❖❖❖
Tanto premesso, con riferimento ai provvedimenti da assumere nell'interesse della prole, nulla va disposto in ordine all'affidamento del figlio (nato a [...] il [...]), nelle more di- Per_1
venuto maggiorenne.
- 2 -
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di man- tenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esi- genze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimen- tare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, spor- tivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla oppor- tuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
Deve rammentarsi, poi, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimen- to dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su
- 3 -
un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professiona- le e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta perso- nale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n.
12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio di- vento maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspira- zioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa con- sona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n. 17183, Cass.,
13.10.2021 n.27904 conf. da Cass. Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass.
Ord., 25.7.2022 n. 23132).
Tanto premesso, nel caso in esame, va confermata la revoca dell'obbligo del ricorrente di versare alla moglie un contributo per il mantenimento del figlio , trasferitosi in altra città, posto che, Per_2
mancando il presupposto della convivenza, nessuno dei genitori è legittimato a chiedere all'altro il versamento di somme a titolo di mantenimento del figlio (vedi per tutte Cass. 8 settembre 2014, n.
18869).
Non vi è prova, del resto, che lo stesso abbia fatto rien- Per_2
- 4 -
tro presso la casa coniugale, come allegato dalla resistente.
Il figlio , peraltro, ormai ventiquattrenne, risulta avere Per_2
intrapreso un'attività lavorativa, con ciò dimostrando di possedere capacità lavorativa.
Quanto al figlio , invece, a fronte del quadro probatorio Per_1
offerto, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e dell'età del figlio, da poco divenuto maggiorenne, va previsto l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente la somma di € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso, con decorrenza dal me- se successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.
Il va, inoltre, obbligato, conformemente a quanto statui- Pt_1
to in sede di separazione consensuale, a partecipare, nella misura dell'80%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Consegue, in ogni caso, alla regolamentazione del domicilio preva- lente del figlio , l'assegnazione in favore della resistente Per_1
dell'immobile sito in Palermo in via Cilea 91, già adibito a casa co- niugale, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garan- tire la preservazione in favore del predetto dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudi- ni in cui si esprime e si articola la vita familiare.
❖❖❖
- 5 -
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente va evidenziato che la sussistenza di una sperequazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, an- che alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del re- lativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo con- solidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone pre- liminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un conte- nuto prevalentemente perequativo-compensativo, che non può limi- tarsi nè a quello strettamente assistenziale nè a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i presuppo- sti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione
- 6 -
squisitamente assistenziale, va valorizzata la funzione contributivo- compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle deci- sioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità fami- liare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il riconosci- mento dell'assegno divorzile in favore della resistente, già destina- taria di una contributo al mantenimento in sede di separazione con- sensuale, valorizzandone la funzione assistenziale e contributivo- compensativa, non essendo la titolare di redditi propri ed CP_1
essendosi dedicata alla cura della famiglia durante il matrimonio.
In particolare, nel caso in esame, in sede di separazione consensuale nel 2017, è stato riconosciuto in favore della resistente un contributo al mantenimento a carico dell'odierno ricorrente, pari ad € 300,00 mensili.
Nell'ambito del presente procedimento, il ricorrente ha sollecitato la revoca del suddetto contributo, allegando un peggioramento delle proprie condizioni economiche ed evidenziando la capacità lavora- tiva della resistente.
- 7 -
Il ricorrente ha allegato, altresì, un peggioramento delle proprie condizioni di salute, con conseguente necessità di supporto ed assi- stenza.
Lo stesso, in particolare, in sede di udienza presidenziale, ha riferito di guadagnare circa € 1600,00 mensili e di percepire un vitalizio se- mestrale per la talassemia congenita per un importo pari a circa
2000 euro, oltre ad una pensione di invalidità (vedi udienza del 14 aprile 2023).
La , invece, non svolge alcuna attività lavorativa, perce- CP_1
pendo il solo mantenimento corrisposto dal ricorrente e ha dedotto di essersi occupata nel corso del rapporto coniugale della cura della casa e dei figli.
La stessa, poi, non sostiene alcun canone di locazione, vivendo nella casa coniugale.
Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, tenuto con- to della durata del matrimonio, dell'età della resistente (56 anni), del significativo contributo dato dalla medesima alla comunità familia- re, della presumibile difficoltà della stessa ad inserirsi nel mondo del lavoro, della sperequazione delle condizioni economiche delle parti, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resi- stente l'importo mensile di € 300,00 a titolo di assegno divorzile.
❖❖❖
Con riferimento, invece, alle ulteriori domande avanzate dal ricor- rente aventi ad oggetto la vendita della casa coniugale e la divisione dei beni mobili ivi presenti, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c.,
- 8 -
novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso pro- cesso il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in pre- senza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e soggette a riti diversi.
Va esclusa, quindi, la possibilità, in questa sede, nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, di esaminare tali domande, essendo le stesse soggette al rito ordinario e da fare valere in separata sede.
Va rilevata, infine, la tardività della documentazione prodotta da parte ricorrente in data 30 gennaio 2025.
Invero le memorie di replica, al pari delle conclusionali, non so- no deputate al deposito di documenti.
In ogni caso, la suddetta documentazione, che reca una data an- tecedente, non è stata prodotta nella prima difesa utile.
❖❖❖
In considerazione dell'esito complessivo della lite, si reputano sus- sistenti i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
❖❖❖
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del ma- trimonio concordatario contratto il giorno 31 maggio 2007 in Pa- lermo da (C.F. ) e daParte_1 C.F._1
- 9 -
(C.F. , trascrit- Controparte_1 C.F._2
to nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 16, par- te II, serie A, dell'anno 2007;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Parte_1
vore di parte resistente la somma mensile di € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio della coppia , Per_1
da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre all'80% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;
• conferma la revoca dell'obbligo del ricorrente di versare men- silmente alla resistente un contributo per il mantenimento del fi- glio;
Per_2
• assegna la casa coniugale in favore della resistente;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Parte_1
vore di parte resistente un assegno divorzile nella misura di €
300,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, an- nualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente;
• compensa tra le parti le spese di lite;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
- 10 -
369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 13/02/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
- 11 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11482 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GERACI ROSA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il pa- Controparte_1 C.F._2
trocinio dell'avv. ALBEGGIANI MARINA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza dell'11 novembre 2024, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data del- la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione del- la communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Palermo con decreto del 22 febbraio 2017.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente uf- ficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
❖❖❖
Tanto premesso, con riferimento ai provvedimenti da assumere nell'interesse della prole, nulla va disposto in ordine all'affidamento del figlio (nato a [...] il [...]), nelle more di- Per_1
venuto maggiorenne.
- 2 -
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di man- tenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esi- genze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimen- tare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, spor- tivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla oppor- tuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
Deve rammentarsi, poi, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimen- to dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su
- 3 -
un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professiona- le e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta perso- nale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n.
12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio di- vento maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspira- zioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa con- sona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n. 17183, Cass.,
13.10.2021 n.27904 conf. da Cass. Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass.
Ord., 25.7.2022 n. 23132).
Tanto premesso, nel caso in esame, va confermata la revoca dell'obbligo del ricorrente di versare alla moglie un contributo per il mantenimento del figlio , trasferitosi in altra città, posto che, Per_2
mancando il presupposto della convivenza, nessuno dei genitori è legittimato a chiedere all'altro il versamento di somme a titolo di mantenimento del figlio (vedi per tutte Cass. 8 settembre 2014, n.
18869).
Non vi è prova, del resto, che lo stesso abbia fatto rien- Per_2
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tro presso la casa coniugale, come allegato dalla resistente.
Il figlio , peraltro, ormai ventiquattrenne, risulta avere Per_2
intrapreso un'attività lavorativa, con ciò dimostrando di possedere capacità lavorativa.
Quanto al figlio , invece, a fronte del quadro probatorio Per_1
offerto, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e dell'età del figlio, da poco divenuto maggiorenne, va previsto l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente la somma di € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso, con decorrenza dal me- se successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.
Il va, inoltre, obbligato, conformemente a quanto statui- Pt_1
to in sede di separazione consensuale, a partecipare, nella misura dell'80%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Consegue, in ogni caso, alla regolamentazione del domicilio preva- lente del figlio , l'assegnazione in favore della resistente Per_1
dell'immobile sito in Palermo in via Cilea 91, già adibito a casa co- niugale, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garan- tire la preservazione in favore del predetto dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudi- ni in cui si esprime e si articola la vita familiare.
❖❖❖
- 5 -
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente va evidenziato che la sussistenza di una sperequazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, an- che alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del re- lativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo con- solidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone pre- liminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un conte- nuto prevalentemente perequativo-compensativo, che non può limi- tarsi nè a quello strettamente assistenziale nè a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i presuppo- sti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione
- 6 -
squisitamente assistenziale, va valorizzata la funzione contributivo- compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle deci- sioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità fami- liare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il riconosci- mento dell'assegno divorzile in favore della resistente, già destina- taria di una contributo al mantenimento in sede di separazione con- sensuale, valorizzandone la funzione assistenziale e contributivo- compensativa, non essendo la titolare di redditi propri ed CP_1
essendosi dedicata alla cura della famiglia durante il matrimonio.
In particolare, nel caso in esame, in sede di separazione consensuale nel 2017, è stato riconosciuto in favore della resistente un contributo al mantenimento a carico dell'odierno ricorrente, pari ad € 300,00 mensili.
Nell'ambito del presente procedimento, il ricorrente ha sollecitato la revoca del suddetto contributo, allegando un peggioramento delle proprie condizioni economiche ed evidenziando la capacità lavora- tiva della resistente.
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Il ricorrente ha allegato, altresì, un peggioramento delle proprie condizioni di salute, con conseguente necessità di supporto ed assi- stenza.
Lo stesso, in particolare, in sede di udienza presidenziale, ha riferito di guadagnare circa € 1600,00 mensili e di percepire un vitalizio se- mestrale per la talassemia congenita per un importo pari a circa
2000 euro, oltre ad una pensione di invalidità (vedi udienza del 14 aprile 2023).
La , invece, non svolge alcuna attività lavorativa, perce- CP_1
pendo il solo mantenimento corrisposto dal ricorrente e ha dedotto di essersi occupata nel corso del rapporto coniugale della cura della casa e dei figli.
La stessa, poi, non sostiene alcun canone di locazione, vivendo nella casa coniugale.
Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, tenuto con- to della durata del matrimonio, dell'età della resistente (56 anni), del significativo contributo dato dalla medesima alla comunità familia- re, della presumibile difficoltà della stessa ad inserirsi nel mondo del lavoro, della sperequazione delle condizioni economiche delle parti, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resi- stente l'importo mensile di € 300,00 a titolo di assegno divorzile.
❖❖❖
Con riferimento, invece, alle ulteriori domande avanzate dal ricor- rente aventi ad oggetto la vendita della casa coniugale e la divisione dei beni mobili ivi presenti, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c.,
- 8 -
novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso pro- cesso il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in pre- senza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e soggette a riti diversi.
Va esclusa, quindi, la possibilità, in questa sede, nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, di esaminare tali domande, essendo le stesse soggette al rito ordinario e da fare valere in separata sede.
Va rilevata, infine, la tardività della documentazione prodotta da parte ricorrente in data 30 gennaio 2025.
Invero le memorie di replica, al pari delle conclusionali, non so- no deputate al deposito di documenti.
In ogni caso, la suddetta documentazione, che reca una data an- tecedente, non è stata prodotta nella prima difesa utile.
❖❖❖
In considerazione dell'esito complessivo della lite, si reputano sus- sistenti i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
❖❖❖
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del ma- trimonio concordatario contratto il giorno 31 maggio 2007 in Pa- lermo da (C.F. ) e daParte_1 C.F._1
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(C.F. , trascrit- Controparte_1 C.F._2
to nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 16, par- te II, serie A, dell'anno 2007;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Parte_1
vore di parte resistente la somma mensile di € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio della coppia , Per_1
da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre all'80% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;
• conferma la revoca dell'obbligo del ricorrente di versare men- silmente alla resistente un contributo per il mantenimento del fi- glio;
Per_2
• assegna la casa coniugale in favore della resistente;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Parte_1
vore di parte resistente un assegno divorzile nella misura di €
300,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, an- nualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente;
• compensa tra le parti le spese di lite;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
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369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 13/02/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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