Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 16024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16024 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 47 IN NOME DEL POPOLO TALLA LA CORTE SU EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEGIONE SECONDA CIVILE ONORARY D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: AWOCATO Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente - R.G.N. 5191/01 Cron. 32633 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Ud.16/05/03 - - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR IC, in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.CAVALLOTTI 8, presso il suo studio, giusta delega in atti;
- ricorrente-
contro
SPA, in persona del legale BREDA COSTR FERROVIARIE rappresentante pro tempore ANGELO LUIGI FALANGA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, difeso FRANCESCO CASTIGLIONE, giusta delega indall'avvocato 2003 atti;
814 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 4718/00 del Giudice di pace di NAPOLI, depositata il 18/02/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/05/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali chiede l'inammisibilità del ricorso. М -2- RCC SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv. Michele CO, deducendo di avere prestato la propria opera professionale a favore di AR Di AP in un giudizio contro la s.p.a ED Costruzioni Ferroviarie, chiese ed ottenne dal Giudice di pace di AP, nei confronti della detta società, decreto ingiuntivo di pagamento del compenso relativo all'attività prestata per la transazione intervenuta tra le parti. L'ingiunta propose opposizione negando l'esistenza della transazione, essendo stata la lite definita con sentenza del Tribunale di AP, in sede di appello. L'opposto, costituitosi, chiese il rigetto dell'opposizione, insistendo nella domanda. Con sentenza 30.1 - 18.2.2000, il Giudice di pace revocò il decreto ingiuntivo compensando le spese di causa. ¿ - Contro la sentenza il CO ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. Ha resistito al gravame la ED con controricorso. Ai sensi dell'art.375 c.p.c. il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata secondo equità ex art.113 secondo comma c.p.c. e non rientrando i motivi di gravame tra quelli per i quali, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez.Un. n.716/99), è consentito il ricorso per cassazione ex art.111 Cost. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si censura l'impugnata sentenza per violazione di legge (art.360 n.3 c.p.c.) per avere il Giudice di pace ritenuto, ai fini del diritto del ricorrente al compenso ex art.68 della legge professionale, che l'accordo intervenuto tra le parti, di cui al verbale in sede sindacale del 1/12/96, non aveva natura di transazione, non tenendo conto che, con tale accordo, le parti si erano accordate a porre fine alla lite lite in corso, a nulla rilevando che successivamente il giudizio si fosse concluso con sentenza, trattandosi di pronunzia sulla giurisdizione e non sul merito della causa. La censura non merita accoglimento. L'impugnata sentenza è stata pronunziata secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. (cause di valore inferiore a due milioni di lire). Per tali sentenze le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c. è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie). Ciò in quanto il Giudice di pace, quando pronunzia secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. (controversie di valore inferiore a due milioni di lire), non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ma deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva, (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico (v.Cass. Sez. Un. n. 9493/98 nonché 716/99). Nel caso di specie, è stata denunciata esclusivamente la violazione di una norma di diritto sostanziale (art.68 legge professionale), la cui applicazione da parte del giudicante, che ad し essa ha fatto riferimento nell'enunciare la regola di equità posta a base della decisione - consistente, detta regola, nell'esclusione della natura transattiva dell'accordo, tenuto conto delle risultanze di causa che, contrariamente a quanto concordato tra le parti, il giudizio era proseguito e si era concluso con sentenza definitiva) - non fa venir meno il carattere equitativo della pronunzia, rendendo la censura inammissibile. Consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 491,00, di cui euro 91,00 (novantuno) per spese e 400,00 (quattrocento) per onorari. Roma, 16 maggio 2003 presidente 'estensoreYeow IL CANCELLIERE 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Paolo Talarico 24 OTT. 2003 Clerica Roma IL CANCELLIERE C1 606020