Sentenza 1 settembre 1999
Massime • 1
La domanda del soggetto che, lamentando di essere stato illegittimamente assunto in ritardo dall'ente pubblico a seguito di concorso, pretenda da tale ente il risarcimento dei danni in misura pari alle retribuzioni non percepite, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto volta alla tutela non di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo al corretto espletamento del concorso, la cui procedura è disciplinata - anche per quanto concerne l'atto di nomina - da tipiche norme di azione, le quali tutelano, nel loro contenuto fondamentale, l'interesse pubblico attinente alla organizzazione di tali uffici, senza prendere, quindi, direttamente in considerazione gli interessi individuali dei privati concorrenti; i quali sono titolari di un interesse legittimo all'osservanza di dette norme, tutelabile esclusivamente davanti al giudice amministrativo, essendo ipotizzabile la tutela risarcitoria innanzi al giudice ordinario soltanto se il provvedimento annullato sia, oltre che illegittimo, anche illecito, ossia se abbia inciso, ledendola, su una posizione avente natura e consistenza di diritto soggettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/09/1999, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Primo Presidente -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, in persona del Sindaco pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 57, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTA CIMINELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato BENEDETTO GRAZIOSI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IA AU, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CLARIZIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO CARULLO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 205/96 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 13/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/99 dal Consigliere Dott. Massimo GENGHINI;
udito l'Avvocato Benedetto GRAZIOSI, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo;
accoglimento del quarto, assorbimento del terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 giugno 1995, RA IA conveniva avanti al Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, il Comune di Castel San Pietro Terme, chiedendone la condanna a risarcirle i danni subiti a seguito dell'illegittimo comportamento, che aveva importato l'assunzione della ricorrente come ragioniere capo di decimo livello solo dal gennaio 1994. Era infatti avvenuto che, ammessa a partecipare ad un concorso del detto Comune, per un posto di ragioniere capo dirigente, risultò seconda in graduatoria;
aveva impugnato la delibera in data 12 febbraio 1985 che aveva approvato la graduatoria e con la quale altra concorrente, risultata prima in graduatoria, era stata dichiarata vincitrice;
assumeva, infatti che la detta vincitrice era priva dei requisiti per partecipare;
il T.A.R., con sentenza n. 217 del 1993, annullava la deliberazione anzidetta limitatamente alla vincitrice;
con delibera 17 dicembre 1993 il Comune provvide a riformare la graduatoria e nominava la ricorrente, con retrodatazione, ai soli effetti giuridici, dal 24 maggio 1985.
Chiedeva quindi la condanna del Comune a corrisponderle la complessiva somma di L. 306.250.000, oltre accessori dall'1 gennaio 1995, a titolo di risarcimento del danno consistente non nelle retribuzioni arretrate, ma in differenze stipendiali, maggiori spese di viaggio e simili.
Si costituiva la parte convenuta, chiedendo la reiezione delle domande svolte nei suoi confronti, ed eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e, comunque, l'incompetenza del giudice adito.
Con sentenza non definitiva, depositata il 13 gennaio 1996, il Pretore respingeva le eccezioni proposte dal Comune;
dichiarava la responsabilità dello stesso in ordine ai danni subiti dalla ricorrente per il comportamento tenuto dal convenuto riguardo al concorso per la copertura del posto di ragioniere capo, e disponeva, con separata ordinanza, per la prosecuzione del processo per la quantificazione del danno.
Avverso tale decisione, che non risulta notificata, il Comune di Castel San Pietro proponeva appello, con atto depositato il 5 febbraio 1996.
Resisteva la parte appellata, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Il tribunale, in accoglimento del gravame, dichiarava la incompetenza funzionale del giudice adito. Riteneva il tribunale che la causa rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario, ma che, dato il carattere risarcitorio della controversia, il pretore fosse funzionalmente incompetente.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso il Comune;
resiste con controricorso - che contiene un ricorso incidentale - la dipendente del Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza per violazione a falsa applicazione di legge, artt. 103 della Costituzione, 26 del R.d. n.1054 del 1924, artt. 2, 3, 4 della l. n.1034 del 1971 (art. 360 n.1 cod.proc.civ.) spettando la giurisdizione al giudice amministrativo secondo la giurisprudenza di questo Supremo Collegio (sentt. 4 gennaio 1995 n. 92 e 6 maggio 1994 n. 4385). Con il secondo motivo il ricorrente si duole per non essere stato affermato il difetto assoluto di giurisdizione (art. 2042 cod.civ. e art. 360 n.1 cod.proc.civ.) non essendo ammissibile la risarcibilità della violazione dell'interesse legittimo: tale essendo la posizione giuridica della resistente.
Con il terzo motivo si chiede l'annullamento della sentenza in quanto, in ogni caso, non poteva pronunciarsi condanna al risarcimento del danno per la violazione di norme rivolte a tutelare un interesse pubblico attinente alla organizzazione degli uffici e non a tutela di un diritto soggettivo.
Con il quarto motivo si reitera l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo ex art.7 della l. n.1034 del 1971 ed art. 30 del RA n.1054 del 1924 (art. 360 n.
1. cod.proc.civ.),
trovando la pretesa il suo momento genetico nel rapporto di pubblico impiego (S.U. 6 luglio 1991 n. 7474, 14 marzo 1991 n. 2723, 26 gennaio 1995 n. 899, 10 maggio 1996 n. 4396). Il ricorso principale, i cui motivi, per connessione, possono essere esaminati congiuntamente, è fondato, e deve essere affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Già queste Sezioni Unite hanno avuto modo di ritenere (sent. 6 luglio 1992 n. 8211; sono anche in termini: S.U. 23 aprile 1992 n. 4933, 8 aprile 1983 n. 2491) che, anche in una fattispecie di richiesta di risarcimento dei danni per ritardata nomina ad un pubblico impiego, ancorché vi sia stata la dichiarazione di illegittimità della condotta amministrativa, la giurisdizione - dovendo esercitarsi in materia di interessi legittimi - spetta al giudice del rapporto cioè al giudice amministrativo. Ed infatti, per costante orientamento di questa Corte Suprema, in seguito all'annullamento di un atto amministrativo, è ipotizzabile la tutela risarcitoria del giudice ordinario soltanto se il provvedimento annullato sia, oltre che illegittimo, anche illecito, ossia se abbia inciso, ledendola, su una posizione avente natura e consistenza di diritto soggettivo (S.U. 21 gennaio 1988 n. 435, 6 dicembre 1991 n. 13171). I pubblici concorsi sono disciplinati da tipiche norme di azione, caratterizzate, in modo preminente, dal perseguimento di un pubblico interesse, costituito dal fine di assegnare il posto alla persona che abbia i requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni previste: il procedimento, iniziato con il bando del concorso, sì conclude con la nomina dei vincitori che ne costituisce l'atto terminale. E durante l'intero procedimento, anche rispetto alla nomina, la posizione soggettiva è costituita da interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo (S.U. 8 aprile 1975 n. 1263, 16 febbraio 1976 n. 490, 6 luglio 1992 n. 8211). Non diversamente deve concludersi per quanto concerne gli incarichi che, comunque, danno ugualmente luogo ad una comparazione tra i richiedenti e ad una scelta sulla base della valutazione di titoli preferenziali.
Nè, ai fini della affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, basta assumere la illiceità del comportamento della P.A., o chiedere il risarcimento dei danni, per farne derivare la ammissibilità della azione: invero, come noto, la individuazione del riparto della giurisdizione, da espletarsi secondo criteri rigorosamente oggettivi (S.U. 9 luglio 1991 n. 7550), va compiuto in base al c.d. petitum sostanziale, e, nel caso in esame, la ricorrente, avendo diritto alla nomina da una data anteriore e chiedendo per questo motivo il ristoro dei danni pari alla somma pretesa, fa sostanzialmente valere il proprio interesse legittimo al corretto espletamento del procedimento di selezione dei candidati e di attribuzione del posto a concorso con la tempestiva nomina di chi, in base alla corretta graduatoria, ne aveva legittima aspettativa;
la pretesa, in ogni caso, trova il suo fondamento proprio nella esistenza di rapporto di pubblico impiego.
È poi evidente che la natura di atto vincolato è irrilevante, ai fini della determinazione della giurisdizione: infatti ancorché i requisiti per la partecipazione e per ottenere la nomina siano predeterminati, e, pertanto, il provvedimento di valutazione degli stessi possa ritenersi vincolato e non discrezionale, tuttavia anche di fronte ad un atto vincolato, che sia funzionale alla tutela di un interesse pubblico, può rinvenirsi una posizione soggettiva di. interesse legittimo e non di diritto soggettivo (S.U. 5 dicembre 1990 n. 11675, 26 novembre 1990 n. 11355, 20 dicembre 1989 n. 5753). L'azione dispiegata, inerente alla retrodatazione della nomina ed alla decorrenza dei compensi soltanto da una data posteriore, e, pertanto al ristoro dei danni che da ciò sono conseguiti, non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario: la domanda di risarcimento dei danni, ha come necessario presupposto la violazione del diritto soggettivo (S.U. 21 novembre 1985 n. 5813), e nel caso in esame non è stata neppure individuata la norma dalla quale tale posizione soggettiva discenderebbe.
Come è noto, secondo la giurisprudenza meno recente di queste Sezioni Unite, la lesione di un interesse legittimo, non essendo suscettibile di risarcimento del danno, dava luogo ad una ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e ciò persino dopo un giudizio di annullamento e dopo un giudizio di ottemperanza (S.U. 9 luglio 1991 n. 7550, 4 maggio 1991 n. 4944, 14 marzo 1991 n. 2723, 21 gennaio 1988 n. 436, 5 dicembre 1986 n. 7213). Ma secondo un più recente indirizzo, la improponibilità della domanda di risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo, attiene al merito, dovendo, in sede di riparto della giurisdizione, aversi riguardo al petitum sostanziale, ed in particolare alla posizione soggettiva della quale si chiede sostanzialmente la tutela (S.U. 2 giugno 1992 n. 6667, 14 gennaio 1992 n. 367, 3 luglio 1989 n. 3183, 20 giugno 1987 n. 5449). Esulano dalla fattispecie esaminata, e non consentono di pervenire a diverse conclusioni, le ipotesi previste da altre decisioni di queste Sezioni Unite, le quali hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario;
ciò in quanto si versava: in una ipotesi di omissione da parte di un organo di un ente pubblico (commissario straordinario di una Regione) che era rimasto estraneo al rapporto di pubblico impiego (S.U. 27 maggio 1992 n. 6356, 25 marzo 1991 n. 3205); oppure per trattarsi di azione dispiegata contro il preside di una scuola e pertanto di controversia tra privati (S.U. 18 marzo 1992 n. 3357); ovvero in un caso nel quale non erano stati assunti alcuni insegnanti risultati idonei in base alla graduatoria approvata, e la sentenza del giudice amministrativo aveva già affermato non solo la illegittimità della condotta tenuta dalla P.A., ma la esistenza di un suo obbligo di costituire il rapporto di pubblico impiego ad una data anteriore a quella della avvenuta assunzione in servizio (S.U. 12 aprile 1991 n. 3896); o, infine, ad un caso di ritardata percezione di stipendi a causa di provvedimento di sospensione disciplinare annullata dal giudice amministrativo, nel quale si trattava di diritti patrimoniali conseguenziali (S.U. 16 novembre 1974 n. 3664). Il ricorso incidentale, articolato in due motivi, e rivolto all'annullamento della impugnata sentenza nella parte che ha negato la competenza funzionale del pretore giudice del lavoro, è assorbito dalla declaratoria di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il ricorso principale, in questo assorbito il ricorso incidentale, va accolto e si deve dichiarare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
vi sono motivi di giustizia per compensare le spese dell'intero procedimento.
Consegue a quanto esposto l'accoglimento del ricorso principale, in questo assorbito il ricorso incidentale contenuto nel controricorso, la cassazione della impugnata sentenza e la dichiarazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
vi sono motivi per compensare le spese processuali dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte, decidendo a Sezioni Unite, accoglie il ricorso principale, in questo assorbito il ricorso incidentale contenuto nel controricorso, cassa la impugnata sentenza, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999