Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/09/1999, n. 607
CASS
Sentenza 1 settembre 1999

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La domanda del soggetto che, lamentando di essere stato illegittimamente assunto in ritardo dall'ente pubblico a seguito di concorso, pretenda da tale ente il risarcimento dei danni in misura pari alle retribuzioni non percepite, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto volta alla tutela non di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo al corretto espletamento del concorso, la cui procedura è disciplinata - anche per quanto concerne l'atto di nomina - da tipiche norme di azione, le quali tutelano, nel loro contenuto fondamentale, l'interesse pubblico attinente alla organizzazione di tali uffici, senza prendere, quindi, direttamente in considerazione gli interessi individuali dei privati concorrenti; i quali sono titolari di un interesse legittimo all'osservanza di dette norme, tutelabile esclusivamente davanti al giudice amministrativo, essendo ipotizzabile la tutela risarcitoria innanzi al giudice ordinario soltanto se il provvedimento annullato sia, oltre che illegittimo, anche illecito, ossia se abbia inciso, ledendola, su una posizione avente natura e consistenza di diritto soggettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/09/1999, n. 607
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 607
    Data del deposito : 1 settembre 1999

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