Sentenza 14 maggio 2010
Massime • 1
L'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale del riesame non deve obbligatoriamente essere tradotto nella lingua del destinatario quando questi sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il suddetto avviso alcun elemento di accusa, ma solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o del suo difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2010, n. 34402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34402 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2010 |
Testo completo
34402 / 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 14/05/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
- Consigliere - N. 804 FRANCESCO SERPICODott.
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere - N. 12780/2010 Dott. FRANCESCO IPPOLITO
Dott. GIACOMO PAOLONI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) GO EH N. IL 28/10/1977
avverso l'ordinanza n. 127/2010 TRIB. LIBERTA' di BRESCIA, del 16/02/2010 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;sentite le conclusioni del CEDRANGOLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio
Udit i difensor Avv.;Companell: (in sost. dell'avv. Simeone), che ha concluso come in rivory to
1.- Con ordinanza del 16.02.2010 il Tribunale di Brescia rigettava il riesame proposto nell'interesse di GO HD avverso l'ordinanza del 06.11.2009 con cui il GIP del Tribunale di Bergamo gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per reati di cui all'art. 73 dpr 309/90 (due importazioni di almeno un chilogrammo di cocaina).
2.- Propone ricorso l'indagato a mezzo del difensore, deducendo: a.- la nullità dell'OCC per sua omessa traduzione in lingua nota all'indagato (arabo o francese); b.- la nullità del riesame per omessa traduzione in lingua nota all'indagato (arabo o francese) dell'avviso di partecipazione all'udienza e della necessità di inoltrare espressa richiesta di personale partecipazione (richiesta comunque inoltrata ma ritenuta tardiva);
c. il vizio di motivazione sui gravi indizi sotto il profilo dell'indimostrata identificazione dell'indagato quale soggetto interessato dalle conversazioni e osservazioni incriminatrici.
Diritto
Il ricorso è parzialmente fondato.
Si osserva, invero, in ordine alla doglianza di cui sopra sub 2.a., che: qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non
è dovuta l'immediata traduzione dell'ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto - una volta eseguito il provvedimento
- dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti: in tal caso la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento è differita al momento in cui il destinatario ne abbia compreso il contenuto (Sez. U, Sentenza n. 5052 del 24/09/2003
Cc., dep. 09/02/2004, Rv. 226717, Imputato: Zalagaitis); nella specie il Tribunale ha escluso che al momento dell'emissione del provvedimento cautelare fosse nota la non conoscenza dell'italiano da parte dell'indagato, né tale asserzione può ritenersi automaticamente smentita dal fatto che in occasione della emissione, avvenuta alcuni giorni dopo, di un MAE, si desse atto di tale non conoscenza, ignorandosi le ragioni e i presupposti fattuali di questa indicazione;
J l'indagato fu ritualmente reso edotto delle accuse nel corso dell'interrogatorio di garanzia;
in ogni caso la proposizione della richiesta di riesame, avvenuta senza riserve sui termini e non presentata solo per dedurre la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare, ha avuto effetti sananti della eventuale nullità (non assoluta) conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale emessa (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 38584 del 22/05/2008 Cc., dep. 13/10/2008, Rv. 241403, Imputato:
Olebunne).
Per quanto concerne la doglianza di cui sopra sub 2.b., rilevasi che l'art. 143 cod. proc. pen., pur tenuto conto della particolare forza espansiva attribuitagli dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 10 del 1993, non impone che l'avviso dell'udienza davanti al Tribunale del riesame venga tradotto nella lingua del destinatario quando questo sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il detto avviso alcun elemento di accusa ma solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o del suo difensore (Sez. 4, Sentenza n. 2203 del 23/06/1999 Cc., dep. 16/11/1999, Rv. 215179, Imputato: Leshay;
conf. Sent. n. 39942 del 2002).
Relativamente alla deduzione di cui sopra sub 2.c., si osserva che riguardo all'episodio di fine aprile 2009 l'ordinanza impugnata reca una motivazione idonea in ordine al grave quadro indiziario in riferimento in particolare alla identificazione del ricorrente quale interlocutore delle telefonate incriminatrici. Gli elementi che corroborano tale conclusione vengono individuati: nella riscontrata presenza dell'autovettura dell'indagato in un luogo nel quale l'interlocutore di alcune delle telefonate dice di trovarsi conversando con un complice dell'operazione, presentandosi anche, in una di esse, come "il cieco" (soprannome usato anche dai suddetti coindagati in altre convetrsazioni); - nella riscontrata presenza dell'indagato in Milano all'epoca dei fatti;
- nella sua confermata frequentazione dei coindagati operanti in territorio olandese.
A fronte di tale quadro, nel ricorso si propone una complessiva ricostruzione e valutazione delle risultanze investigative che smentirebbe la detta identificazione. Al riguardo il ricorso è inammissibile, posto che con lo stesso, sotto la prospettazione di un travisamento della prova, si propone in sostanza una rivalutazione complessiva del materiale probatorio nel senso voluto dal ricorrente, laddove, com'è noto, in forza della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 1. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si estende al travisamento omissivo o positivo della prova, purché decisivo, fermo restando che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo, solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo del provvedimento impugnato, introdotto con la suddetta novella, va inteso in senso stretto, quale rapporto di immediata negazione (sulle premesse), preclusivo da un lato di qualsiasi discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, e incompatibile dall'altro con interpretazioni alternative, correlate a un allargamento del contesto di riferimento;
con la conseguenza che gli aspetti del giudizio consistenti nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti restano per sé irrilevanti nel giudizio di legittimità e attengono interamente al merito (Cass. 11-01/27.02.2007, n. 8094), potendo e dovendo in tale sede (sub specie, per quanto concerne il caso in esame, di istanza di revoca ex art. 299 cpp.) essere dedotti. Riguardo, invece, all'episodio del 6 maggio 2009, l'ordinanza impugnata reca una motivazione indubbiamente viziata, in quanto affida l'identificazione del ricorrente, quale interlocutore di una conversazione decisiva ai fini del quadro indiziario, alla sola circostanza della presenza dell'indagato in Milano, in una agli elementi utilizzati per l'episodio di fine aprile: pretendendo così illogicamente di conferire gravità al detto quadro (che per sé ne è palesemente sprovvisto) attraverso l'inaccettabile ricorso a un criterio analogico e di 'colpa d'autore'.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente all'episodio del 6 maggio 2009, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo esame, rendendo una motivazione immune dal vizio rilevato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 cpp., annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'episodio del 6 maggio 2009 e rinvia al Tribunale di Brescia per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. cpp.
Così deciso in Roma il 14 maggio 2010
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
A. Coftese. S. F. Mannino
Befaner DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 SET. 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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