Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/10/2003, n. 15888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15888 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
1388-8 / 03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SURRE{5 8. CA AZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIAN Oggetto Cellove as arce SE (ONT) SEC DA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 24204/00 - Cron. 32400 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 4166 Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 10/06/03 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER PO, ER NN, ER GE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S ALBERTO MAGNO 9, presso 10 studio dell'avvocato GAETANO SEVERINI, che li difende unitamente all'avvocato MICHELE GIAMBITTO, giusta delega in atti;
A ricorrenti
contro
COMUNE MILANO, in persona del Sindaco pro tempore GABRIELE ALBERTINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, difeso dagli avvocati MARIA RITA 2003 SURANO, MARIA REDONDI, RAFFAELE IZZO, giusta delega in 957 atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1891/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per inammissibilità del ricorso. C -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 3/5 dicembre 1987, il Comune di Milano conveniva in giudizio AN RI RF, GI RF e AN RF al fine di accertare l'autenticità delle sottoscrizio- ni apposte da questi ultimi all'impegnativa di cessione di aree di loro proprietà, di cui alla scrittura privata 30 giugno 1983, connessa alla richiesta di rilascio di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato su altra area. Assumeva il Comune l'inutilità degli inviti ai convenuti perché ritirassero e sottoscrivessero la bozza di convenzione, con cui dare attuazione accettata da esso all'impegnativa, nel frattempo Comune. AN RI RF, GI RF e AN RF si costituivano e resistevano alla pretesa del Comune, segnatamente deducendo la nullità della scrittura privata perché atto di liberalità, privo dei requisiti formali. Con sentenza del 24 giugno 1996, il Tribunale di ritenendo che il Milano respingeva la domanda, interesse all'accertamento Comune non avesse dell'autenticità delle sottoscrizioni, di cui alla scrittura privata del 30 giugno 1983, in ragione 3 5 del connesso e concluso accordo, avente natura di contratto preliminare. RF, GI RF e AN RI RF interponevano gravame, AN segnatamente dolendosi che il primo giudice avesse riconosciuto -seppure implicitamente- la validità della cessione in oggetto. तर Il Comune di Milano resisteva al gravame. Con sentenza del 14 luglio 2000, la Corte d'appello di Milano rigettava il gravame e confermava la decisione del primo giudice. Rilevava la Corte, in difformità dei contrari rilievi degli appellanti, che la pattuita cessione realizzava un atto di liberalità,di aree non essendo riconducibili gli impegni assunti in contratto alle previsioni degli artt. 28 e 31, legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150, come modifi- cati dagli artt. 8 e 10, legge 6 agosto 1967, n. 765. GI Per la cassazione di tale sentenza, AN RF, AN RI RF e RF hanno proposto ricorso in forza di quattro motivi. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Con quattro motivi, i ricorrenti si dolgono della interpretazione e della valutazione giuridica, che la Corte di merito ha dato della scrittura privata del 30 giugno 1983. con il primo motivo, denunciando In particolare, di motivazione, si dolgono che contraddittorietà tale scrittura e relativa cessione di aree siano state contestualmente ricondotte nell'ambito di due previsioni normative, quelle dell'art. 28 e dell'art. 31, legge urbanistica n. 1150 del 1942 e succ. mod., che regolano diverse e distinte fatti- specie. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 31, legge urbanistica citata, si dolgono che tali norme siano state applicate, nella specie, al di fuori delle rispettive previsioni. Con il terzo motivo, denunciando omessa motivazione su punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e segg. C.C., si dolgono della interpretazione data alla medesima scrittura del 30 giugno 1983. Con il quarto motivo, infine, denunciando violazio- ne dell'art. 782 C.C., si dolgono che quella scrittura non sia stata valutata quale atto di 5 liberalità, nullo per difetto di forma. I motivi tutti sono privi di pregio. Ed invero, in ricorso, i ricorrenti hanno mancato di riportare, sia pure nelle parti essenziali, il contenuto della scrittura privata de qua, della cui interpretazione e valutazione giuridica trattano, in contrapposizione dei diversi rilievi, che la Corte di merito ha esposto nella sentenza impugnata e che essi ricorrenti assumono immotivati ed errati. Il ricorso espone solo alcuni frammenti di quella scrittura, palesemente inidonei a raffigurarne il contenuto, sia pure in termini di essenzialità, in relazione alle censure svolte. Tale mancanza viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e connota di genericità le doglianze dei ricorrenti. La comprensione di tali doglianze, infatti, manife- stamente postula la conoscenza della scrittura privata de qua, conoscenza che avrebbe dovuto essere tratta dallo stesso ricorso per cassazione, giusta principio di autosufficienza, per cui tale atto deve presentare l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni 6 ---- da risolvere, così soddisfacendo l'onere di speci- ficazione dei motivi. Il ricorso, dunque, deve essere respinto e le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquida- te in euro 60,00, oltre euro 1.500,00 per onorari, con accessori di legge. Così deciso il 10 giugno 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. esp. Il cons Il presidente Sask thre лепти lâu ch IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN GANGELLEMA RI Di ZO 23.077 2003 Planie Di Oggi, IL CANCELLIERE RI Di UZ Оз одного 7