Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2004, n. 776
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Sentenza 20 gennaio 2004

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La decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale (art.1957 c.c.) può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.

La parte che non abbia provveduto alla chiamata del terzo in giudizio nelle forme e nei termini fissati dall'art.269, comma I c.p.c. non può denunciare, in sede di gravame (appello o cassazione), la mancata concessione di un termine per effettuare detta chiamata ex art.269, comma II, c.p.c., ovvero il mancato esercizio del potere di ordinare l'intervento di detto terzo a norma del precedente art.107, vertendosi in tema di prerogative esclusive e discrezionali del giudice di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2004, n. 776
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 776
    Data del deposito : 20 gennaio 2004

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