Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16957
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Sentenza 12 maggio 2026

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  • Rigettato
    Non eseguibilità dell'ingiunzione a demolire nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede

    I ricorrenti non possono qualificarsi come terzi acquirenti in buona fede, essendo consapevoli della natura abusiva dell'immobile e della pendenza della domanda di condono. Il decorso del tempo non è decisivo. Le violazioni di natura sismica e paesaggistica impediscono il condono. L'ordine di demolizione ha natura reale e conserva efficacia anche nei confronti degli aventi causa.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 3 Cost. e art. 7 CEDU

    La questione di legittimità costituzionale è priva di rilevanza nel caso di specie, non configurandosi la buona fede in capo ai ricorrenti. L'ordine di demolizione ha natura ripristinatoria e non punitiva, diversamente dalla confisca.

  • Rigettato
    Violazione del principio del ne bis in idem processuale

    L'ordine di demolizione è una sanzione amministrativa a carattere reale con funzione ripristinatoria, non punitiva, e opera nei confronti del bene e di chiunque vi si relazioni, senza violare il principio del ne bis in idem. L'ordine si estende all'intero manufatto abusivo, anche in caso di sopraelevazione, in quanto prosecuzione dell'attività illecita originaria.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità (art. 8 CEDU)

    L'art. 8 CEDU non impedisce la demolizione di un immobile abusivo adibito ad abitazione. I ricorrenti erano consapevoli dell'abuso e hanno avuto tempo sufficiente per trovare una soluzione abitativa alternativa. La presenza di un rischio sismico rafforza l'interesse pubblico alla demolizione, anche per la sicurezza degli occupanti. Le patologie mediche sono recessive rispetto all'interesse pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16957
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16957
    Data del deposito : 12 maggio 2026

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